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1. La tutela brevettuale uniforme Il brevetto con effetto unitario.
1.2 La tutela brevettuale uniforme Il tribunale unificato dei brevetti.
1.2.1 La competenza internazionale del tribunale unificato ed i criteri di riparto di giurisdizione.
La creazione del nuovo tribunale unificato con competenza esclusiva ha reso necessarie alcune modifiche al regolamento Bruxelles I bis per disciplinare le questioni di giurisdizione che possono sorgere tra il tribunale unificato e i tribunali nazionali degli Stati che non aderiscono al sistema di tutela unitaria87. Infatti, il regolamento Bruxelles I bis non contemplava rapporti con tribunali comuni agli Stati ma si limitava a
85 La bozza di regolamento relativa ai costi delle cause davanti al tribunale stima in 11.000 euro il costo
del contributo per una causa di contraffazione dal valore inferiore ai 500.000 euro. A questi costi vanno aggiunti quelli relativi ai professionisti incaricati. La tematica dei costi del contenzioso è oggetto di particolare attenzione poiché sono ritenuti proibitivi per le piccole e medie imprese rispetto ai costi del contenzioso nazionale. Tuttavia, l’attuale sistema costituito dalla Convenzione di Monaco, imponendo la duplicazione di giudizi nazionali, non risulta necessariamente più economico e comporta un’ingiustificata differenza di costi di accesso alla giustizia.
86 A titolo esemplificativo, restano di competenza esclusiva dei tribunali nazionali le controversie in
materia di trasferimenti di brevetti, licenze contrattuali e obbligatorie, rivendicazione della titolarità del brevetto nei confronti dell’usurpatore.
87 L’attuale articolo 31 dell’accordo, rinvia alla disciplina del regolamento Bruxelles I bis e della
convenzione di Lugano per la risoluzione delle questioni di giurisdizione tra la nuova corte e le corti nazionali. La necessità di una modifica al regolamento è stata avvertita fin da subito dalla Commissione ed è stata formalizzata nel 2013. Si veda Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in OJ L 351, 20.12.2012, p. 1 e ss.
163 disciplinare i rapporti tra giurisdizioni nazionali. Ai sensi dell’articolo 89 dell’accordo, l’adeguamento del regolamento è condizione necessaria per l’entrata in vigore dello stesso accordo88. L’adeguamento è stato posto in essere tramite l’adozione del
regolamento 542/2014, entrato in vigore il 30 maggio 2014, che ha introdotto quattro nuovi articoli nel regolamento Bruxelles I bis89.
Il nuovo articolo 71 bis equipara, per la materia civile e commerciale, le autorità giurisdizionali comuni agli Stati membri alle autorità nazionali. In particolare, la norma chiarisce che si intendono autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di Giustizia del Benelux, istituita nel 1965.
Ai sensi dell’articolo 71 ter, il tribunale unificato è competente per tutte le controversie che, applicando i criteri di collegamento del regolamento Bruxelles I bis, sarebbero attribuite ai tribunali nazionali degli Stati aderenti al sistema unificato90.
Uno degli aspetti di maggior interesse della nuova disciplina è l’estensione della competenza nel caso di convenuti di Stati terzi rispetto all’Unione. Questa esigenza era stata evidenziata già dalla Commissione nella proposta del 201391. Inoltre, la
88 In merito si veda quanto esposto nell’introduzione del presente capitolo. L’articolo 2 del regolamento
542/2014 dispone che il regolamento sia applicabile dal 10 gennaio 2015. La data è la medesima prevista per l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento Bruxelles I apportate dal regolamento Bruxelles I bis.
89 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante
modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in GU L 163, 29.5.2014, p. 1 e ss. Per un approfondimento sulle modifiche apportate dal regolamento 542/2014 si veda DE MIGUEL
ASENSIO P.A., Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court, in IIC, 2014, p.
871 e ss.; IGLESIAS BUHIGUES J.L., Derecho internacinal privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes, in PONS M., La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado, Pellisé, Madrid, 2014, p. 145 e ss.
90 Con riferimento ai criteri di collegamento si evidenzia che il criterio di collegamento per eccellenza
previsto dal regolamento Bruxelles I bis è quello del domicilio del convenuto. È possibile, tuttavia, che questo criterio ponga dei problemi di coordinamento con il criterio stabilito dall’articolo 62 del regolamento 1215/2012. La norma da ultimo citata, infatti, regola l’individuazione del domicilio delle persone fisiche stabilendo il ricorso al criterio della lex fori. Tuttavia, nel caso del tribunale unificato, suddiviso in molteplici divisioni locali che costituiscono un’appendice dell’organo giurisdizionale ma non sono dotati di autonomia, non è applicabile il criterio della lex fori. Per una ricostruzione delle possibili questioni connesse alla mancanza di autonomia delle divisioni locali e all’applicabilità del criterio della lex loci si veda LUGINBUHEL S.,STAUDER D., Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I
Regulation to patent lawsuits, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015, p. 141 e ss.
91 Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
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competenza è stata estesa a tal punto da consentire al tribunale unificato l’emissione di provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, anche qualora la competenza a conoscere del merito della controversia spetti a Stati terzi.
La competenza del tribunale unificato è estesa, altresì, alle controversie in cui il convenuto non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato membro ma non sia possibile individuare una diversa competenza sulla base dei criteri di collegamento del regolamento. In questi casi, l’articolo 33 dell’accordo dispone che la competenza sia attribuita alla divisione locale o regionale individuata in base al criterio del locus commissi
delicti e, in mancanza, davanti alla divisione centrale.
Il regolamento Bruxelles I bis contiene una disposizione, mantenuta dal precedente regolamento Bruxelles I, in materia di validità del brevetto che attribuisce, in caso di controversie in materia di validità, la competenza esclusiva ai tribunali nazionali dello Stato membro cui appartenga il brevetto92. Conseguentemente, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis e dell’articolo 71 ter dell’accordo, il tribunale unificato avrà sempre giurisdizione per le controversie in materia di validità dei brevetti europei unitari e dei brevetti europei per le frazioni degli Stati non aderenti al sistema di giurisdizione unificata93.
Al generale criterio del domicilio del convenuto si affiancano ulteriori criteri per l’individuazione dei fori alternativi, tra cui rileva la possibilità per le parti di prorogare la competenza94.
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final. La Commissione ha sottolineato che l’estensione della competenza a convenuti di Stati terzi incontra il limite dell’accordo tra l’unione e il Regno di Danimarca del 2005 e la convenzione di Lugano del 2007 per quanto concerne i convenuti svizzeri, norvegesi e islandesi. Il 19 ottobre del 2005 è stato concluso con la Danimarca un accordo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore il 1° luglio 2007. L’accordo persegue lo scopo di estendere l’applicazione delle disposizioni del regolamento Bruxelles I ai rapporti con la Danimarca per garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme delle disposizioni del regolamento e delle misure di attuazione. Analogamente, la convenzione di Lugano del 2007, conclusa tra la Comunità europea, la Danimarca e gli Stati parte dell’Associazione europea di Libero Scambio, c.d. EFTA (Norvegia, Islanda e Svizzera), disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La convenzione ha sostituito la precedente convenzione del 1988, innovandola sulla base del modello del regolamento Bruxelles I.
92 Articolo 24 del regolamento 1215/2012.
93 Le porzioni di brevetto europeo di Stati non aderenti all’accordo istitutivo del tribunale unificato dei
brevetti restano, invece, di competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nazionali.
94 La possibilità di prorogare la competenza del tribunale si riflette, in maniera speculare, nella possibilità
165 Infine, un’ulteriore ipotesi di estensione della competenza alle controversie in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro è prevista nel caso in cui il convenuto abbia dei beni95 in uno Stato membro che aderisca al sistema unitario e la
controversia abbia uno stretto collegamento con detto Stato. Al ricorrere di tali presupposti, e nel caso in cui i criteri di collegamento attribuiscano la competenza al tribunale unificato, la controversia in materia di violazione di un brevetto può essere proposta dinanzi al tribunale unificato sia nel caso in cui la violazione abbia prodotto danni nel territorio dell’Unione sia che li abbia prodotti all’esterno96. La scelta di
considerare la presenza di beni quale valido elemento in sostituzione del fatto che il convenuto si trovi in uno Stato membro, si spiega in ragione del fatto che garantisce che la decisione possa essere eseguita nello Stato in cui è emessa. Con riferimento al tribunale unificato dei brevetti, il fatto che la competenza si basata sul luogo di ubicazione dei beni consente una maggior attrazione delle cause nella competenza del tribunale consentendo una maggior tutela nei confronti di convenuti di Stati terzi che violino un brevetto europeo valido in Stati membri e non97.
