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Gli effetti della condanna penale

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 194-198)

detenuti stranieri e diritti sociali

5. Gli effetti della condanna penale

La condizione dello straniero detenuto non è assimilabile a nessuno degli status che ab-biamo analizzato nel paragrafo 1. In primo luogo, egli ha diritto alle medesime prestazioni sanitarie spettanti ai cittadini italiani (art 1 comma 7 del D.lgs. 230 del 1999) e non solo a quelle minime previste per gli irregolari dal comma 3 dell’articolo 35 del Tu Immigrazione. L’articolo 35 del Tu Immigrazione stabilisce che “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di

medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Al detenuto stra-niero tale norma non sarà applicabile dal momento che la sua presenza sul territorio è da considerarsi regolare per tutto il periodo in cui dura l’esecuzione (Corte Costituzionale 78 del 2007) e, pertanto, dovrà applicarsi l’articolo 1 del Dlgs 230 del 1999 il quale stabilisce che “sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento

e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia”.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza 78 del 2007 della Corte Costituzionale, l’articolo 1 dell’Op e l’articolo 27 della Costituzione affermano il diritto dei detenuti stranieri al tratta-mento penitenziario e pongono un divieto di discriminazione basata sulla nazionalità. Come i cittadini italiani, essi possono essere assegnati al lavoro, dal momento che questo è parte

376 La Circolare 15 marzo 1993, n. 27/93, relativa al lavoro extramurario, già stabiliva che l’autorizzazione dello straniero condannato a rimanere in Italia “dovrà avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirà, in relazione ella sue specificità ad eccezionalità, titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso”.

377 L’articolo 5 stabilisce anche che nell’adottare il provvedimento di rifiuto si deve tenere anche “conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Questa norma comporta che lo straniero che ha la famiglia in Italia o che ha perso completamente i legami con il suo paese d’origine, perché è ad esempio residente da lungo tempo in Italia, possa ottenere il rilascio del permesso di soggiorno nonostante la condanna penale.

PriMa deLLa

detenzione reVoCa PdS o StatuS durante La detenzione doPo La detenzione Stranieri

irregolari no prev. socialeno ass. soc.

(solo assistenza sanitaria e diritto all’istruzione se minori)

Accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti previdenziali spettanti ai detenuti lavoratori no Pds no prev. soc. no ass. soc.

(solo assistenza sanitaria base e diritto all’istruzione se minori)

eSPuLSione

(salvo casi inespellibilità art. 19 Tu) Stranieri con Pds tempora-neo Si prev.soc. no ass. soc.

(ad eccezione dell’in-dennità accompa-gnento e pensione inabilità)

Per reati con arresto obbl. (380, comma 1 e 2 cpp)

Accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti pre-videnziali spettanti ai detenuti lavoratori

no Pds no prev. soc. no ass. soc.

(solo assistenza sanitaria e diritto all’istruzione se minori)

eSPuLSione (salvo casi art.

5 comma 5 Tu e inespellibili-tà ex art. 19 Tu)

Stranieri con

Pds Ce Si prev. soc.Si ass. soc. Per reati con arresto obbl. art. 380 e facolta-tivo art. 381 non colposi cpp

In caso di revoca: accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti previdenziali spettanti ai lavoratori

Si Pds (di tipo diverso da

Pds Ce)

Si previdenza soc. no ass. soc.

no espulsione (salvo reati

gravi, art. 19 Tu)

rifugiati

politici Si previdenza soc.Si ass. soc. Revoca eccezionale solo se: 1) pericolo per la sicurezza dello Stato 2) reato grave ex art. 407 comma 2, lettera a)

Si previdenza soc. Si ass. soc.

(in caso di revoca dello status: accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti previdenziali spettanti ai lavoratori )

Si previdenza soc. Si ass. soc.

(in caso di revoca nessun diritto, espulsione possibile solo nei casi art 19 tu 191/98 e 20 della l. 251/2007)

Protezione

sussidiaria Si previdenza soc.Si ass. soc. revoca solo se: 1) pericolo per la sicurezza dello Stato, 2) reato grave ex art 407 comma 2, lettera a), 3) reato punibile tra quattro anni e a dieci anni

Si previdenza soc. Si ass. soc.

