CAPITOLO TERZO
COMMISSIONE EUROPEA
1.1. Considerazioni generali relative al comparto del credito su scala europea
1.1.2. Comunicazione della Commissione recante La ricapitalizzazione delle
istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (2009/C 10/03).
Come anticipato nel paragrafo precedente, la Comunicazione sul settore bancario riconosce che i regimi di ricapitalizzazione costituiscono una delle principali misure a disposizione degli Stati membri a garanzia della stabilità e del corretto funzionamento dei mercati finanziari. La ricapitalizzazione, segnatamente sotto forma di azioni ordinarie e privilegiate, può ritenersi legittima a condizione che vengano introdotti tassi di remunerazione orientati al mercato, norme comportamentali di salvaguardia adeguate e riesami periodici.
Tuttavia, a fronte delle difficoltà emerse in sede di determinazione del tasso di remunerazione e della finalizzazione dei regimi di ricapitalizzazione, da parte di taluni Stati membri, all'erogazione di prestiti all'economia reale piuttosto che al salvataggio delle banche, la Commissione europea – su impulso degli Stati membri e delle
Peggy BERTON, President of CNA Global Resource Managers, disponibile su http://www.uniset.ca/lloydata/grmcna.htm.
164 La Commissione europea, all'indomani dell'adozione della Comunicazione 2008/C 270/02, ha immediatamente approvato regimi di ricapitalizzazione in tre Stati membri – Irlanda (IP/08/1497, 13/10/2008), Regno Unito (IP/08/1496, 13/10/2008), Danimarca (IP/08/1483, 10/10/2008) – e misure individuali di ricapitalizzazione, in linea con l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già art. 87, paragrafo 3, lettera b), TC) e della Comunicazione sul settore bancario. Successivamente, ha autorizzato altri dodici regimi generali – adottati da Germania (IP/08/1589, 28/10/2008), Svezia (IP/08/1600, 30/10/2008), Portogallo (IP/08/1601, 30/10/2008), Francia (IP/08/1609, 31/10/2008), Paesi Bassi, Spagna, Italia, Finlandia, Grecia, Austria (IP/08/1933, 10/12/2008), Slovenia e Lettonia – e undici misure a beneficio di singoli istituti finanziari – Roskilde Bank (IP/08/1633, 05/11/2008), ING (IP/08/1699, 13/11/2008), Fortis (IP/08/1746, 20/11/2008), Dexia (IP/08/1745, 20/11/2008), JSC Parex Banka (IP/08/1766, 25/11/2008), Aegon, KBC, Carnegie Bank (IP/08/1977, 16/12/2008), Bayern LB, NordLB (IP/08/2056, 23/12/2008) e IKB (IP/08/2055, 23/12/2008).
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istituzioni finanziarie potenziali beneficiarie – ha emanato una successiva comunicazione ulteriormente esplicativa delle condizioni di ammissibilità delle misure di sostegno.
Richiamando le disposizioni di cui alla Comunicazione sul settore bancario, la Comunicazione 2009/C 10/03 ribadisce la necessità che i regimi di ricapitalizzazione prevedano misure di salvaguardia contro eventuali abusi e distorsioni della concorrenza e che i conferimenti di capitale siano limitati al minimo necessario e tali da non consentire al beneficiario di seguire strategie commerciali aggressive incompatibili con i sottostanti obiettivi di ricapitalizzazione. Secondo la Commissione europea, tre sono principalmente gli obiettivi perseguiti mediante la ricapitalizzazione delle banche. In primo luogo, le ricapitalizzazioni favoriscono il ripristino della stabilità finanziaria e contribuiscono a ristabilire la fiducia necessaria per la ripresa dei prestiti interbancari, grazie anche ad un consequenziale effetto cuscinetto in grado di assorbire le perdite nei momenti di recessione e di limitare il rischio di insolvenza delle banche. In secondo luogo, consentono di contrastare il credit crunch da parte di banche fondamentalmente sane – indotte a ridurre l'attività di prestito per evitare rischi e mantenere coefficienti patrimoniali più elevati – facilitando dunque l'erogazione di prestiti all'economia reale. La ricapitalizzazione statale rappresenta, infine, una risposta adeguata ai problemi delle istituzioni finanziarie che rischiano l'insolvenza per il loro particolare modello operativo o per la loro strategia di investimento, evitando effetti sistemici a breve termine provocati dalla loro eventuale insolvenza ovvero andando a sostenere gli sforzi volti a preparare il ritorno delle banche alla redditività a lungo termine o la loro liquidazione a condizioni normali. Tuttavia – precisa la Commissione europea – la ricapitalizzazione da parte di uno Stato membro dei propri istituti di credito non può tradursi nel conferimento ai medesimi di un indebito vantaggio concorrenziale sulle banche di altri Stati membri. La comunicazione impone, inoltre, una differenziazione tra banche beneficiarie sulla base dei loro profili di rischio, poiché diversamente i regimi di ricapitalizzazione aperti a tutte le banche in uno Stato membro potrebbero conferire un indebito vantaggio alle banche in difficoltà o con prestazioni inferiori rispetto alle banche fondamentalmente sane e con prestazioni migliori, falsando in tal modo la concorrenza sul mercato e determinando un aumento del c.d. rischio morale
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unitamente all'indebolimento complessivo delle banche europee. Precisa, infine, che la ricapitalizzazione delle banche che non sono fondamentalmente sane deve essere assoggettata a condizioni più severe.
In applicazione dei principi sopra enunciati, la Commissione europea ha stabilito che, per limitare le distorsioni della concorrenza, è necessaria la determinazione di prezzi prossimi a quelli di mercato, che tengano conto della situazione di mercato di ciascuna istituzione, compresi il suo attuale profilo di rischio ed il livello di solvibilità. In particolare, la remunerazione fissata nell'operazione può essere accettata nei termini in cui i conferimenti di capitali statali avvengano a condizioni di parità rispetto a partecipazioni significative (30% o più) di investitori privati.
Le misure di ricapitalizzazione devono, inoltre, prevedere incentivi adeguati in funzione del successivo rimborso del capitale statale. La Commissione europea considera utile aggiungere una maggiorazione (“add-on”) del prezzo di ingresso fissato al fine di incentivare l'uscita, meccanismo che risulta rafforzato da una struttura di determinazione dei prezzi che preveda un aumento nel tempo e clausole di step-up.
La comunicazione richiede la limitazione al minimo necessario dei conferimenti di capitale, a garanzia di una effettiva concorrenza sul mercato, e la previsione di vincoli comportamentali, idonei a prevenire abusi e strategie commerciali aggressive in conseguenza dell'aiuto.
Le ricapitalizzazioni devono, infine, essere soggette a regolare riesame a partire dal sesto mese dall'attuazione della misura adottata. Qualora una banca – considerata in principio fondamentalmente sana – manifesti delle difficoltà a seguito della ricapitalizzazione, la Commissione europea richiede la notifica di un piano di ristrutturazione165.
165 Per i regimi di ricapitalizzazione e le misure di ricapitalizzazione ad hoc approvati dalla Commissione europea, v. European Commission (2010), State Aid Scoreboard, Spring 2010 Update, disponibile su http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf, p. 7.
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