• Non ci sono risultati.

Condanna penale, revoca del titolo di soggiorno ed espulsione

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 185-190)

detenuti stranieri e diritti sociali

3. Condanna penale, revoca del titolo di soggiorno ed espulsione

Abbiamo visto che il possesso di un titolo di soggiorno è il principale discrimine per il godimento dei diritti sociali e che, nelle intenzioni del legislatore, la tipologia del titolo di

nale prospettata nei riguardi della stessa norma (cfr. art. 80 legge 388 del 2000) […] Risulta così ribadito che la legislazione italiana non può ledere i principi fondamentali ed inviolabili che sono volti ad assicurare la realizzazione del diritto fondamentale di ogni individuo alla parità di trattamento riguardo ai diritti della persona, i quali sicuramente abbracciano anche la materia della sicurezza sociale, la quale coinvolge a sua volta la sopravvivenza della persona e pertanto la sua stessa dignità. Segue la condanna dell’Inps al paga-mento della prestazione con i ratei arretrati e gli accessori”.

soggiorno funge da strumento di differenziazione dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La condanna penale può comportare, però, la revoca del titolo di soggiorno e la conseguente perdita dei diritti sociali.

Il permesso di soggiorno temporaneo dovrebbe essere revocato365 nel caso in cui il citta-dino straniero subisca una condanna penale per tutti i reati per cui è previsto l’arresto obbli-gatorio366 “ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfrut-tamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite” (articolo 4 comma 3 Tu Immigrazione). Nel caso in cui lo straniero abbia la famiglia in Italia, perché ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (articolo 29 Tu Immigrazione), la revoca del Pds non è automatica. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 5, in tal caso “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno […] si tiene an-che conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Si tenga presente che questa norma non sancisce che lo straniero condannato che ha eserci-tato il ricongiungimento familiare debba ricevere un Pds, ma consente solo che il divieto di concessione possa essere bilanciato con altri interessi. In tal caso, infatti, lo straniero condan-nato deve essere comunque in possesso di tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio o il rinnovo del Pds (ad esempio contratto di lavoro e idoneità alloggiativa).

Diversa è invece la situazione dello straniero recluso che sia titolare di permesso di

sog-giorno di lungo periodo. In questo caso, infatti, la condanna penale non comporta l’automatica

revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione. L’articolo 9 del Tu Immigrazione al comma 7 stabilisce che in caso di condanna penale367 il permesso Ce viene revocato, ma dopo la scar-cerazione può essere “rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo”.

Per quanto riguarda la situazione del rifugiato politico la commissione di un reato in Italia non comporta la revoca dello status e del relativo titolo di soggiorno, a meno che non si tratti: di un reato particolarmente grave (art. 12 l. 251 del 2007), come ad esempio quello di terrorismo368; di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; di un reato grave commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qua-365 I casi di revoca del permesso di soggiorno temporaneo sono previsti dall’articolo 5 comma 5 del Testo Unico

sull’immigrazione n. 191 del 1998.

366 I casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato sono elencati all’articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale.

367 L’articolo 7 richiama i reati previsti dall’articolo 380 e, limitatamente ai delitti non colposi, quelli dell’articolo 381 del cpp.

368 L’articolo 12 della legge 251 del 2007 stabilisce infatti che la revoca è possibile colo nel caso in cui: “sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”.

lità di rifugiato, punito dalla legge italiana con una pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite (art. 10 l. 251/2007).

Per quanto riguarda, invece, la situazione del titolare di protezione sussidiaria, la revoca è prevista nei medesimi casi in cui è possibile per i rifugiati politici, ma con la precisazione che nel caso dei rifugiati la commissione di un reato grave (punibile con pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni) viene in rilievo solo se commesso “al di fuo-ri del terfuo-ritofuo-rio italiano, pfuo-rima del fuo-rilascio del permesso di soggiorno in qualità di fuo-rifugiato” (art. 10 l. 251 del 2007), mentre nel caso del titolare di protezione sussidiaria esso è causa di revoca anche se lo abbia commesso “nel territorio nazionale o all’estero” (art. 16 l. 251/2007 richiamato dall’art. 18 sulle cause di revoca).

Per quanto riguarda il richiedente asilo la commissione di un reato produce effetti sia sul Pds “per richiesta asilo” che sul riconoscimento dello status di rifugiato o l’ammissione alla protezione sussidiaria. Per quanto riguarda il primo aspetto il Pds sarà revocato e sarà rifiutata l’eventuale richiesta di rinnovo, se interviene una condanna per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, come stabilito dagli articoli 4 e 5 della legge 191 del 1998. In ogni caso il Pds per “richiesta asilo” non può essere convertito in Pds per motivi di lavoro (art. 11 l. 140 del 2005).

Per ciò che attiene al secondo aspetto, invece, l’articolo 12 della l. 251 del 2007 stabilisce la commissione di un reato non causa automaticamente il diniego della domanda di asilo, ad eccezione del caso in cui sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato oppure quando è stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale (ad es. re-ati di terrorismo). L’articolo 10, richiamato dall’articolo 12, prevede poi il diniego della domanda di asilo quando il richiedente abbia commesso, al di fuori del territorio italiano, un reato grave per cui la legge italiana prevede una pena inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (art. 10 l. 251 del 2007)369. La commissione di un reato di siffatta gravità sul territorio italiano può essere, però, causa di diniego della protezione sussidiaria (articolo 16)370.

369 L’articolo 12 stabilisce che il rigetto della domanda di asilo può esservi anche nei casi di esclusione previste dall’articolo 10, il quale stabilisce che “lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere: a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) che abbia com-messo al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del percom-messo di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichia-rato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. 3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

370 L’articolo 18 stabilisce che la revoca dello status di protezione sussidiaria si ha quando sussistono le cause di esclu-sione previste dall’articolo 16, il quale stabilisce che: “a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia

Abbiamo sin qui analizzato i casi in cui la commissione di un reato può comportare la re-voca del titolo di soggiorno. Non si tratta, però, dell’unico effetto della condanna penale. Il nostro ordinamento prevede, infatti, diversi casi in cui può essere disposta l’espulsione di uno straniero a seguito della commissione di un reato. Analizziamoli brevemente.

L’articolo 13 Tu Immigrazione prevede al secondo comma, lettera b, che lo straniero al quale sia stato revocato il Pds debba essere oggetto di espulsione amministrativa. Lo straniero condannato al termine dell’esecuzione della pena, su ordine del Prefetto dovrebbe essere accompagnato alla frontiera. Il comma 3 dell’articolo 13 prevede, inoltre, che lo straniero sot-toposto a procedimento penale a piede libero possa essere espulso, qualora ne ricorrano le condizioni, con nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente. È possibile impugnare entro 60 giorni il provvedimento di espulsione amministrativa di fronte il giudice di pace, anche se il ricorso non sospende l’esecuzione dell’espulsione. Contro il provvedimento del giudice di pace è possibile ricorrere in Cassazione

La lettera c del comma 3 dell’articolo 13 prevede invece un’ipotesi di espulsione sostitutiva

di misura di prevenzione. Si tratta di una misura preventiva applicabile, a prescindere da una

condanna penale, nel caso in cui si ritenga che lo straniero sia abitualmente dedito ad attività delittuose (legge 327 del 1988) o sia indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa (legge 646 del 1992).

In altri casi è previsto, invece, che il giudice possa disporre già nella sentenza di condanna

l’espulsione come misura di sicurezza, da eseguirsi a fine pena, dello straniero che abbia

com-messo taluni reati e che sia ritenuto socialmente pericoloso (articolo 15 Tu Immigrazione). È il caso dell’espulsione dello straniero non comunitario o dell’allontanamento del cittadino comunitario che sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (articolo 235 del cp) oppure che abbia commesso un delitto contro la personalità dello Stato (articolo 312 del cp) e quello dell’espulsione prevista per lo straniero condannato per reati di produzione o traffico di stupefacenti (articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 legge 309 del 1990). L’espulsione come misura di sicurezza non si applica in maniera automatica alla fine dell’ese-cuzione della pena. La magistratura di sorveglianza dovrà valutare, infatti, se lo straniero a fine pena è ancora socialmente pericoloso e potrà eventualmente disporre la revoca o la conver-sione in altra misura dell’espulconver-sione comminata in sentenza.

