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Una recente pronuncia della Corte di cassazione in merito alla figura del professionista attestatore: Sez V, 16 febbraio 2018, n 16759.

LA DIMENSIONE SPAZIALE

DALL’ART 236-BIS LEGGE FALLIMENTARE ALL’ART 342 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

6. Una recente pronuncia della Corte di cassazione in merito alla figura del professionista attestatore: Sez V, 16 febbraio 2018, n 16759.

La sentenza che si commenta rappresenta uno dei primissimi casi in cui, successivamente all’introduzione dell’art. 236-bis nel corpo della legge fallimentare, la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità penale di quella particolare figura che prende il nome di “professionista attestatore”311.

Occorre, invero, premettere come nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il reato addebitato sia quello, ratione temporis, disciplinato dall’art. 481 c.p., e quindi la fattispecie criminosa della falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità; ciò in quanto i fatti contestati risalgono a periodo antecedente alla data di introduzione del citato art. 236- bis. L. fall.312.

Circostanza che, tuttavia, non ha impedito alla Suprema Corte di inserire all’interno della motivazione alcune rilevanti riflessioni riferite proprio alla nuova disposizione, oltre ad approfondire specifiche tematiche afferenti, viceversa, ai più moderni profili del diritto penale-fallimentare valutato nel suo complesso.

310 In senso affermativo, si veda BRICCHETTI, ibidem, p. 84 ss.

311 In tema di falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis l. fall., si vedano GAMBARDELLA,

Condotte economiche e responsabilità penale, cit., p. 287 ss.; GIANESINI, Il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, cit., p. 137 ss; CONSULICH, Nolo cognoscere, il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità “paracolpevole”. Spunti a partire dal nuovo 236 – bis L. fall., cit., p. 613 ss.; PISANI, Crisi d’impresa e diritto penale, Il mulino,

2018, p. 140 ss.; FIORELLA-MASUCCI, Gestione dell’impresa e reati fallimentari, cit., p. 131 ss.; AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 400 ss.; ANTOLISEI,

Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. II, cit., p. 374 ss.; BRUNO-CALETTI, L’art. 236- bis l. fall.: il reato di falso in attestazioni e relazioni, in Diritto penale dell’economia, tomo II, diretto

da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2017, p. 2239 ss.; MAZZACUVA-AMATI, Diritto penale

dell’economia, cit., p. 271 ss.

312 Si fa riferimento alla legge 7 agosto 2012, n. 134, successivamente modificata dalla legge 6 agosto

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In tal senso, la Corte ha proceduto, dapprima, indagando i profili di natura temporale tra la figura precedentemente contestata in ipotesi attigue, di cui all’art. 481 c.p., e quella da ultimo prevista dall’art. 236-bis l. fall.

Successivamente, il Giudice supremo ha esaminato i rapporti tra il reato di falso ideologico ex art. 481 c.p. e quello di falsità per conseguire l’ammissione al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione ovvero alla convenzione di moratoria ex art. 236, co. 1, l. fall., al fine di stabilire se sussista un concorso di reati oppure un mero concorso apparente.

Vengono, a tale stregua, in rilievo, per dirimere l’alternativa tra concorso reale e apparente, quelle figure criminose della disciplina penal-fallimentare di più recente emersione, in quanto meglio rispondenti alle moderne esigenze di tutela che progressivamente si sono imposte, e ciò parallelamente all’introduzione di soluzioni civilistiche alternative al fallimento, finalizzate al superamento della crisi d’impresa.

Il riferimento è, appunto, ai reati commessi nell’ambito delle nuove procedure di ricomposizione della crisi dell’impresa, tra cui, segnatamente, il nuovo concordato preventivo e la responsabilità penale del summenzionato professionista attestatore.

Come si è avuto modo di anticipare, infatti, il diritto penale fallimentare vive un momento di forte tensione e incertezza, essendo in atto una vera e propria frattura rispetto al versante civilistico, che si trova, a ben vedere, in un momento di forte cambiamento313.

