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La Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000.

E VOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE A RMONIZZAZIONE ,

2. L’ambito regionale.

2.2 La seconda fase e i tentativi di unificazione della tutela brevettuale.

2.2.1 La Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000.

Il 1° agosto del 2000 la Commissione ha presentato la Proposta di regolamento sul brevetto comunitario 167 con cui ha proposto l’adesione della Comunità alla

Convenzione di Monaco nonché l’istituzione di un brevetto autonomo e unitario, con efficacia estesa al territorio di tutti gli Stati della Comunità. Il nuovo titolo brevettuale avrebbe dovuto affiancare il brevetto europeo rilasciato secondo la Convenzione di Monaco e i brevetti nazionali, andando a costituire, pertanto, un terzo livello di tutela168.

La proposta si fonda sull’articolo 308 TCE (attuale articolo 352 TFUE) che consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento, di adottare all’unanimità le disposizioni necessarie per realizzare uno degli obiettivi prefissati nei Trattati ma per il quale non sia stato previsto un apposito potere di azione. In particolare, il Consiglio ha sottolineato che l’istituzione di un brevetto unitario efficace nell’intera Comunità sia necessaria per il perseguimento dell’obiettivo di istituire un mercato comune caratterizzato dal principio di libera circolazione delle

167 Commissione, Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 1° agosto 2000, in GU C337 E

del 28 novembre 2000, p. 278 e ss. La proposta faceva seguito alla pubblicazione nel 1997 da parte della Commissione del Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in Europa, del 24 giugno 1997, COM(97)0314 - C4-0342/97.

168 Consiglio, Proposta di regolamento sul brevetto comunitario, COM(2000) 412 def. La proposta di

regolamento è stata preceduta dall’invio da parte della Commissione dalla comunicazione “Promuovere

l’innovazione tramite il brevetto, il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa”, 1999, Comunicazione COM (1999) 42. Per approfondimenti in merito alla Proposta si

vedano, tra gli altri, ULLRICH H., Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the

Community into Europe?, in European Law Journal, 2002, p. 433; ULLRICH H., Harmonizing Patent Law: The

Untamable Union Patent, in Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper, 2012,

p. 11, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 11; GELATO P., Brevi note sul brevetto comunitario, in Contratto e impresa

Europa, 2000, p. 835; VIDAL A.G., El sistema de la patente europea con efecto unitario, 2014, p. 44 e ss.; SCUFFI

105 merci e dalla libera concorrenza. La scelta di proporre l’adozione di un regolamento fa eco ai fallimenti dei progetti di convenzione dovuti al mancato raggiungimento del necessario consenso. Il regolamento, ai sensi dell’allora articolo 249 TCE (attuale articolo 288 TFUE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi nonché direttamente applicabile. Conseguentemente, essendo in grado di vincere un eventuale disaccordo tra gli Stati membri grazie al fatto che l’entrata in vigore è fissata irrevocabilmente nel testo del regolamento stesso, è apparso lo strumento idoneo per introdurre un titolo di brevetto unitario. Inoltre, il regolamento offre una semplificazione con riferimento ai futuri ampliamenti della Comunità dal momento che non richiede ulteriori modifiche o rinegoziazioni.

Dal punto di vista sostanziale, il progetto riprendeva quanto nella Convenzione di Lussemburgo ed ha introdotto una disciplina unitaria in materia di diritto di preuso e di licenze obbligatorie. I punti chiave riguardavano l’istituzione di una procedura unica di semplificazione della protezione brevettuale; una riduzione dei costi, in particolare con riferimento al deposito ed alle traduzioni; l’introduzione di un sistema giurisdizionale unico, con l’istituzione di un tribunale comune con competenza esclusiva in materia di tutela brevettuale.

La proposta rinviava alla Convenzione di Monaco per la disciplina dei requisiti, delle condizioni e delle eccezioni di brevettabilità mentre con riferimento alla declaratoria di nullità e alla tutela delle infrazioni avrebbe dovuto mutuare quanto previsto dalle migliori prassi vigenti negli Stati membri.

Con riferimento al regime linguistico, aspetto che ha rappresentato in ogni progetto precedente un profilo di criticità, la Proposta prevedeva un regime per la validità del brevetto e uno per l’opponibilità. Il brevetto doveva essere depositato in una delle tre lingue di lavoro dell’Unione mentre le rivendicazioni avrebbero dovuto essere tradotte nelle altre due lingue169.

Dal punto di vista della tutela giurisdizionale, la Proposta prevedeva la creazione di una giurisdizione sovranazionale autonoma cui attribuire la competenza esclusiva in materia di nullità e contraffazione dei brevetti170. Il nuovo sistema di giurisdizioni si

169 ULLRICH H., Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, in Max Planck Institute for Intellectual

Property & Competition Law research Paper, 2012, p. 11; MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in

Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 11.

170 La Proposta risultava discostare da quanto previsto dal Protocollo dei litigi allegato all’Accordo di

Lussemburgo del 1989. SCUFFI M., Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA, in Rivista di diritto industriale, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica,

ordinamento e regole procedimentali, in HONORATI C. (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System), Giappichelli, Torino, 2014, p. 77;

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sarebbe dovuto comporre di un tribunale centrale con sede a Lussemburgo, il Tribunale Comunitario per la proprietà immateriale, e di tribunali regionali con sede negli Stati membri. Il progetto attribuiva ai tribunali nazionali una competenza meramente residuale.

La Proposta fu oggetto di un vivo dibattito, e di numerose modifiche per adeguarla ai suggerimenti evidenziati nel corso dei negoziati171. Tuttavia, le criticità rilevate dagli

Stati in relazione all’onerosità del regime linguistico e al sistema giurisdizionale predisposto non ne consentirono l’adozione172.

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