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La posizione della Commissione europea alla luce della decisione 89/661/CEE del 31 maggio 1989

CAPITOLO QUARTO

SCELTE NAZIONALI DI POLITICA ECONOMICA IMPEDITE DALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DELLA

2. Il caso Alfa Romeo

2.1. La posizione della Commissione europea alla luce della decisione 89/661/CEE del 31 maggio 1989

La Commissione ha ritenuto che i due conferimenti di capitale di 206,2 miliardi di Lit, effettuato nel 1985, e di 408,9 miliardi di Lit, effettuato nel 1986, rispettivamente in favore di Alfa Romeo SpA e di Alfa Romeo Auto, contenessero elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE).

I suddetti interventi, per un valore complessivo di 615,1 miliardi di Lit, erano stati realizzati dallo Stato italiano attraverso l’IRI e la Finmeccanica (quest’ultima

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intervenuta anche attraverso la consociata SAIGE). L’IRI, in particolare, in quanto proprietaria di Finmeccanica, era stata costretta ad intervenire sia per compensare il margine di autofinanziamento negativo di questa, sia per finanziare gli investimenti effettuati dalla Finmeccanica durante il biennio 1985-86. A tal fine, l’IRI aveva ricevuto dallo Stato sovvenzioni sotto forma di dotazioni in conto capitale e di obbligazioni convertibili, espressamente destinate alla Finmeccanica e, segnatamente, “alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell’industria meccanica (…) e automotoristica”336

.

L’organo esecutivo europeo ha pertanto concluso trattarsi di aiuti concessi dallo Stato italiano ovvero mediante risorse statali all’impresa Alfa Romeo Auto in via indiretta, attraverso società finanziarie pubbliche (IRI e Finmeccanica) interamente controllate dallo Stato. Nello stesso senso, la Commissione ha richiamato la Comunicazione del 17 settembre 1984 sull’assunzione di partecipazioni delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese, secondo la quale si configura un aiuto statale quando lo Stato apporta nuovo capitale in circostanze che un investitore privato che operi alle normali condizioni di mercato non accetterebbe. In altri termini, il conferimento di capitale costituisce un aiuto statale quando la situazione finanziaria dell’impresa – in particolare la struttura ed il volume dell’indebitamento – è tale da non giustificare l’aspettativa di un rendimento normale del capitale investito in tempi ragionevoli ovvero quando, per il solo fatto dell’insufficienza del suo margine di autofinanziamento, l’impresa non è in grado di raccogliere sul mercato dei capitali i fondi necessari per compiere un programma di investimenti.

Tenuto conto del rapido aumento delle perdite registrate dal gruppo Alfa Romeo a partire dal 1983, del crescente indebitamento netto, dei margini di autofinanziamento negativi negli ultimi anni di osservazione e della mancanza di un ragionevole rendimento dei conferimenti in conto capitale, la Commissione ha ravvisato gli estremi per la qualificazione degli interventi de quibus come aiuti di Stato, posto che, nelle circostanze di cui sopra, un investitore privato operante alle normali condizioni di mercato non avrebbe effettuato un tale investimento.

336 V. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 163 del 12.07.1985, p. 4954 e n. 6 del 09.01.1986, p. 40.

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Secondo il giudizio della Commissione, gli aiuti in favore dell’Alfa Romeo per complessivi 615,1 miliardi di Lit hanno mantenuto la società artificialmente in attività fino al momento della vendita, andando peraltro ad incidere sugli scambi tra Stati membri atteso l’intenso commercio intracomunitario dei prodotti di cui trattasi in detti Stati337.

L’analisi dell’organo esecutivo europeo ha, inoltre, riguardato il prezzo di acquisizione del gruppo Alfa Romeo applicato alla Fiat, al fine di verificare se l’importo corrisposto da quest’ultima fosse inferiore a quello offerto dalla Ford e, quindi, se la Finmeccanica avesse rinunciato ad una parte sostanziale del valore di mercato dell’Alfa Romeo a vantaggio della Fiat.

In particolare, la Commissione ha osservato che, mentre l’offerta della Ford, per quanto leggermente superiore in termini finanziari, comportava futuri rischi commerciali per la Finmeccanica connessi allo sviluppo dei risultati netti dell’Alfa Romeo nel periodo 1987-1993, l’offerta della Fiat escludeva tali rischi. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’accettazione dell’offerta della Fiat da parte della Finmeccanica non contenesse alcun elemento di aiuto rispetto all’offerta della Ford.

Rilevata l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti de quibus per l’omessa notificazione degli stessi in violazione del disposto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 93, paragrafo 3, TCE), la Commissione ha valutato l’applicabilità delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (già articolo 92, paragrafo 3, TCE).

Premessa la qualificazione delle sovvenzioni in questione come aiuti di salvataggio – come tali soggetti all’applicazione della Comunicazione agli Stati membri del 24 gennaio 1979338 – la Commissione ne ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato

337 V. al riguardo ORLANDI, Aiuti di Stato mediante conferimento di capitale alle imprese, nota alla sentenza Alfa Romeo, in Giurisprudenza di merito, n. 2, 1993, p. 543, in cui si evidenzia come lo Stato, erogando ad imprese non competitive aiuti del tipo vietato, le mantenga artificialmente in vita senza stimolare le innovazioni necessarie al recupero di concorrenzialità. Ne risulta, pertanto, alterata la naturale allocazione delle risorse; restano danneggiate le imprese più competitive che, non beneficiando degli aiuti, si trovano a competere con avversari che “non possono morire”; vengono falsati i flussi commerciali tra Stati membri.

338 Ai sensi della comunicazione, gli aiuti di salvataggio possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: a) devono essere versati in contanti, sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti ai normali tassi di interesse di mercato; b) devono essere concessi soltanto per il periodo necessario all’elaborazione delle indispensabili ed attuabili misure di

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comune “dato che non sono stati notificati preventivamente, sono stati utilizzati per compensare perdite e per ridurre l’indebitamento, non sono stati connessi ad un programma di ristrutturazione, non sono stati concessi sotto forma di prestiti ed hanno esercitato un effetto negativo sulla situazione industriale negli altri Stati membri mantenendo l’impresa in situazione competitiva su una base finanziaria migliorata artificiosamente”.

Invero, secondo giurisprudenza consolidata339, gli aiuti di salvataggio non sono idonei a beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all’articolo 107 del TFUE (già articolo 92 del TCE) quando non risanano la situazione dell’impresa, ossia quando non è giustificata l’aspettativa che l’impresa possa operare efficientemente, senza ulteriore assistenza, in tempi ragionevoli, in particolare quando sussiste una sovraccapacità produttiva nell’industria interessata a livello comunitario.

Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti di salvataggio in parola avessero artificiosamente consentito al gruppo Alfa Romeo di rimanere in attività (limitando, al tempo stesso, la quota di mercato degli altri produttori concorrenti), posto che, senza i conferimenti di capitale effettuati nel 1985 e nel 1986, in normali condizioni di mercato lo stesso sarebbe stato posto in liquidazione.

2.2. L’impugnazione della decisione europea dinanzi alla Corte di giustizia: