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Perdita dello status di Stato membro prima della ratifica dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

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1. La tutela brevettuale uniforme Il brevetto con effetto unitario.

1.2 La tutela brevettuale uniforme Il tribunale unificato dei brevetti.

1.2.4 L’entrata in vigore dell’accordo e le possibili ripercussioni di Brexit sull’uniformità della tutela predisposta.

1.2.4.1. Perdita dello status di Stato membro prima della ratifica dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Come evidenziato, fino al termine della procedura di recesso, lo Stato recedente conserva il proprio status di membro dell’Unione. Conseguentemente, la ratifica da parte del Regno Unito rimane condizione indispensabile ai fini dell’entrata in vigore dell’accordo sul tribunale unificato finché lo Stato mantiene lo status di membro.

Ciò comporta che, fino al termine della procedura di recesso, l’entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria possa essere paralizzata dalla mancata ratifica da parte del Regno Unito.

In merito, si evidenzia come alcuni commentatori, tra cui la IP Federation e la CIPA (The Chartered Institute of Patent Attorneys), si siano espressi a favore del fatto che il Regno Unito non proceda alla ratifica prima di avere la certezza di poter partecipare al sistema anche una volta perso formalmente lo status di membro160. La ragione sottesa a tale

opposizione è insita nell’alto grado di incertezza che deriverebbe per le imprese britanniche ed europee nel caso di adesione ad un sistema e successiva esclusione.

Al di là dell’incertezza giuridica che deriverebbe da una ratifica dell’accordo, alcuni commentatori ne sottolineano fortemente l’incongruenza dal punto di vista politico161.

La scelta di recedere dall’Unione trova le proprie ragioni nella volontà di affrancarsi dal primato del diritto dell’Unione e dalla Corte di Giustizia, come espresso in più occasioni dal Primo Ministro Theresa May162. Ciò posto, risulta evidente come il

159 MAYR C.E., L’accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, in Studium Iuris, 2017, p. 815 ss.

160 I comunicati della IP Federation e della CIPA sono reperibili rispettivamente al sito

www.ipfederation.com e www.cipa.org.uk.

161 STJERNA I., Unitary patent and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote, 19 settembre 2016,

reperibile al sito www.stjerna.de; VAN HOOFT A., Brexit and the future of Intellectual Property Litigation and Arbitration, in Journal of International Arbitration, 2016, p. 541 ss.

185 sistema di tutela unitaria dei brevetti sia fortemente vincolato al diritto dell’Unione e soggetto alla supremazia della Corte di Giustizia, come confermato, in particolare, dalla previsione della responsabilità per gli Stati aderenti per i danni causati da violazioni del diritto dell’Unione da parte del tribunale unificato, compresa l’ipotesi di mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 163. Tali aspetti sono sintomatici dello stretto

rapporto intercorrente tra il nuovo sistema di tutela brevettuale e il diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che il tribunale unificato non sia qualificato e concepito come istituzione dell’Unione164.

Evidenziata tale connessione, risulta manifesta l’incongruenza della scelta politica di recedere dal sistema europeo vincolandosi contestualmente ad un sistema che ne risulta fortemente dipendente, così come risulta ancor più incongruente il desiderio di partecipare ad un sistema che sarà sottoposto all’interpretazione della Corte in merito ai Regolamenti, all’accordo o alle leggi nazionali165, essendo nota la posizione del Regno

Unito di totale contrasto nei confronti del ruolo della Corte di Giustizia, sostenuta anche nel corso dei negoziati preparatori dell’accordo sul tribunale unificato166.

Nel caso in cui il Regno Unito receda dall’Unione prima di aver ratificato l’accordo, l’Italia diverrebbe il terzo Stato membro di cui risulterebbe necessaria la ratifica ai fini dell’entrata in vigore dell’accordo. Ciò perché, come suesposto, l’articolo 89 dell’accordo prevede che sia necessaria la ratifica dei tre Stati che nel 2012 avevano il maggior numero di brevetti europei in vigore e l’Italia si trovava subito sotto il Regno Unito in tale classifica.

Al fine di porre rimedio alla situazione di stallo in cui verserà il nuovo sistema durante i negoziati, una possibile soluzione può essere apportata procedendo ad una modifica dell’accordo al fine di espungere il Regno Unito dagli Stati la cui ratifica risulti

163 In merito, il Considerando 8 dell’accordo sul tribunale unificato recita: “(…)la Corte di giustizia

dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea”; il Considerando 10: “(…)il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE”. Tali previsioni sono state recepite negli articoli dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

164 In tal senso si veda STJERNA I., “Unitary patent” and court system - The British ratification paradox, 2 febbraio

2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

165 In tal senso si vedaJAEGER T., What’s in the unitary patent package?, in Društveni ogledi journal, 2014, p.

194 ss.; STJERNA I., op. cit., 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de; TILMANN W., The future of the UPC after Brexit, GRUR, 2016, p. 56 ss., reperibile al sito www.theunitarypatent.com.

186

necessaria167. Tale modifica potrebbe essere apportata tramite un nuovo accordo tra gli

Stati aderenti o l’adozione di un protocollo modificativo. Tuttavia, è chiaro che entrambe queste opzioni potrebbero richiedere tempi particolarmente lunghi, paralizzando il sistema per un tempo che rischia di essere superiore alla durata della procedura di recesso del Regno Unito. A riprova, si pensi al fatto che una modifica dell’accordo comporta inevitabilmente la perdita di efficacia delle ratifiche già depositate.

Con riferimento alla possibilità di ovviare alla fase di stallo che si creerebbe in attesa della ratifica del Regno Unito, parte della dottrina reputa sia ipotizzabile una sospensione dell’applicazione del Patent Package al Regno Unito168. Tale possibilità

godrebbe di un procedimento più snello e celere, non richiedendo la ratifica nazionale della sospensione e consentirebbe di ridurre i tempi necessari per l’entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale.

1.2.4.2. Perdita dello status di Stato membro dopo la ratifica dell’Accordo sul

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