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Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale si avverte la necessità di predisporre, a livello internazionale, forme di tutela che riguardino sia gli essere umani in generale, sia espressamente i minori. Per quanto riguarda le prime, si ricorda, in particolare, la Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata all’indomani della fine del conflitto e sulla quale ci siamo concentrati nel presente paragrafo, mentre per quanto riguarda le

235 In particolare, la scomparsa di milioni di uomini, mariti e padri, rendeva preoccupante il futuro di vedove

ed orfani.

236 Cfr. AA. VV., in Le Convenzioni sui diritti dell’infanzia: La Convenzione di Ginevra del 1924 e la Dichiarazione

dei diritti del fanciullo del 1959. Tappe storiche, in www.unicef.it.

237 Ciò non sorprende dato che all’epoca in cui fu redatta il cittadino di uno Stato era ancora, per l’ordinamento

internazionale, solo l’oggetto di una sorta di diritto reale dello Stato di appartenenza e non il titolare di posizioni giuridiche soggettive attive. In tal senso, RIVELLO R., in op. cit., pag. 17.

238 Per la ricostruzione di questi cinque principi, Cfr. SALIMBENI O., in op. cit., pag. 38. 239 In tal senso PIZZI, F., in op. cit., pag. 54.

114 seconde, si tratta di Dichiarazioni e Convenzioni che sono state esaminate nei paragrafi che seguono.

La Dichiarazione universale dei diritti umani240 è stata approvata e proclamata a Parigi il

10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è composta da un Preambolo e da trenta articoli241. In sé presa, la Dichiarazione, adottata con una risoluzione

dell’Assemblea Generale, non è uno strumento giuridico vincolante per gli Stati membri. Tuttavia, nonostante il fatto che si tratta di un documento meramente di principio, esso rappresenta un codice etico di importanza storica fondamentale per due ordini di ragioni. Da una parte, figura essere la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente (cioè in ogni epoca storica ed in ogni parte del mondo) i diritti242 che spettano a ciascun essere umano in quanto tale243 e, dall’altra, ha

posto le premesse per la stipulazione di trattati in materia di diritti umani sia a livello universale244 che a livello regionale245.

Il principio che sta alla base dell’intera Dichiarazione universale dei diritti umani è l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, a prescindere dall’età di ciascuno (art. 1). Altresì fondamentali sono il principio di non discriminazione tra le persone (art. 2), il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza (art. 3), il divieto di schiavitù e di tratta degli schiavi (art. 4), il divieto di ricorso alla tortura, a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 5), il diritto al riconoscimento della personalità giuridica (art. 6), il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge (art. 7), il diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso

240 Per il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani, si veda www.ohchr.org.

241 Gli articoli che compongono la Dichiarazione Universale sanciscono i diritti individuali, civili, politici,

economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

242 La dichiarazione è stata il risultato di una elaborazione umana centenaria, che è partita dai primi principi

etici classico-europei ed è arrivata fino al Bill of Rights (1689), alla Dichiarazione d'indipendenza statunitense (4 luglio 1776), ma soprattutto alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino stesa nel 1789 durante la Rivoluzione Francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'individuo) sono confluiti in larga misura proprio nella Dichiarazione in esame. Infine, molto rilevanti nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione sono stati i Quattordici punti del presidente Woodrow Wilson pronunciati nel 1918 ed i pilastri delle Quattro Libertà enunciati da Franklin Delano Roosevelt nella Carta Atlantica del 1941.

243 Negli strumenti preesistenti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, gli individui venivano

considerati oggetto del diritto di sovranità degli Stati. Cfr. RONZITTI N., in Introduzione al diritto internazionale, Terza edizione, Giappichelli editore, Torino, 2009, pag. 293.

244 Tra esse si menziona: la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, 1959.

245 Tra esse si menzionano: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali (sottoscritta a Roma nel 1950), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000, ed avente oggi anche pieno valore legale vincolante per i Paesi dell’Unione Europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009 quale parte integrante della Costituzione europea; la Convenzione americana sui diritti umani (firmata nel 1969), la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (approvata nel 1981); la Carta asiatica dei diritti umani (emanata dalla Commissione Asiatica dei diritti umani nel 1998), è una mera dichiarazione di intenti dato che, ad oggi, non è stata ancora sottoscritta da alcun governo. Cfr. PIZZI F., in op. cit., pag. 55-56.

115 a competenti tribunali nazionali (art. 8) ed il divieto di arresto, detenzione ed esilio arbitrari (art. 9). Ci sono poi alcuni articoli che, indirettamente, devono essere applicati ai minori di età, quali: l’art. 12 che sancisce il divieto di interferenze arbitrarie nella vita privata ed in quella familiare; l’art. 16 che riconosce i diritti di ciascuno di sposarsi, manifestando liberamente il proprio consenso e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione inquadrando la famiglia come il nucleo naturale e fondamentale della società; gli artt. 18 e 19 che, rispettivamente, prevedono libertà di pensiero, coscienza e religione e libertà di opinione ed espressione; l’art. 20 che stabilisce, contemporaneamente, la libertà di associazione e di riunione ed il divieto di costringere a partecipare ad un’associazione; l’ art. 23 che riconosce il diritto al lavoro e alla libertà di scelto dell’impiego.

Gli articoli espressamente riferiti ai minori sono, invece, i seguenti: l’art. 24 ai sensi del quale i minori possono esprimere liberamente la propria opinione, che viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità; l’art. 25 che prevede che l'infanzia (ed anche la maternità) ha diritto a speciali cure ed assistenza e che tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale; l’art. 26 sul diritto all’istruzione, che deve essere gratuita ed obbligatoria almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. Si prevede, inoltre, che l'istruzione tecnica e professionale debba essere messa alla portata di tutti, mentre quella superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.