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Il divieto di espulsione dei genitori in caso di gravidanza e nei sei mes

1.2 Le diverse tipologie di minori stranieri accompagnati

1.2.5 I minori accompagnati da familiari non regolarmente soggiornanti

1.2.5.1 Il divieto di espulsione dei genitori in caso di gravidanza e nei sei mes

CASO DI GRAVIDANZA E NEI SEI MESI

SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO

La prima tipologia di minori stranieri accompagnati da familiari non regolarmente soggiornanti è quella che apprendiamo dall’art. 19, c. 2 lett. d) del Testo Unico sull’Immigrazione che sancisce il “divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”.59 La Corte Costituzionale

ha esteso tale divieto di espulsione anche al coniuge irregolare convivente della donna in stato di gravidanza e/o nei sei mesi dopo il parto60 motivando tale decisione sulla base del

diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e perciò di tenerli con sé e del diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia61. Il divieto di espulsione sancito dalla norma non si limita a sospendere

l’esecutività dell’espulsione, ma la rende anche illegittima se emessa nel periodo espressamente considerato dal legislatore62. Inoltre rientra nella spirito della norma la

dichiarazione di temporanea impossibilità di espulsione della madre subito dopo la morte accidentale del figlio, verificatasi prima del decorrere dei sei mesi dalla nascita.

La Corte Costituzionale non ha tuttavia esteso il medesimo divieto al padre convivente non coniugato ed anzi in pronunce successive63 ha ritenuto costituzionalmente legittima

59 Anche in questo caso, il divieto di espulsione sussista salvo che nei casi previsti dall’art. 13 c. 1 di cui al Testo

Unico sull’Immigrazione.

60 In tal senso, Corte Cost., sent. 12 luglio 2000, n. 376 in www.leggiditalia.it.

“È costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, c. 2, lettera d), ora sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c. 2, lettera d), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove ciò sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternità, così violando il principio di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". È poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, c. 1, richiamato dall'art. 17, c. 2, della Legge n. 40 del 1998 medesima”, Massima in CED Cassazione, 2000.

61 Già così: Corte Cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 28 e Corte Cost., sent. 26 giugno 1997, n. 203. 62 In tal senso: Giud. di pace Perugia, 16 gennaio 2006 in www.iusexplorer.it.

63 Tra le varie, Cfr. Corte Cost., ord. 22 dicembre 2006, n. 444 in www.leggiditalia.it.

“E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 Cost., nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno. Infatti, con riferimento ad analoga questione, la Corte (ordinanza n. 192/2006) ha affermato che la disposizione censurata non viola gli artt. 2 e 30 Cost., in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di

40 l’esclusione di quest’ultimo dalla regola della temporanea impossibilità di espulsione ex art. 19 c. 2 lett d) di cui al Testo Unico sull’Immigrazione, in ragione del minore grado di verosimiglianza della qualità di padre del nascituro in capo al convivente, fondata unicamente sulle dichiarazioni del presunto padre e della donna64. Resta tuttavia

beneficiario del divieto temporaneo di espulsione il padre – anche se non coniugato e non convivente – del già nato, per i primi sei mesi dopo l’avvenuto parto.

Ai sensi dell’art. 28 lett. c) di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, alle donne straniere irregolari che si trovano nelle circostanze di cui all’art. 19 c. 2 lett d) del Testo Unico suddetto viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche65 sul quale sarà

successivamente iscritto il bambino; quanto al padre coniugato convivente con la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi dopo il parto (e anche al padre del figlio già nato non coniugato e non convivente con la madre del bambino), nel silenzio della legge, deve ritenersi che allo stesso dovrà essere rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche66,

al fine di consentire al genitore, con lo svolgimento di lecita attività lavorativa, di provvedere ai bisogni della famiglia.

Al termine ultimo della durata del permesso di soggiorno per cure mediche connesso al concepimento e ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, il cittadino (più spesso la cittadina) straniero/a non potrà ottenere la conversione del permesso di soggiorno per studio o per lavoro67; potrebbe tuttavia versare nella condizione di ottenere il permesso di

espulsione "delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono", estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della stessa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Neppure la stessa disposizione viola l'art. 32 Cost., in quanto "le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri". Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 31 Cost., va ribadito che detto parametro è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione di fatto quale quella prospettata dal rimettente”, Massima in Sito uff. Corte Cost., 2007.

64 Art. 231 cod. civ.:

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Art. 232 cod. civ.:

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

65 Per prassi la Questura, dopo aver esaminato la domanda, corredata di certificato medico con la data

presunta del parto, rilascia inizialmente un permesso di soggiorno per cure mediche valido, non per tutto il periodo di gravidanza, ma per pochi mesi. La cittadina extracomunitaria deve quindi alla scadenza richiedere il rinnovo fino alla data del parto, sempre all’Ufficio Immigrazione della Questura. Al momento che avviene il parto, il permesso sarà rinnovato fino a sei mesi dopo la nascita del bambino.

66 Per poter richiedere tale permesso il cittadino extracomunitario deve recarsi presso la Questura e

presentare copia dei documenti presentati a loro volta dalla moglie, nonché copia del certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Italiana all’estero o munito di apostille per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

41 soggiorno per motivi familiari, a seguito di matrimonio con cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante68 (ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. b) di cui al Testo

Unico sull’Immigrazione), mentre già durante la vigenza del permesso di soggiorno per cure mediche potrà essere chiesta la conversione dello stesso dimostrando il possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia (ai sensi dell’art. 30 c. 1 lett d) di cui al suddetto Testo Unico).69

1.2.5.2 IL CASO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO