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E VOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE A RMONIZZAZIONE ,

1. L’ambito internazionale.

1.2 La Convenzione di Parigi del 1883.

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, o c.d. Convenzione di Unione, è generalmente riconosciuta quale il primo tentativo di armonizzare a livello internazionale la tutela brevettuale, tramite la conclusione di un

8 Con riferimento alla Convenzione di Parigi si rimanda a quanto infra par. 1.2.

9 Rientrano in questa categoria di trattati per l’Europa i trattati conclusi in ambito EFTA, per l’Africa il

trattato African Regional Industrial Property Organization, c.d. ARIPO, e per il sud America i trattati Mercado Comun del Sur, c.d. Mercosur, e Andean Pact.

10 Tra questi rileva il Trattato Anti-Counterfeiting Trade Agreement, c.d. ACTA, delineato infra nota 87. 11 Tradizionalmente si fa riferimento a questa tipologia di trattati come strumenti di diritto sostanziale.

FRANKEL S., GERVAIS D. J., Advanced introduction to International intellectual property, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 3.

12 In merito, si fa riferimento a strumenti di classificazione. Un esempio può ravvisarsi

nell’armonizzazione dei canoni descrittivi di beni o servizi ai fini del rilascio dei titoli di proprietà intellettuale.

13 Si fa riferimento ai trattati procedurali o amministrativi. In genere sono volti alla creazione di un

65 trattato internazionale multilaterale14. Ha ad oggetto la tutela di invenzioni, marchi,

disegni industriali, modelli di utilità, nomi commerciali, indicazioni geografiche e in parte la repressione della concorrenza sleale15.

La Convenzione è stata conclusa al termine di una serie di negoziati che hanno trovato origine nell’esposizione di Vienna del 1873. In quell’occasione, gli esperti statunitensi di proprietà intellettuale si erano interrogati a lungo sull’idoneità del diritto brevettuale austriaco a tutelare le invenzioni in esposizione16. L’esposizione non ebbe

una significativa partecipazione a causa di un’epidemia di colera; tuttavia, in considerazione delle perplessità rilevate dagli esperti, fu organizzato un congresso per discutere la necessità di un’armonizzazione della tutela brevettuale, cui seguirono una serie di negoziati che condussero alla conclusione della Convenzione di Parigi.

Tra i principi cardine elaborati, spicca il generale principio di reciprocità o assimilazione nelle tutele apprestate dai diritti nazionali e la disciplina del diritto di priorità17. Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Parigi, il principio di reciprocità

c.d. formale delle tutele impone agli Stati firmatari di garantire a inventori provenienti da altri Stati firmatari, lo stesso livello di protezione di cui godono i propri inventori. Parte della dottrina ha sottolineato che, pur trattandosi di un buon compromesso in termini di integrazione tra Stati, il principio di reciprocità formale limitava le disparità di trattamento tra beneficiari ma non imponeva di garantire un livello adeguato di tutela

14 Convenzione istitutiva dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale,

firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Gli Stati firmatari della Convenzione di Parigi sono membri dell’Unione di Parigi che gode di proprie regole procedurali e di un’assemblea generale. La convenzione è stata oggetto di oggetto di sei revisioni di cui l’ultima firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con la quale l’originaria Unione di Stati è stata trasformata nell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, c.d. OMPI o WIPO. Le diverse versioni della convenzione sono disponibili al sito www.wipo.int. Per approfondimenti in merito alla Convenzione si vedano, tra gli altri, SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui

modelli di utilità, Giuffré, Milano, 2011, p. 56; VANZETTI A., DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 505; BODENHAUSEN G.H.C., Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967, 1968; ROCCO G., Come depositare brevetti e marchi

Procedure, modelli, registrazioni, convenzioni internazionali, posizione dell’OMC, 2011, p. 87; LADAS L., Patents,

trademarks and related rights. National and International protection, 1975; ROSSI A., La Convenzione di Unione di Parigi e il nuovo ordine economico internazionale, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1979, p. 1034.

15 MORGESE G., L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), Cacucci

Editore, Bari, 2009, p. 26.

16 PITKETHLY R., The European patent system: implementing patent law harmonization, reperibile al sito

www.oiprc.ox.ac.uk

17 SEVILLE C., Eu intellectual property law and policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 106;

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a tutti i titolari di diritti di proprietà intellettuale18.

L’articolo 4 della Convenzione, invece, disciplina il diritto di priorità o precedenza che consente all’inventore che abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato contraente di chiedere, nei successivi dodici mesi, il rilascio di brevetti negli altri Stati contraenti in cui faccia richiesta, con effetto retroattivo al primo deposito19. La regola

si è resa necessaria dal momento che la Convenzione non ha disposto la creazione di un autonomo titolo di brevetto. Il diritto di priorità è sancito con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale, ovvero brevetti e marchi ed è stato introdotto allo scopo di facilitare la tutela sovranazionale. A questo è stato aggiunto, nel corso della revisione del 1900, il principio dell’indipendenza dei brevetti nazionali secondo il quale ogni brevetto nazionale ha una sorte indipendente rispetto ai brevetti nazionali di altri Stato contraenti concessi per la medesima invenzione20.

