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Misure di assistenza e di protezione.

L’assistenza e la protezione delle vittime rappresenta la parte più articolata e complessa della Direttiva 2011/36 e segna una grande differenza rispetto alla normativa previgente.

Sul punto possiamo affermare che sette sono le disposizioni in materia di protezione previste dalla Direttiva, mentre nella Decisione quadro 2002/269 vi era un’unica norma che stabiliva la procedibilità d’ufficio per i reati di tratta.

La Direttiva 2004/81 individua una forma di assistenza legata alla rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, condizionando la vittima ad una collaborazione con le autorità nazionali procedenti. La Direttiva 2011/36 riconosce una specificità di genere del fenomeno della tratta di esseri umani, affermando che uomini e donne sono trafficati in situazioni differenti.

L’Art.8 rappresenta una vera e proprio innovazione rispetto alla disciplina legislativa previgente dal punto di vista della tutela dei diritti delle vittime.

107 Sul punto possiamo fare riferimento al Considerando n.12 della Direttiva

nel quale si afferma che l’attenzione per le pene rispecchia “la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta di esseri umani”.

108 Come soggetti vulnerabili possiamo menzionare i minori e le donne o

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Questa specificità viene riscontrata nelle modalità di assistenza e protezione riservate a tali soggetti.109

Inoltre anche i fattori che incidono sul fenomeno potrebbero essere differenti per gli uomini e per le donne.110

Le misure di assistenza devono integrare una specificità di genere, ma anche dei fattori di vulnerabilità.

I minori saranno considerati maggiormente vulnerabili rispetto agli adulti e quindi vi saranno maggiori rischi di divenire vittime.

La Direttiva prende in considerazione sia le vittime reali111 che le vittime potenziali della tratta.112

L’Art.11 impone agli Stati membri precisi obblighi di fornire un’adeguata tutela attraverso misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno.

Questa forme di assistenza devono essere garantite su base consensuale ed informata113 non soltanto sin da quando le autorità abbiano un “ragionevole motivo” di ritenere che la persona sia vittima di tratta, ma per un lasso di tempo congruo rispetto alla durata del procedimento penale.

109 M. Borraccetti, “Trafficking in Human Beings and human Security: A

comprehensive Approach” in “Blurring Bounderies: Human Security and Forced Migration”, Leiden/ Boston 2017, pag.194-195.

110 La differenza viene riscontrata in relazione ai settori nei quali gli uomini e

le donne trafficati/e possono essere sfruttati/e.

Gli uomini saranno maggiormente sfruttati nell’ambito del settore agricolo o servitù domestica, mentre le donne nell’ambito dell’industria del sesso.

111 Sul punto viene richiamato l’Art.8 della Direttiva in relazione alla mancata

applicazione delle sanzioni alle vittime ed esercizio dell’azione penale. Viene richiamato anche l’Art.9 ed Art.12 in relazione alla tutela di carattere processuale.

112 Con il termine vengono indicati quei soggetti per i quali sussista un

ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di tratta.

113 Le misure di assistenza e sostegno sono garantite su base consensuale e

informata e le informazioni che le vittime hanno diritto di avere riguardano il periodo di riflessione e la possibilità di ottenere la protezione internazionale. Gli Stati membri devono, infine, tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall’eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, eventuali disabilità, disturbi mentali e psicologici o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica e sessuale

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L’assistenza ed il sostegno devono comprendere una serie di misure minime tali da permettere alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti senza che siano costrette a collaborare con le autorità procedenti.

Proprio per questo motivo è stato introdotto, anche in questo caso, un “periodo di riflessione” durante il quale le vittime potranno ricevere assistenza e protezione.

Al termine di tale periodo verranno valutate dagli Stati membri le possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno nei confronti di tali soggetti e permettere quindi di godere ulteriormente della tutela.

Il contrasto con la precedente Direttiva 2004/81 è palese in quanto quest’ultima è rivolta esclusivamente alle vittime di tratta di esseri umani che siano cittadini di Stati terzi.

I destinatari quindi sono ridotti ed inoltre le forme di tutela e di protezione introdotte sono rivolte a coloro che sono vittime nell’ambito di indagini e di procedimenti penali.

In questo caso il rilascio del titolo di soggiorno è condizionato dalla collaborazione delle vittime nei procedimenti stessi.

Il sistema che viene introdotto è di tipo premiale.114

La Direttiva 2011/36 andrebbe invece a disciplinare un sistema non premiale in relazione alla protezione ed assistenza delle vittime di tratta. I destinatari di queste forme di tutela sono non solo i cittadini di Stati terzi vittime di tratta, ma anche i cittadini comunitari.

Non contiene principi, ma si limita semplicemente ad indicare misure standard di protezione inerenti al coinvolgimento degli stranieri nell’ambito dei procedimenti penali.

Per quanto riguarda invece le forme di protezione possiamo fare riferimento all’Art.12 della Direttiva 2011/36.

114 Possiamo precisare che la Direttiva 2004/81 non discrimina gli stranieri

cittadini comunitari privandoli di tutela dato che è applicabile la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto del cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

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Tali misure attengono al riconoscimento del soggetto come vittima ed al suo ruolo di parte lesa nel processo.

Si stabilisce infatti che:

 Gli Stati debbano garantire alle vittime accesso rapido alla consulenza e assistenza legale, anche gratuite ove non dispongano di sufficienti risorse economiche, anche ai fini di ottenere il risarcimento del danno;

 Le vittime stesse abbiano diritto ad una protezione adeguata sulla base della valutazione individuale dei rischi e accedendo ai programmi di protezione predisposti per le vittime di tratta;  Le vittime debbano poter beneficiare, nel corso del

procedimento penale, di un trattamento specifico onde evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, evitando ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, il contatto visivo con l’autore del reato, le deposizioni in udienze pubbliche e domande non necessarie sulla vita privata.