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Perdita dello status di Stato membro dopo la ratifica dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

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1. La tutela brevettuale uniforme Il brevetto con effetto unitario.

1.2 La tutela brevettuale uniforme Il tribunale unificato dei brevetti.

1.2.4 L’entrata in vigore dell’accordo e le possibili ripercussioni di Brexit sull’uniformità della tutela predisposta.

1.2.4.2. Perdita dello status di Stato membro dopo la ratifica dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Maggiori problemi si pongono in relazione alla possibilità per il Regno Unito di partecipare al sistema di tutela brevettuale unitaria una volta perso lo status di Stato membro dell’Unione, a seguito della conclusione della procedura di recesso.

Tale opzione risulta di particolare interesse ed attualità poiché il 28 novembre 2016, il Governo britannico, in persona del Ministro dell’Università, della scienza, della ricerca e dell’Innovazione Joseph Johnson169, ha manifestato la volontà di procedere

alla ratifica dell’accordo sul tribunale unificato170. Al riguardo, nel corso di un incontro

167 Si veda UBERTAZZI L.C., Brexit e brevetto UE: che fare?, in Le nuove leggi civili e commentate, 2017, p. 575. 168 UBERTAZZI L.C., op. cit., in Le nuove leggi civili e commentate, 2017, p. 577 ss.

169 Il Ministero si occupa, in particolare, di politiche di strategia aziendale, di riforme del sistema

universitario e di istruzione superiore, scienze e ricerca, tecnologie agroalimentari, spazio, innovazione e proprietà intellettuale. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.gov.uk.

170 La ratifica dell’accordo da parte del Regno Unito è particolarmente caldeggiata dall’ufficio brevetti

britannico, come possibile evincere dal comunicato “IP and BREXIT: The facts” rilasciato in seguito all’esito del referendum, reperibile al sito www.gov.uk; e dalla EPLIT (European Patent Litigation Association) come da lettera inviata al ministro inglese per la proprietà intellettuale reperibile al sito www.eplit.eu. Parimenti, il Presidente dell’Epo, Benoit Battistelli, si è mostrato favorevole alla ratifica del Regno Unito nella speranza di poter confidare nell’entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale nel 2017. Copia della dichiarazione di Battistelli nel corso del meeting annuale tenutosi a New York è reperibile al sito www.epo.org; si veda altresì KELLY E., Eu will find a way to keep UK in

187 con la Commissione ad hoc per la scienza istituita presso la Camera dei Comuni, Johnson ha sottolineato il particolare interesse verso il nuovo sistema di tutela brevettuale reputandolo un’opportunità unica per le imprese britanniche171. Ha

precisato, inoltre, di non vedere profili di incompatibilità tra la ratifica e la decisione di recedere dall’Unione dal momento che il tribunale unificato non rientra tra le sue Istituzioni. Attualmente si attende la proposizione delle modifiche legislative necessarie per l’adozione dell’accordo.

La ratifica da parte del Governo britannico e l’atteso deposito dello strumento di ratifica da parte della Germania172, potrebbero, dunque, determinare l’entrata in vigore

dell’accordo sul tribunale unificato e, conseguentemente l’applicabilità dei regolamenti

173. Ciò posto, la perdita dello status di membro dell’Unione potrebbe apparire a prima

vista un ostacolo alla permanenza del Regno Unito nel sistema di tutela brevettuale unificato. Infatti, il sistema risulta ideato prevedendo la partecipazione dei soli Stati membri, come si evince, in particolare, dall’articolo 84 dell’accordo sul tribunale, che

diversi commentatori ritengono che la scelta di ratificare l’accordo sul tribunale unificato ed il conseguente riconoscimento del primato del diritto dell’Unione si ponga in contrasto con la scelta politica di recedere dall’Unione. In tal senso si veda STJERNA I., op. cit., 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

171 Una registrazione dell’incontro tenutosi l’11 gennaio 2017, è reperibile al sito www.parliamentlive.tv.

Per un commento si veda STJERNA I., op. cit., 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

