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Cenni sui “White collar crimes”

LA DIMENSIONE SPAZIALE

INTRODUZIONE ALLA COMPARAZIONE: CENNI SU COMMON LAW, WHITE COLLAR CRIMES E FRAUD

3. Cenni sui “White collar crimes”

Proprio in seno ad un ordinamento di common law viene elaborato il fondamentale modello criminologico dei c.d. White collar crimes77.

Tale termine fu coniato nel 1939 dal celebre criminologo e sociologo Edwin Sutherland, il quale distinse questi reati commessi dai “colletti bianchi” dai crimini “comuni” o “di strada”.

In particolare, Sutherland scrisse che “il crimine dei colletti bianchi può essere approssimativamente definito come quel crimine commesso da una persona rispettabile e di elevato status sociale nell’ambito della sua occupazione”78.

77 Sul tema dei “White collar crimes”, ex multis, si veda PODGOR – HENNING – ISRAEL – KING, White

Collar Crime, West, 2013, p. 1 ss.; si veda anche STRADER – JORDAN, White Collar Crime. Cases, Materials, and Problems, LexisNexis, 2015, p. 2 ss.; o ancora BRICKEY, Corporate and white collar crime, Wolters Kluwer, 2011, p. 1 ss.; anche STRADER, Understanding white collar crime, Carolina

Academic Press, 2017, p. 3 ss.; per uno sguardo specifico al solo ambito federale, si veda O’SULLIVAN, Federal White Collar crime, West Academic Publishing, 2016, p. 4 ss.; con riferimento all’ordinamento britannico, si veda, ex multis, RYDER – TUCKER – TURKSEN, The Financial Crisis

and White Collar Crime – Legislative and Policy Responses, Routledge, 2017, p. 1 ss.

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Sostanzialmente, il punto di partenza della riflessione del citato autore consiste nel fatto che non è lo status sociale a determinare la propensione a commettere un crimine. Anzi, contrariamente a quanto fosse pacificamente ritenuto al tempo, il reato non è primariamente provocato dalle circostanze personali e, soprattutto, non è primariamente commesso dai soggetti appartenenti alle più basse classi socio- economiche79.

Lungo siffatto crinale, Sutherland notava come fosse completamente errata la diffusa credenza che la criminalità fosse quasi di pertinenza esclusiva delle fasce sociali più disagiate; in realtà, le classi più elevate sfuggivano alla pena, grazie al controllo del potere e della cultura.

Un punto fondamentale della teoria in parola, su cui si dovrebbe senza dubbio riflettere anche nella società di oggi, è rappresentato dal fatto che se ci si pone nell’ottica di diminuire la “stigmatizzazione” della sanzione penale, ciò non può avvenire prendendo come punto di partenza la provenienza sociale, segnatamente quella inferiore, la quale ha sempre costituito il più facile bersaglio su cui scaricare la frustrazione punitiva della collettività80.

Sutherland, infatti, notava come la collettività non si rendeva conto dei crimini commessi dai c.d. colletti bianchi, in quanto l’apparenza di rappresentare persone di successo, di cultura, di rispettabilità aveva un effetto fuorviante e illusorio: questo, in qualche modo, permetteva a tali soggetti di agire quasi in libertà. Vi era, così come vi è tutt’oggi, un elevato numero oscuro dei reati economici81.

Appare, inoltre, lapalissiano indicare come i crimini dei colletti bianchi pongano gravemente in pericolo l’economia dei vari Stati82.

79 Sul punto si veda STRADER – JORDAN, White Collar Crime. Cases, Materials, and Problems, cit.,

p. 2 ss.

80 In questo senso, si veda ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, 2010, p. 59. 81 Cfr. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 61, il quale da tale situazione fa

derivare la conclusione secondo cui il diritto penale non è uguale per tutti: ciò sia a causa dei meccanismi di selezione sia per il gran numero di illeciti che sfuggono alle autorità competenti. Questo fenomeno, secondo il citato autore, renderebbe “ancor più inaccettabile e sconvolgente la frequente invocazione delle pene esemplari, che null’altro sono che una riproposizione del modello del capro espiatorio, privato per di più dell’aura sacrale che lo circondava e ridotto semplicemente a messaggio terroristico di ammonimento”.

82 La Corte Suprema statunitense, Braswell v. United States, 287 U.S. 115 (1988), si è espressa in tal

modo: “white collar crime is one of the most serious problems confronting law enforcement authorities” (il “crimine da colletto bianco” rappresenta uno dei problemi più seri da affrontare per le autorità di contrasto”).

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Tuttavia, non può sottacersi che il ricorrere di tali crimini, peraltro di elevata rilevanza, rappresentano una realtà drammaticamente in atto.

Negli ultimi anni, infatti, sono assorte alle cronache devastanti fallimenti di imprese di grandi dimensioni, che hanno messo in grande pericolo l’economia occidentale e che sono dovute a comportamenti illeciti: pensiamo al crack Parmalat o Cirio in Italia, al crack Enron o WorldCom negli Stati uniti, al recente crack Carillon nel Regno unito83.

Per altro verso, un’ulteriore peculiarità è costituita dall’uso della tecnologia che permette di commettere sofisticati crimini in ambiti come le frodi informatiche e i relativi reati finanziari.

Ciò nonostante, ovunque si ritrova una particolare difficoltà di affrontare i white collar crimes.

A differenza dei crimini comuni, questi sono commessi nel privato della casa o dell’ufficio; solitamente vi sono pochi testimoni e molto raramente si trova una “prova schiacciante”.

Inoltre, le indagini raggiungono livelli di estrema complessità e, come se non bastasse, richiedono un elevato grado di risorse e di esperti.

Fondamentale appare, dunque, indagare quali sono le contromisure adottate negli ordinamenti più avanzati: si pensi all’esperienza statunitense, al cui interno, nel 2002, in risposta a questi scandali, il Congresso ha emanato il Sarbanes-Oxley Act proprio nel tentativo di reprimere con durezza simili fenomeni.

D’altra parte, si è rilevato che un eccesso di criminalizzazione rischia di avere effetti negativi, che non possono essere sottovalutati.

Da questo punto di vista, si deve essere consapevoli che, anzitutto, l’effetto potrebbe essere quello di inibire le attività commerciali e le iniziative imprenditoriali84. Altra implicazione, che riguarda da vicino gli ordinamenti anglo-americani, è rappresentata dall’incremento della richiesta di patteggiamento, il che comporterebbe un aumento di processi, che, come noto, in nome della celerità e della convenienza,

83 Sul punto si veda, ex multis, STRADER, Understanding white collar crime, cit., p. 5 ss. 84 Cfr. United States v. United States Gypsum Co., 438 U.S. 422, 441 81978).

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sacrificano taluni diritti di difesa. La conseguenza paventata è quella che molti innocenti sarebbero spinti a chiedere simile rito processuale, pur di “limitare i danni”85.

4. Un’introduzione al concetto di frode (fraud): la frode come diretta

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