L’articolo 19 della Convenzione consente agli Stati aderenti di concludere accordi specifici, restando però vincolati a quanto previsto dalla stessa.

Tale Convenzione risulta di fondamentale interesse poiché ha funto da base per la conclusione di numerosi trattati internazionali, tra cui l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. TRIPs) ed ha incontrato negli anni ampio consenso a livello mondiale, ad oggi gli Stati firmatari sono 18921.

18 MORGESE G., L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), Cacucci

Editore, Bari, 2009, p. 28.

19 L’articolo 4 della Convenzione di Parigi dispone un termine di dodici mesi per i brevetti di invenzione

e i modelli di utilità e di sei mesi per marchi e disegni industriali. Il diritto di priorità è, pertanto, un period fittizio in cui si considerano come non esistenti eventuali divulgazioni avvenute nel periodo transitorio. Sul punto si veda GIAMBROCONO A.,ANDREOLINI M., Brevetti e proprietá industriale. Brevetti per invenzioni, modelli, marchi e tutela del software, Pirola Editore, Milano, 1990, p. 77 e ss.

20 KONO T., Jurisdiction and applicable law in matters of intellectual property, in BROWN K.B.,SNYDER D.V.,

General reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of comparative law, Springer, 2012, p. 395.

21 La Convenzione è stata inizialmente firmata da dieci Stati e, successivamente, aperta alla firma da

parte di altri Stati. L’Italia ha ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424. Attualmente gli Stati firmatari sono: Afghanistan, Albania, Angola, Antigua, Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Chad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Cypro, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Danimarca, Djibouti, Dominica, Repubblica Dominicana, Equador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi, Estonia, Fiji, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Isole Salomone, Israele, Jamaica, Giappone, Giordania, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein,

67 Con tale convenzione è stata istituita un’unione di Stati che compongono l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Il sistema di Unione ha rappresentato un notevole ed apprezzabile sforzo in termini di integrazione tra Stati tramite l’introduzione di norme che stabilissero uno standard minimo di tutela e l’imposizione di un generale divieto di discriminazione tra titolari di diritti nazionali o stranieri. Tuttavia, come spesso avviene per le soluzioni di compromesso, sono altresì numerosi i limiti della tutela apprestata.

Sul piano sostanziale, ad esempio, ha imposto standard minimi di tutela solo con riferimento ad alcuni degli aspetti rilevanti della materia brevettuale, tuttavia la maggior parte di essi è stata lasciata alla determinazione dei singoli Stati. A titolo esemplificativo, manca una delimitazione dell’ambito di protezione offerto al titolare di un brevetto tramite l’indicazione dei diritti esclusivi connessi al riconoscimento di un titolo brevettuale; non vi è imposizione di obblighi agli Stati contraenti circa la brevettabilità di invenzioni in tutti i settori della tecnologia e, inoltre, mancano riferimenti a nuovi prodotti dell’ingegno che hanno assunto sempre maggior rilievo in ambito economico22. Anche sul piano giurisdizionale si rinvengono alcune mancanze, tra cui

spicca l’assenza di strumenti sanzionatori azionabili dai privati, ricollegabile all’operatività della clausola del trattamento nazionale che riserva tali strumenti alle legislazioni nazionali.

Con riferimento alla risoluzione delle controversie tra Stati, si evidenzia che la Convenzione di Parigi è stata implementata solo nel 1967 da una clausola compromissoria che ha attribuito agli Stati contraenti la possibilità di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia ogni controversia relativa all’interpretazione e

Lituania, Lussemburgo, Macao (Cina), Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Messico, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Papa Nuova Guinea, Paraguay, Peru, Filippine, Qatar, Repubblica di Korea, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Lao, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldavia, Russia, Rwanda, Piccole Antille, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tajikistan, Tailandia, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbawe; a questi si aggiungono gli Stati membri dell’Unione Europea. L’elenco costantemente aggiornato degli Stati che aderiscono all’Unione di Parigi è reperibile al sito www.wipo.int.

22 Nei Paesi industrializzati è sorto il problema dei nuovi prodotti frutto dell’innovazione tecnologica

che non erano riconducibili alle categorie tradizionali della proprietà industriale, ritrovandosi coì privi di tutela. KUNZ HALLSTEIN H.P., The U.S. proposal for a GATT-Agreement in intellectual property and the Paris

Convention for the protection of industrial property, in BEIER F.K.,SCHRICKER G., Gatt or Wipo? New ways in the international protection of intellectual property, Weinheim, 1989, p. 85 e ss.

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all’applicazione della Convenzione23. Tuttavia, resta fermo il carattere non obbligatorio

della soggezione alla Corte.

La Convenzione è stata sottoposta a numerose revisioni in ragione della necessità di adeguarla al progresso in campo economico e tecnologico, l’ultima delle quali risale alla Conferenza di Stoccolma del 196724, al termine della quale è stata istituita

l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, c.d. WIPO25.

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