172 La Germania è uno degli Stati membri che ha da sempre favorito la creazione del nuovo sistema di

tutela brevettuale unitaria, partecipando attivamente ai negoziati preparatori. Oltre ad essere uno dei tre Stati membri di cui è necessaria la ratifica dell’accordo per la sua entrata in vigore, dovrebbe altresì ospitare a Monaco di Baviera la sezione della divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti competente per i casi in materia di meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi. Il 31 marzo 2017 il Consiglio federale tedesco ha approvato all’unanimità il progetto di legge sulla ratifica dell’accordo sul tribunale unificato sancendo il termine della fase parlamentare. Terminata la fase parlamentare, il Presidente federale deve dare esecuzione alla legge di ratifica che deve essere controfirmata dal governo. Successivamente, ai sensi dell’articolo 82 dell’accordo sul tribunale unificato, la legge di ratifica deve essere depositata presso il segretariato generale del Consiglio europeo e notificata alla Commissione. Tale procedimento ha trovato un arresto con il recente accoglimento da parte del Presidente federale della richiesta di sospensione inoltrata da parte della Corte costituzionale federale tedesca in seguito al deposito di un ricorso per presunta incostituzionalità. In particolare, secondo il ricorrente vi sarebbero problemi connessi alla violazione dei limiti al trasferimento della sovranità, ai quorum deliberativi, alla presunta non indipendenza dei giudici del tribunale unificato dei brevetti e all’incompatibilità del sistema di giurisdizione unificata in materia di brevetti con il diritto europeo. In attesa di vaglio da parte della Corte costituzionale federale, il procedimento risulta sospeso.

173 HONORATI C., L’accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la

188

ammette la partecipazione ai soli Stati membri174, e dall’articolo 1 par. 2, che definisce

il tribunale unificato come un tribunale comune agli Stati membri aderenti, dicitura ripresa dall’articolo 71 lett. a del Regolamento Bruxelles I bis175.

Alcuni commentatori hanno ipotizzato che la perdita di status di Stato membro comporti l’esclusione automatica del Regno Unito dal sistema di tutela brevettuale unitaria176, in considerazione del fatto che l’adesione al sistema è limitata ai soli Stati

membri. Tale ricostruzione appare ragionevole in considerazione dello stretto rapporto tra il nuovo sistema brevettuale e l’ordinamento dell’Unione. Infatti, ai sensi dell’articolo 20 dell’accordo, il nuovo tribunale sarà soggetto ai medesimi obblighi degli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri e al principio del primato del diritto comunitario177. Inoltre, ex articolo 21 dell’accordo, il Tribunale avrà l’obbligo di

cooperare con la Corte di Giustizia per garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione, effettuando il rinvio pregiudiziale alla Corte in caso di ipotesi dubbie.

Una possibile soluzione per evitare l’esclusione del Regno Unito dal nuovo sistema unificato, caldeggiata in particolare dagli esperti britannici, è di procedere ad una modifica dell’accordo istitutivo aprendolo alla partecipazione di Stati terzi178. Siffatta

apertura è possibile, prima dell’entrata in vigore dell’accordo, mediante la conclusione di un nuovo accordo tra gli Stati contraenti, oppure mediante un protocollo modificativo. Nel caso, invece, di modifica successiva all’entrata in vigore, la soluzione potrebbe essere percorsa tramite il ricorso alla procedura di revisione prevista all’articolo 87 par. 2 dell’accordo, che consente al comitato amministrativo di modificare l’accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di

174 L’articolo 84 dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti, che disciplina la firma, la ratifica e

l’adesione all’accordo, così recita: “[i]l presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013. 2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»). 3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012. 4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario”.

175 Così come emendato dal Regolamento 542/2015.

176 SENA G.,FRANCESCHELLI V., Brexit e IP: una prima brevissima nota, in Rivista di diritto industriale, 2016,

p. 127; TILMANN W., op. cit., GRUR, 2016, par. 1, reperibile al sito www.theunitarypatent.com; STJERNA

I., op. cit., 19 settembre 2016, reperibile al sito www.stjerna.de.; UBERTAZZI L.C., op. cit., in Le nuove leggi

civili e commentate, 2017, p. 576.

177 STJERNA I., op. cit., 19 settembre 2016, p. 6 e ss., reperibile al sito www.stjerna.de.

178 GORDON R.,PASCOE T., Re the effect of ‘Brexit’ on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court

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