La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 è stata considerata come il primo passo nella formulazione di una futura "carta internazionale dei diritti dell'uomo", il cui valore avrebbe dovuto essere sia giuridico che morale.
Pertanto, dopo la proclamazione della Dichiarazione universale suddetta che – lo ribadiamo – pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, ha esercitato una notevole influenza sull'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo divenendo fonte d'ispirazione per costituzioni e leggi nazionali, nonché per convenzioni relative a diversi diritti particolari, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si cimentò in un compito ancora più arduo: tradurre i suddetti principi sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo in disposizioni pattizie destinate ad imporre obblighi giuridici agli Stati che li avessero ratificati.
Non è stato facile raggiungere un accordo sull'enunciato di diritti che risultassero accettabili a tutti i popoli, a tutte le religioni, a tutte le culture e a tutte le ideologie rappresentate in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite254.
253 Cfr. PIZZI F., in op. cit., pag. 58.
254 Il progetto iniziale era quello di creare un’unica Convenzione, ma a causa di disaccordi tra i Paesi membri
riguardo a quali dei diritti (civili e politici oppure economici, sociali e culturali) dovesse venire data maggiore importanza nel testo, venne deciso di creare due convenzioni internazionali distinte e separate.
119 I risultati del lento processo di elaborazione furono due Convenzioni, la Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali255 e la Convenzione sui diritti civili e politici256, che
furono sviluppate articolo per articolo in seno, dapprima, alla Commissione dei diritti dell'uomo e, successivamente, alla Terza Commissione dell'Assemblea generale e che vennero adottate dall'Assemblea, rispettivamente, il 16 ed il 19 dicembre 1966 come documenti non contenti più soltanto disposizioni aventi carattere programmatico, ma anche norme cogenti ed inderogabili257.
La funzione primaria di entrambe le Convenzioni suddette è stata quella di rafforzare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 sia attraverso norme giuridiche dirette a stabilire diritti ed obblighi degli Stati contraenti sia attraverso le previsione di adeguati sistemi di controllo258 sulla loro applicazione259.
Qui di seguito sono state evidenziate260 le disposizioni contenute nei Patti espressamente
indirizzate a regolamentare la condizione del minore o che presentano, comunque, implicazioni riferibili ad essa.
255 Meglio nota come, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
256 Meglio nota come, Patto internazionale sui diritti civili e politici. Rispetto a questa Convenzione citiamo
anche i due Protocolli facoltativi alla Convenzione stessa.
257 A questo proposito occorre ricordare che mentre il Patto internazionale sui diritti civili e politici vincola gli
Stati a «rispettare e garantire» i diritti sanciti, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali chiede agli Stati, con un’enunciazione di natura più programmatica che precettiva, di impegnarsi con tutti i mezzi appropriati «al massimo delle proprie risorse disponibili», nell’obiettivo di garantire «progressivamente il pieno esercizio» dei diritti in questione. In tal senso, RONFANI P., in I diritti dei minori stranieri non accompagnati. Norme, cultura giuridica e rappresentazioni sociali, in Materiali per una storia della cultura giuridica, Mulino, Bologna, fascicolo 1, giungo 201, DOI: 10.1436/34232, pag. 204.
258 I Patti prevedono due serie distinte di misure di attuazione.
Gli Stati che abbiano ratificato il Patto relativo ai diritti civili e politici provvedono alla nomina di un Comitato per i diritti dell'uomo composto di 18 membri. Questi ultimi ricoprono la loro carica a titolo individuale e debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. In conformità alle disposizioni facoltative del Patto in esame, il Comitato per i diritti dell'uomo può esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non adempia agli obblighi derivanti dal Patto. Il Comitato esercita le funzioni di organo d'inchiesta e può designare, col preliminare consenso degli Stati interessati, commissioni di conciliazione ad hoc che mettono i loro buoni uffici a disposizione degli Stati allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo, quali sono riconosciuti dal Patto. (Queste disposizioni facoltative sono entrate in vigore il 28 marzo 1979 allorché si è verificata la decima dichiarazione di accettazione di esse). Il Comitato deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli Stati che abbiano ratificato il Patto sui diritti economici, sociali e culturali s'impegnano e presentano periodicamente al Consiglio economico e sociale rapporti sulle misure da essi adottate e sui progressi registrati nella promozione del rispetto di tali diritti. Il Consiglio può formulare raccomandazioni di carattere generale e può promuovere l'adozione di misure internazionali intese a coadiuvare gli Stati parte nella effettiva e graduale attuazione dei diritti enunciati nel Patto. Cfr. AA. VV in Patti internazionali sui diritti dell'Uomo adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel corso del 1976, in Pubblicazioni centro studi per la pace, 2000, in www.studiperlapace.it.