Questo criterio suscita particolare interesse perché si pone in contrasto con la costante tesi della Corte di Giustizia che per ragioni di prevedibilità e corretta amministrazione della giustizia ha da sempre reputato che la competenza debba essere attribuita, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato98. Dal momento che questi, per ragioni di prossimità,
normali criteri di collegamento. Proroga possibile ad eccezione dei casi in cui sia competente la divisione centrale, come ad esempio in ipotesi di controversie aventi ad oggetto le decisioni assunte dall’Ufficio europeo dei brevetti.
95 La proposta di regolamento formulata dalla Commissione prevedeva la precisazione che il valore dei
beni dovesse essere non trascurabile rispetto al valore della pretesa.
96 La cognizione del tribunale unificato viene quindi estesa rispetto a quella cui spetterebbe se si
applicasse il criterio del locus commissi delicti, che non consente il radicamento della causa presso il tribunale unificato nel caso di danni arrecati dalla contraffazione di frazioni di brevetto europeo efficaci in Stati che non sono membri dell’Unione. Questo criterio di collegamento è stato oggetto di forti critiche da parte della dottrina che l’ha ritenuto esorbitante. Tra tutti si veda DE MIGUEL ASENSIO P.A., Regulation
542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court, in IIC, 2014, p. 881 e ss. Con riferimento
al requisite della presenza di beni sul territorio di uno Stato membro, il Considerando 7 del regolamento
Bruxelles I bis precisa che i beni non devono essere collegati alla controversia, ma il loro valore dovrebbe
essere non trascurabile.
97 Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final, p. 7.
98 Si vedano, tra tutte, le cause della Corte di Giustizia 22 gennaio 2015, C-441/13, Pez Hejduk v.
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sono facilitati nella valutazione dell’effettiva sussistenza di una violazione di detto diritto e possono applicare il loro diritto nazionale in virtù del regolamento c.d. Roma II. Inoltre, l’estensione della competenza sui danni cagionati nei territori di Stati che non aderiscono all’Unione, appare un controsenso in relazione al fatto che il dato letterale della norma non consente di ricomprendere nella giurisdizione del tribunale unitario le controversie in materia di danni prodotti all’interno dell’Unione in seguito alla contraffazione di una porzione di brevetto unitario efficace nel territorio di uno Stato che non abbia aderito all’accordo sul tribunale unificato. Questa scelta si giustifica in relazione alla volontà di rispettare la scelta di questi Stati membri di non aderire al sistema di giurisdizione unificata. Scelta che sarebbe vanificata nel caso in cui si estendesse la competenza del tribunale unificato a queste controversie.
L’articolo 71 quater estende la disciplina in materia di litispendenza e connessione del regolamento Bruxelles I bis alle controversie tra l’autorità giurisdizionale comune e le autorità di Stati che non sono parte dell’accordo. Inoltre, durante il periodo transitorio tale estensione trova applicazione nei confronti di Stati membri contraenti. Infine, l’articolo 71 quinquies disciplina l’applicazione delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione nelle relazioni tra Stati membri che abbiano ratificato o meno l’accordo. La norma estende la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze del regolamento Bruxelles I bis alle sentenze emesse dal tribunale unificato che debbano essere riconosciute ed eseguite in Stati che non aderiscano al sistema unitario e alle decisioni emesse dagli Stati membri, che non sono parte del sistema, che debbano essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che siano parte dell’accordo.
Ai sensi del quinto considerando, le modifiche apportate dal regolamento 542/2014 al regolamento Bruxelles I bis riguardano la competenza internazionale e non pregiudicano l’assegnazione interna delle controversie alle divisioni del tribunale né il regime della competenza durante il periodo transitorio, disciplinata dall’articolo 33 dell’accordo99. Parimenti, la disciplina introdotta non si applica a ipotesi di
litispendenza o connessione tra cause proposte dinanzi a diverse divisioni del tribunale unitario.
Germany GmbH v. First Note Perfumes NV, ECLI:EU:C:2014:1318; 3 ottobre 2013, C-170/12, Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG, ECLI:EU:C:2013:635, punto 45; 19 aprile 2012, C-523/12, Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, ECLI:EU:C:2012:220, punto 238.
99 DE MIGUEL ASENSIO P.A., Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones,
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