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La winding-up o liquidation.

LA DIMENSIONE SPAZIALE

UNO SGUARDO COMPARATISTICO: IL MODELLO FALLIMENTARE ANGLO-SASSONE

2. La disciplina fallimentare nel Regno Unito: una perfida (non tanto) Albione

2.1 La winding-up o liquidation.

Questa procedura deve essere considerata quella che presenta le maggiori somiglianze con il fallimento nostrano, in quanto l’obiettivo è rappresentato dalla cessazione dell’attività d’impresa, segnatamente la sua liquidazione102.

Inoltre, dal momento in cui ha inizio la procedura la società non ha la facoltà di proseguire l’attività di impresa.

Un ruolo di spiccata importanza è svolto dal liquidatore (liquidator), ovvero da un soggetto qualificato, un professionista esperto delle insolvenze. Questo ha il compito di predisporre la lista dei soci che devono versare somme a fronte della quota di capitale da loro sottoscritta (contributories), di accertare gli attivi societari, di

100 Per una ricognizione sul tema del riparto di giurisdizione tra Corti in Inghilterra e Galles, si veda

KEAY & WALTON, Insolvency Law. Corporate and Personal, LexisNexis, 2017, p. 31 ss.

101 Per una completa panoramica in merito alle procedure concorsuali in caso di insolvenza di

un’impresa societaria, si veda MARK WATSON-GANDY, Corporate insolvency practice, Wildy, Simmonds & Hill Plublishing, 2017.

102 Sul punto si veda FINCH, Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles, 2nd ed.,

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pagare i creditori secondo quanto stabilito dalla legge e, infine, di redistribuire gli attivi rimanenti tra i soci103.

Per quanto concerne, invece, i poteri del liquidatore, la normativa inglese concede loro ampia libertà, potendo prendere le decisioni che ritengano più adeguate nell’ottica di una positiva liquidazione, seppur sotto la supervisione della Corte.

Inoltre, la winding up può essere disposta per svariati motivi; non solo dunque a causa dell’intervenuta insolvenza.

Lungo siffatto crinale si devono distinguere due tipologie di liquidazione: i) quella obbligatoria, disposta dalla Corte (compulsory liquidation); ii) quella volontaria, per volontà dei soci o dei creditori (voluntary liquidation).

i) La winding up by the Court, come detto, ha natura obbligatoria.

Essa risulta disciplinata dall’Insolvency Act 1986, Section 122. I presupposti sono: una delibera straordinaria emessa dalla società; l’iscrizione della società quale public company, in caso di mancata emissione del relativo certificato entro il termine di un anno; la mancata attività della società ad un anno dall’iscrizione (o la sospensione dall’attività per un periodo superiore ad un anno); l’incapacità della società di adempiere ai propri debiti; l’aver beneficiato di moratorium, senza aver concluso il company voluntary arrangement entro il termine di 28 giorni; la decisione da parte della Corte; decisione per ragioni di interesse pubblico da parte del Department of Business Innovation and Skills (che corrisponde al nostro Ministero dell’economia).

L’Insolvency Act 1986, Section 123, da par suo, stabilisce i parametri attraverso cui riconoscere l’impossibilità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni. In particolare, nonostante la Corte mantenga un ampio grado di discrezionalità di rifiutare la proposta, è richiesta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: l’inadempimento di una somma di almeno 750 sterline nelle ultime tre settimane, sulla base di una domanda scritta da parte del creditore; l’attivazione senza successo del pagamento di un debito stabilito con decreto o sentenza a favore del creditore; la scadenza dei debiti o l’inferiorità degli attivi rispetto alla passività.

ii) la voluntary winding up, al contrario, può essere richiesta dai soci o dai creditori. In ogni caso, occorre che vi sia una delibera della società; delibera che può

103 Per una completa analisi, in chiave comparativa, in tema di procedure concorsuali all’interno della

disciplina del Regno unito, si veda DE GIOIA-CARABALLESE, Le Insolvenze Civili e Commerciali

nel Regno Unito, in un'Analisi Comparata con la Legislazione Italiana, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, Cedam, 2011, 86(6), p. 529 ss.