259 Cfr. PIZZI F., in op. cit., pag. 59. 260 Ibidem, pag. 60-61.
120 Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali261:
Per quanto riguarda il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali262 ed i
relativi articoli che hanno un riflesso indiretto sui soggetti di minore età, possiamo citare quelli che seguono: l’art. 10 nn. 1 e 2 dove si raccomanda, rispettivamente, che gli Stati parti del Patto suddetto riconoscano, protezione e assistenza più ampie possibili alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società ed una protezione speciale alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto, prevedendo che le lavoratrici madri debbano beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale; l’art. 11 n. 1 che contempla il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita; l’art. 15 che nel prevedere che gli Stati parti riconoscano il diritto di ogni individuo a partecipare alla vita culturale e a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, si presta ad essere applicato in maniera specifica nei riguardi dei minori, “in relazione ai quali la partecipazione alla vita culturale dello Stato ed ai progressi scientifici appare complementare rispetto, singolarmente, all’istruzione e alla salute”263.
Per quanto riguarda le disposizioni attinenti specificatamente i minori, meritano attenzione i seguenti articoli: art. 10 n. 3 che stabilisce che speciali misure di protezione e di assistenza devono essere adottate in favore di tutti i bambini e adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. A seguire, prevede che bambini ed adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale, che il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge e, da ultimo, che gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile è vietato e punito dalla legge; l’art. 12 n. 2, che nell’elencare le misure che gli Stati parti del presente Patto devono prendere per assicurare la piena attuazione del diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire, comprende espressamente quelle necessarie ad attuare la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano
261 Per il testo della Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali, si veda www.admin.it.
262 Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e l’Italia
lo ha ratificato con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 - Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
263 Così, SAULLE M.R. in Le norme internazionali a tutela del bambino e la convenzione sui diritti del bambino,
in C.M. DEL MIGLIO, M.F. POSA e E. BARONCELLI, Infanzia straniera. Aspetti psicologici, pedagogici, sociologici e giuridici di un fenomeno in espansione, Borla, Roma, 2004, pag. 227 (nota 40, in PIZZI F., in op. cit., pag. 61).
121 sviluppo dei bambini; gli artt. 13 e 14 presentano, infine, implicazioni con le questioni di carattere educativo. Ad essere enunciato è il diritto all’istruzione in relazione al quale si precisa che l’istruzione, a livello primario, deve essere obbligatoria, gratuita ed accessibile a tutti ed in ogni parte del mondo e che, a livello secondario, deve essere generale e resa altrettanto accessibile a tutti con ogni mezzo idoneo e secondo le attitudini di ciascuno. Inoltre l’istruzione di base va incoraggiata o intensificata per coloro che non hanno ricevuto l’istruzione primaria o che non hanno completato il corso. Infine, le norme suddette impegnano gli Stati a perseguire attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, l’istituzione di un sistema adeguato di borse di studio ed un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale docente.
Convenzione sui diritti civili e politici264:
Per quanto riguarda il Patto internazionale sui diritti civili e politici265, alcuni articoli hanno
ricadute indirette sui minori. Tra questi, citiamo: l’art. 6 n. 1 sul diritto alla vita che è “inerente alla persona umana”; l’art. 7, che sancisce il divieto di trattamenti disumani e degradanti; l’art. 8 che vieta la schiavitù ed ogni forma di lavoro forzato; l’art. 10 relativo al diritto ad essere trattati con umanità e rispetto in caso di privazione della libertà; l’art. 18 n. 1 riguardante la libertà di pensiero, coscienza e religione; l’art. 19 riguardante la libertà di espressione; l’art. 27 che è relativo al rispetto delle minoranze etniche.
Per quanto attiene gli articoli che interessano espressamente i minori, elenchiamo le seguenti diposizioni: l’art. 6 n. 5 in base al quale una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di diciotto anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte; l’art. 14 n. 4 che prescrive che la procedura applicabile ai minorenni deve tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione; l’art. 18 n. 4 che raccomanda agli Stati parti del presente Patto di impegnarsi a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni266; l’art. 23 che riconosce
la famiglia come nucleo naturale e fondamentale della società, che ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato; l’art. 24 che riconosce al minore i seguenti diritti: il diritto a quelle misure protettive che il suo stato minorile richiede, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il
264 Per il testo della Convenzione sui diritti civili e politici, si veda www.admin.it.
265 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici è entrato in vigore il 23 marzo 1976 e l’Italia lo ha ratificato
con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 - Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
266 Il Patto sui diritti civili e politici, al contrario di quanto previsto nel Patto sui diritti economici, sociali e
122 colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita; il diritto ad essere registrato subito dopo la nascita ed ad avere un nome; il diritto ad acquistare una cittadinanza.