Lungo siffatto crinale, si deve riconoscere come quest’ultimo, sulla scorta di una vera e propria attività di mimesi della disciplina anglo-sassone, abbia ormai mutato il proprio volto tradizionale, non ponendo più al centro del sistema la procedura liquidatoria del fallimento, sostituito da una serie di procedure caratterizzate dalla finalità conservativa e dalla rilevanza attribuita all’autonomia negoziale, quali – come anticipato – il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito314.

313 Sul punto si veda GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, cit., p. 270 ss;

si veda anche ALESSANDRI, Profili penali delle procedure concorsuali, cit., p. 1 ss; si veda ancora GIANESINI, Il rischio penale nella gestione della crisi di impresa, cit., p. 45ss.; si veda, infine, PANTANELLA, Concordato preventivo e bancarotta: i limiti della cognizione del giudice penale, in

Cass. pen., 2017, p. 3730 ss.

314 Per uno sguardo nella dottrina britannica, si veda, ex multis, MARK WATSON-GANDY, Corporate

insolvency practice, cit., 2017; oppure KEAY & WALTON, Insolvency Law. Corporate and Personal,

cit.; si veda anche FINCH, Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles, 2nd ed., cit.; o ancora BRIDGE, Insolvency, in Principles of English commercial law, cit. Per uno sguardo comparato

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Dal canto suo, il versante penalistico è, invece, rimasto sostanzialmente inerte e sordo a tali e tanti profondi cambiamenti, con l’inevitabile conseguenza che il sistema che ne viene fuori appare disarticolato e incoerente, portando con sé gravi incertezze nella prassi applicativa.

Tuttavia, all’interno di un simile quadro, si deve dare contezza del fatto che uno dei rari interventi compiuti dal legislatore penale in tale materia è costituito proprio dalla recente previsione del delitto di falso in attestazioni e relazioni, previsto all’art. 236-bis della legge fallimentare.

Nella realtà fenomenica della crisi di impresa, in effetti, sta assumendo sempre più rilevanza e diffusione l’attività di attestazione svolta da un professionista a tal fine nominato: per questo si è percepita forte l’esigenza di prevedere una fattispecie criminosa ad hoc.

Per altro verso, si deve considerare come l’introduzione di questa fattispecie incriminatrice, forse a causa della grave cornice edittale, stia avendo un forte carattere deterrente: il che si desumerebbe dalla assoluta scarsità di pronunce in merito315.

Da questo punto di vista, pertanto, la pronuncia in esame rappresenta una rara quanto preziosa occasione per poter indagare i profili penali che possono emergere con riferimento a tale particolare e rilevante figura professionale, che ormai svolge un ruolo protagonista all’interno delle operazioni economico-finanziarie.

in tema di insolvenza, con particolare riferimento al modello statunitense, si veda STONG, United

States. Bankruptcy and Insolvency Law and Policy, cit., p. 409 ss.; si veda anche SKEEL, Debt’s Dominion, A History of Bankruptcy Law in America, cit.; o ancora GOLDSTEIN, United States, in The Americas Restructuring and Insolvency Guide 2008/2009, cit. Per una completa analisi dei vari reati in

materia di insolvenza nel diritto britannico, si veda, ex multis, AA. VV., Blackstone’s Criminal practice, Oxford University Press, 2017, p. 542 ss.; si veda anche SHELLEY HORAN, Corporate crime, cit., p. 967 ss. per uno sguado alle fattispecie penali nel sistema statunitense, ex multis, si veda McCULLOUGH II, Bankruptcy Fraud: Crime Without Punishment II, cit.

315 Sul punto si veda JANNUZZI-REGI, Il reato di falso in attestazioni e relazioni: un delitto

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CAPITOLO IV

CENNI AI PRINCIPALI PROFILI PROBLEMATICI DELL’ATTUALE

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