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essere assunta in sede di assemblea ordinaria, qualora lo statuto ne preveda l’estinzione al decorrere di un tempo stabilito o al ricorrere di un determinato evento, oppure in sede di assemblea straordinaria, qualora i soci intendano liquidare la società per altre motivazioni.

Per quanto concerne, viceversa, i soggetti legittimati (petitioners) a chiedere la liquidation, essi sono elencati dall’ Insolvency Act 1986, Section 124, questi sono: gli amministratori della società; l’Official Receiver; il Department of Business Enterprise; il supervisore di un voluntary arrangment, il receiver o l’administrator; il socio da almeno sei mesi o quello che abbia ereditato le azioni da un socio deceduto in presenza di un interesse economico-finanziario alla liquidazione; uno o più creditori.

Gli effetti della liquidazione iniziano a partire dalla data in cui i soggetti legittimati presentano la richiesta (petition). Da questo momento l’impresa societaria perde la gestione dell’attività e dei suoi beni (a pena di invalidità), ma contro di essa non possono essere iniziate o proseguite azioni (salvo, in entrambi i casi, il consenso della Corte)104.

Con riferimento alla winding up by the Court, vi è l’ulteriore effetto legale che consiste nel licenziamento dei lavoratori, salva l’indennità per eccesso di lavoro (redundency payment).

2.2 La Receivership

Il protagonista delle procedura in parola è rappresentato da una sorta di curatore fallimentare (receiver), il quale ha il compito di “ricevere” e controllare il patrimonio per conto di altri, avendo il potere di vendere i beni e distribuirne il ricavato105.

Invero, anche in questo caso i beni possono essere assoggettati alla procedura, non solo a causa dello stato di insolvenza, si pensi al caso dello scioglimento di una società, con i soci che non si trovano d’accordo in merito ai rispettivi diritti/titoli (entitlements).

Ciò nonostante, si deve ammettere che il più delle volte la receivership viene adoperata per le società in una situazione di insolvenza o in una situazione di prossima alla stessa.

104 Cfr. Insolvency Act 1986, Sections 127, 129 e130.

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Nonostante, ad una prima lettura, possa sembrare che tale procedura sia assimilabile alla liquidation, in realtà da questa si distingue sia per modalità procedimentali, sia per obiettivi e finalità.

Mentre la liquidation, infatti, consiste nella vendita di tutti i cespiti aziendali, con il conseguente dissolvimento della società, la receivership consiste nella vendita di beni per ripagare taluni determinati creditori (secured creditors), ma senza che la società venga dissolta. Anzi, ben può accadere che, una volta terminata la procedura, la società riprenda un’attività commerciale redditizia.

Per altro verso, occorre indicare come, a partire dall’Enterprise Act 2002, l’utilizzo di tale procedura è stato ridotto in grandissima misura, potendo oggi essere applicata solo in casi eccezionali e temporalmente precedenti al 15 settembre 2003106

2.3 L’Administration

La procedura in esame, dal canto suo, presenta spiccate differenze rispetto alla winding up (o al fallimento italiano).

Anzitutto, con riguardo alla finalità, che in questo caso è rappresentato dall’obiettivo di salvare l’impresa, cercando di superare una situazione di difficoltà economico-finanziaria107.

Invero, se questo rappresenta il fine principale, tuttavia non ne costituisce l’unico. Qualora, infatti, sia ritenuto dalla Corte come inefficace per l’interesse dei creditori, l’obiettivo diventa quello di raggiungere un risultato migliore rispetto a quanto si avrebbe con la drastica liquidazione dell’impresa.

In subordine, infine, l’obiettivo residuale rimane quello distribuire tra i creditori i proventi ottenuti dalla cessione dei beni aziendali.

Tale fine viene perseguito mediante la gestione della società da parte di un organo esterno (l’Administrator) e l’esecuzione di un piano concordato nell’interesse

106 Sul punto cfr. DE GIOIA-CARABALLESE, Le Insolvenze Civili e Commerciali nel Regno Unito,

in un'Analisi Comparata con la Legislazione Italiana, cit., p. 544, secondo il quale, sebbene le banche

e le istituzioni finanziarie vedessero di buon grado tale procedura, altrettanto non avveniva con riguardo agli altri stakeholder, i quali erano preoccupati per il fatto di mettere tutto il potere nelle mani di un solo creditore. Questo infatti non avrebbe agito nell’interesse di tutti gli altri creditori, senza pertanto favorire il recupero dalla crisi aziendale.

107 Sul tema, si veda, ex multis, KEAY & WALTON, Insolvency Law. Corporate and Personal,

Jordans, Bristol, 2008, p. 42 ss., secondo cui le finalità della procedura risiedono nel recupero della situazione economica, in un accordo con i creditori o, solo in subordine, nella liquidazione della società.

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dei creditori; tuttavia, nonostante ciò, l’attività d’impresa continua ad essere eseguita dall’impresa sottoposta.

In quest’ottica, peraltro, il ruolo di Administrator deve essere conferito ad un professionista esperto di insolvenza (insolvency practitioner).

Altra rilevante peculiarità, inoltre, è data dal congelamento di tutte le procedure o azioni dei creditori a carico della società (moratorium)108.

A tal proposito, è previsto, per il periodo di pendenza della procedura, il divieto di intraprendere azioni legali contro la società o il divieto di azioni per escutere garanzie ovvero per rimpossessarsi di beni che siano assoggettati ad un contratto di affitto (salvo sempre il consenso dell’Administrator o della Court).

La administration risulta disciplinata anch’essa dal Schedule B1 dell’Insolvency Act 1986; sebbene l’Enterprise Act 2002 abbia introdotto la possibilità di ottenere l’ammissione, in taluni casi, anche senza l’autorizzazione della Corte, che precedentemente si imponeva come necessaria.

Le condizioni per poter avanzare la richiesta sono essenzialmente due: i) l’incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni o la probabilità che si verifichi tale situazione; ii) la ragionevole probabilità che si realizzi l’obiettivo dell’administration.

In genere, la richiesta (petition) deve essere presentata alla Corte e i soggetti legittimati sono la società, i soci o i creditori.

Tuttavia, come prima accennato, esistono soggetti che hanno la facoltà di nominare un administrator, senza fare richiesta alla Corte; essi sono: i) il soggetto titolare di floating charge (che corrisponde ad un privilegio riguardante la totalità dei beni del debitore); ii) gli amministratori, in caso di società inadempiente o della probabilità di diventarla.

Per quanto riguarda i poteri dell’administrator, lo Shedule 1 dell’Insolvency Act 1986 prevede che questo possa gestire la società, per realizzare gli obiettivi dell’order of administation; convocare l’assemblea dei soci o convocare i creditori; nominare o revocare gli amministratori; distribuire i beni o disporre i pagamenti ai creditori.

108 Così, DE GIOIA-CARABALLESE, Le Insolvenze Civili e Commerciali nel Regno Unito, in

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I doveri, invece, soprattutto, quello di indicare, entro tre mesi, le modalità attraverso cui raggiungere gli obiettivi prefissati e, più in generale, quello di agire con ragionevole cura nella gestione della società, nell’interesse dei creditori.

Dal canto loro, viceversa, i creditori possono segnalare alla Corte eventuali mancanze dell’administrator, come una mala gestione o una gestione priva di speditezza.

Per quel che concerne i contratti di lavoro, essi non si intendono automaticamente estinti, spettando all’administrator la decisione sul subentro o meno. Infine, la procedura cessa allorquando l’administrator abbia fatto specifica istanza alla Corte, in caso di adempimento dell’administration order; oppure allorquando termini il periodo di un anno (un anno e sei mesi nel caso in cui tale periodo venga esteso su richiesta della Corte e con il consenso dei creditori garantiti o della metà dei creditori non garantiti).

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