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Le circolari del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2000 e del

4.2 La Legge 7 aprile 2017, n 47: i lavori preparatori

4.2.7 Le misure di accompagnamento verso la maggiore età e le misure d

4.2.7.2 Le circolari del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2000 e del

DEL 13 NOVEMBRE 2000 E DEL 9 APRILE 2001

La circolare del Ministro dell’Interno del 13 novembre 2000, ai fini della tematica oggetto della presente trattazione, aveva previsto che il permesso di soggiorno per minore età – come già detto, riservato dalla circolare stessa ai soli minori non accompagnati – non abilitava il minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età ad ottenere il rilascio di uno dei permessi di soggiorno sanciti dall’art. 32 c. 1426 di cui al Testo

Unico sull’Immigrazione (in particolare, permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura). Infatti, secondo l’art. 32 c. 1 di cui al suddetto Testo Unico, tali permessi potevano essere rilasciati a coloro che, al compimento della maggiore età, si fossero trovati nelle situazioni

425 Così MIAZZI L., in op. cit., pag. 10.

426 Art. 32 c. 1 di cui al Testo Unico dell’Immigrazione al 13 novembre 2000:

Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

169 di cui all’art. 31 cc. 1427 e 2428 (permesso di soggiorno per motivi familiari) e ai minori che

avevano ricevuto un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i Minori Stranieri e che erano stati comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184429 (permesso di soggiorno per affidamento).

L’esclusione per i minori titolari del permesso di soggiorno per minore età dalla possibilità di vedere convertire tale permesso in un altro al compimento della maggiore età, operata dalla circolare, era stata ritenuta poco coerente con altre previsioni normative da un orientamento giurisprudenziale430. Secondo quest’ultimo infatti “una volta fatta la scelta

legislativa di distinguere, fra gli stranieri irregolari, i minorenni dagli adulti, espellendo i secondi e trattenendo a loro tutela i primi qualora non fosse possibile o opportuno il loro rimpatrio, la più semplice delle risposte sarebbe stata di permettere loro di rimanere anche dopo la maggiore età, convertendo il permesso di soggiorno per minore età in un altro permesso di soggiorno. Lo suggerivano anche il buon senso pratico e la convenienza economica, visto che sembrava assurdo “investire” tempo e soldi per mantenere, curare431

e far studiare432 questi ragazzi fino ai diciotto anni e poi espellerli quando ormai erano

inseriti nel contesto territoriale, avevano imparato la lingua, avevano frequentato la scuola e magari avevano una prospettiva di lavoro”.

Dunque, a seguito dell’emanazione della suddetta circolare e fino alla Legge 30 luglio 2002, n. 189, i minori stranieri che potevano proseguire il loro percorso di integrazione nel nostro Paese al compimento della maggiore età erano quelli che, fino a quel momento, avevano goduto di un permesso di soggiorno che consentiva automaticamente la conversione (minori titolari di permessi di soggiorno per motivi familiari ex art. 31 cc. 1 e

427 Art. 31 c. 1 di cui al Testo Unico dell’Immigrazione al 13 novembre 2000:

Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

428 Art. 31 c. 2 di cui al Testo Unico sull’Immigrazione al 13 novembre 2000:

Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

429 Art. 2 di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 al 13 novembre 2000:

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

430 Cfr. MIAZZI L., Giudice del Tribunale di Rovigo, in op. cit., pag. 10. 431 Art. 35 c. 3, lett. b), di cui al Testo Unico sull’Immigrazione. 432 Art. 38 c. 1 di cui al Testo Unico sull’Immigrazione.

170 2 di cui al Testo Unico sull’Immigrazione e minori comunque affidati ex art. 2 di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184)433, o rispetto al quale il compimento della maggiore età era

del tutto indifferente (minori titolari di un permesso di soggiorno per richiedenti asilo), mentre la suddetta previsione, della non conversione del permesso di soggiorno per minore età in un altro permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, non permetteva alle decine di migliaia di minori stranieri non accompagnati, che durante la minore età ne erano stati titolari e che al compimento del diciottesimo anno di età decidevano di restare in Italia, un adeguato e continuativo percorso di regolarizzazione, esponendoli al rischio di espulsione e comunque li trasformava automaticamente da minori stranieri non accompagnati in adulti irregolari.434 Al minore straniero non accompagnato conveniva

dunque essere affidato ai sensi dell’art. 2 di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, dato che questo gli avrebbe consentito, al compimento della maggiore età, il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32 c. 1 di cui al Testo Unico sull’Immigrazione.

L’anno successivo, il Ministro dell’Interno che aveva emanato la circolare del 13 novembre 2000 ne emanò un’altra - la n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/I Div. dell 9 aprile 2001, inerente anch’essa la condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati: il provvedimento stabiliva che, nell'ipotesi in cui il rimpatrio assistito non fosse stato realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale sarebbe spettata unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, avrebbe potuto (non dovuto) formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l’affidamento del minore ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, informando il Giudice tutelare e la questura competenti; in tali circostanze, si procedeva alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per minore età in uno per affidamento, previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria. Tuttavia, era proprio grazie a questo permesso che i minori stranieri non accompagnati potevano non solo accedere al lavoro durante la minore età, nel rispetto della normativa nazionale, ma anche ottenere un nuovo titolo di soggiorno per motivi di studio e lavoro al compimento della maggiore età, ex art. 32 c. 1 di cui al Testo Unico sull’Immigrazione.

433 Cfr. MOROZZO DELLA ROCCA P., in Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e giurisprudenziali, pag.

357.

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