Nel caso in cui la condanna non sia superiore ai due anni di reclusione il giudice può disporre al momento della condanna l’espulsione sostitutiva della detenzione con la quale ordina l’espulsione immediata dello straniero (articolo 16 commi 1-4 Tu Immigrazione), sem-pre che ricorrano talune condizioni: non possa essere ordinata la sospensione condizionale

commesso, nel territorio nazionale o all’estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica. 2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.”

della pena (articolo 163 cp) e lo straniero non abbia commesso un reato ostativo previsto dall’articolo 407 del cpp (delitti contro lo stato, di terrorismo, associazione di tipo mafioso) o uno dei reati previsti dal Tu Immigrazione (ad esempio di sfruttamento o favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

Dopo l’inizio dell’esecuzione della pena la magistratura di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento l’espulsione come misura alternativa alla detenzione (articolo 16 commi 5-7 Tu Immigrazione) dello straniero detenuto che a fine pena dovrebbe comunque essere sottoposto a espulsione amministrativa ma che ha un residuo pena ancora da scontare non superiore a due anni. In ogni caso non è possibile l’espulsione dello straniero che ha commes-so un reato ostativo.

Esiste poi un caso in cui, a prescindere dalla condanna penale per un reato, il Ministro dell’interno può procedere all’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello

Stato (articolo 13 comma Tu Immigrazione), ad esempio nel caso di uno straniero sospettato

di terrorismo (legge 255 del 2005).

Tutte le fattispecie di espulsione analizzate comportano per lo straniero l’obbligo di al-lontanarsi dal territorio nazionale, il divieto di rientrare per 10 anni371 e la segnalazione dello straniero al Sis (Sistema di Informazione Schengen) per impedire che lo straniero espulso rientri in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il Tu sull’immigrazione stabilisce alcuni divieti di espulsione che limitano l’operatività delle fattispecie analizzate. Il primo è previsto dal comma 1 dell’articolo 19 nel quale si stabilisce che “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cit-tadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. L’altro è quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo nel quale si stabilisce che, salvo la possibilità di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13 comma Tu Immigrazione), non possono essere espulsi: gli stranieri minori di anni diciotto, sal-vo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Si tenga presente che l’inespellibilità non da diritto ad un Pds: come nel caso già analizzato previsto dall’articolo 5 comma 5 del Tu (bilanciamento della revoca Pds con interesse all’unità familiare), potrebbe accadere che lo straniero è ine-spellibile, per uno dei divieti dell’articolo 19, ma non è in possesso dei requisiti necessari per il rilascio di un Pds previsti dall’articolo 5.

A questi divieti generali ne vanno poi aggiunti altri che proteggono dall’espulsione catego-rie specifiche di soggiornanti: titolari di Pds Ce, di protezione sussidiaria e rifugiati politici.

L’espulsione del titolare di permesso di soggiorno Ce è limitata ai soli casi in cui ci siano

gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza (art. 9 Tu immigrazione) come, ad esempio, nel casi di un procedimento o di una condanna per terrorismo (art. 3 l. 155 del 2005), e in ogni casi si deve tener conto di una serie di elementi, quali l’età dell’interessato, le possibili conseguenze sulla sua famiglia e della presenza di legami familiari sul territorio (art. 9 Tu immigrazione). Anche in questo caso l’inspellibilità non comporta affatto che abbia diritto ad un titolo di soggiorno. Infatti, egli dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio di un Pds. Nel caso in cui non lo fosse, egli si troverebbe in una condizione kafkiana, in una sorta di limbo legale: non potrebbe essere espulso ma allo stesso tempo non gli verrebbe rilasciato un titolo di soggiorno.

Si tenga infine presente che l’espulsione dei rifugiati politici e dei titolari di protezione

sussidiaria è possibile solo nel caso in cui sussistono motivi per ritenere che rappresentino un

pericolo per la sicurezza dello Stato (come ad esempio nel caso di procedimento o di condan-na per terrorismo) e siano stati condancondan-nati con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (art. 20 l. 251 del 2007).

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 185-190)