Il tema della tutela dei minori, nell’ambito dell’ordinamento internazionale, emerse in maniera significativa quando si manifestò la questione dello sfruttamento dei bambini nel mondo del lavoro. Prima di questo momento, la tutela del minore era una competenza esclusiva dell’ordinamento interno di ciascuno Stato che, normalmente, considerava lo status del minore nella famiglia e lo disciplinava mediante norme volte a riconoscere al padre una potestà praticamente assoluta sul figlio minorenne.
221 In tal senso, CASCONE C. in Brevi riflessioni in merito alla Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fascicolo n. 2/2017, pag. 2-3.
222 La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 e la Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996.
223 “Al minore straniero non accompagnato vanno garantiti i seguenti diritti: il diritto allo studio, il diritto al
lavoro, il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie, il diritto alle prestazioni sociali, il diritto all’ascolto nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano”. Così CASCONE C. in op. cit., pag. 3
224 Diritto alla salute e all’istruzione (art. 14 di cui alla Legge 7 aprile 2017, n. 47); diritto all’ascolto (art. 15 di
111 Comunemente è ritenuto che sia stato merito della più antica delle organizzazioni internazionali, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro225, se la tematica inerente i
diritti dei minori ha acquisito rilievo mondiale226.
Ciò si è verificato fin dai primi anni della costituzione dell’Organizzazione stessa, in particolare proprio dal 1919, quando l’Organizzazione Internazionale del Lavoro aprì alla ratifica la Convenzione n. 5227, che fissava a quattordici anni228 l’età minima per l’accesso
al lavoro dei bambini nelle industrie (salvo deroghe previste dalla Convenzione medesima). Sempre nel 1919, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro elaborò un altro documento, la Convenzione n. 6229, relativo al lavoro notturno dei minori nell’industria, vietato – anche
in questo caso con alcune eccezioni –, ai minori di anni diciotto.
Nel 1920 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro aprì agli Stati la ratifica della Convenzione n. 7 inerente l’età minima di ammissione dei giovani al lavoro marittimo indicata a quattordici anni, salva la possibilità di deroghe. Sempre nel 1920 e con un’ulteriore Convenzione, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro stabilì che l’età minima perché un minore potesse essere ammesso a lavorare nell’agricoltura non potesse essere inferiore agli anni quattordici230.
In conclusione, è possibile231 suddividere l'evoluzione delle politiche dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro in materia di lavoro di minori in tre fasi, che sono state caratterizzate da un progressivo sviluppo ed ampliamento degli strumenti e delle strategie d'azione:
225 L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è comunemente conosciuta attraverso il suo acronimo inglese
ILO (International Labour Organization). Si tratta di un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede principale a Ginevra (in Italia, è presente a Roma dove sussiste l’ufficio ILO per l'Italia e San Marino e a Torino dove si trova il Centro internazionale di formazione dell'ILO), il cui ruolo principale è quello di formulare le norme minime internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, parità di opportunità e trattamento ed altre norme che regolano l'intero spettro dei diritti del lavoro. È stata la prima agenzia specializzata a far parte del sistema delle Nazioni Unite nel 1946, ma la sua fondazione risale al 1919 in seno alla Società delle Nazioni. Oggi ne fanno parte 186 Stati. Cfr. in www.ilo.org.it
226 L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, fin dalla sua nascita, ha svolto un ruolo di rilievo nella lotta
contro lo sfruttamento del lavoro minorile: d'altra parte, già nella sua Costituzione è affermato solennemente l'impegno a proteggere l'infanzia, riconoscendo tale obiettivo come essenziale al perseguimento della giustizia sociale e della pace universale. L'OIL rappresenta il punto di riferimento e il promotore delle azioni promosse a livello internazionale sul lavoro minorile. Esso in particolare promuove e segue la redazione di documenti internazionali che, aperti alla firma degli Stati, provvedano ad individuare specifici standard minimi di protezione, diversi a seconda del settore dell'economia considerato.
227 Convezione sull’età minima.
228 Tale età fu successivamente portata a quindici anni dalla Convenzione n. 59 del 1937. 229 La Convenzione n. 5 è stata modificata dalla Convenzione n. 90 del 1948.
230 Per i testi delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro citate ed altre, si veda
www.ilo.org.
231 Cfr. CARUSO A.R. (a cura di), in Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa ed attività di vigilanza,
112 1. Fino alla seconda metà degli anni Sessanta, l'Organizzazione ha operato mediante la predisposizione di testi di convenzioni e raccomandazioni aventi l'obiettivo di incidere sulla regolamentazione del lavoro minorile ad opera degli Stati membri tramite l'individuazione di principi e regole minime di protezione in grado di costituire modello e stimolo per gli ordinamenti nazionali.
2. A partire dagli anni Ottanta il lavoro dei minori è diventato uno dei temi centrali del rapporto redatto dal Direttore generale per la Conferenza internazionale del Lavoro e, allo stesso tempo, si è iniziato a riconoscere il ruolo importante e sempre più incisivo giocato dalle attività dirette, in materia di lavoro minorile, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei governi.
3. Dagli anni Novanta in poi l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha potenziato la sua iniziativa di tutela nei confronti del minore precisando, sempre più nel dettaglio, le mansioni ad essi attribuibili e la durata dell’orario di lavoro, ma anche spingendo gli Stati verso politiche e progetti volti a promuovere l’abolizione definitiva del lavoro in età precoce. Proprio nel 1992 è stato creato, dall’Organizzazione stessa, il Programma internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile (IPEC), mentre nel 1999 è stata elaborata la Convenzione n. 182, con cui si è inteso perseguire l’obiettivo della rimozione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluse le attività illecite coinvolgenti i bambini.