(in caso di revoca dello status: accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti previdenziali spettanti ai lavoratori)

Si previdenza soc. Si ass. soc.

(in caso di revoca nessun diritto espulsione possibile solo nei casi dell’art. 20 della l. 251/2007- salvo casi inespellibilità art. 19 Tu)

richiedenti

asilo Si previdenza (se titolari di Pds per lavoro dopo 6 mesi - art. 11 Dlgs 140 2005)

no ass. soc.

Revoca Pds “per richiesta asilo” per reati con arresto obbl. (380, comma 1 e 2 cpp)

Accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti pre-videnziali spettanti ai lavoratori

Se richiesta asilo accolta: Si previdenza soc. Si ass. soc.

Se richiesta asilo respinta: no Pds

no prev. soc. no ass. soc.

(solo assistenza sanitaria e diritto all’istruzione se minori)

eSPuLSione

(salvo casi inespellibilità art. 19 Tu)

Stranieri

comu-nitari Si previdenza soc.Si ass. soc. Accesso ai diritti previsti dall’Op e ai diritti pre-videnziali spettanti ai lavoratori

Si previdenza soc. Si ass. soc.

allontanamento da

territo-rio per condanne supeterrito-riori a 2 anni (art. 235 cp)

del trattamento penitenziario, e godere dei relativi diritti previdenziali. Il loro avviamento al lavoro verrà fatto sulla base di un codice fiscale rilasciato a partire dai dati anagrafici accertati dall’autorità giudicante. Infatti, la circolare del Ministero della Giustizia del 12 aprile 1999 n. 547671/10 (con oggetto “detenuti extracomunitari, avviamento al lavoro e rilascio codice fi-scale”) ha stabilito che, a seguito di intese con il Ministero delle Finanze, può essere rilasciato il codice fiscale a coloro che non siano in possesso di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno, attraverso la presentazione della richiesta, per conto del detenuto, da parte del Direttore dell’Istituto di pena. Tale richiesta deve essere accompagna-ta da una attesaccompagna-tazione della direzione del carcere recante i dati anagrafici del detenuto che è stato identificato dall’autorità giudicante 378.

È bene precisare che sull’avviamento al lavoro del detenuto straniero non ha alcun effetto la norma contenuta nell’articolo 22 comma 12 del Tu Immigrazione379 la quale stabilisce il reato di assunzione di stranieri privi di titolo di soggiorno, dal momento che sulla base dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 78 del 2007 gli stranieri detenuti o in misura alternativa devono essere considerati regolarmente soggiornanti sul territorio per tutto il periodo in cui dura l’esecuzione della pena. Di recente, a seguito dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina, alcuni istituti di pena hanno smesso di rilasciare il codice fiscale alle persone recluse non in grado di esibire i documenti inerenti al soggiorno ex articolo 6 Tu Immigrazione. Si tratta di una pratica completamente illegale dal momento che, come abbiamo visto, la Corte Costituzionale ha stabilito che i detenuti stranieri sono da considerarsi regolari in forza di una sentenza di condanna che li costringe a permanere sul territorio. Essa viola, inoltre, gli articoli 1 e 20 dell’Op che stabiliscono il diritto di tutti i detenuti al lavoro penitenziario senza distinzioni basate sulla nazionalità. Riassumen-do quanto detto sinora, si può affermare che la carcerazione produce una pluralità di effetti sulla titolarità dei diritti previdenziali ed assistenziali degli stranieri, che possiamo provare a schematizzare come segue:

1) Stranieri privi di Pds. La detenzione li porta a godere di diritti di cui prima non godevano. Essa conferisce loro uno status di regolarità (Corte Cost. sentenza numero 78 del 2007) che li porta a beneficiare dei diritti previdenziali derivanti dal lavoro carcerario (articoli 27 della Costituzione e 20 dell’Op), come ad esempio le indennità di disoccupazione o gli assegni familiari. Durante la detenzione possono avere accesso a quei diritti assistenziali finalizzati a garantire il diritto alla salute (indennità accompagnamento e pensione ina-bilità). Dopo la scarcerazione sono passibili di espulsione e, nel caso in cui permangano 378 Circolare del Ministero della Giustizia – emanata in data 12 aprile 1999 n. 547671/10.

379 L’articolo 22 comma 12 del Tu Immigrazione è stato introdotto con legge 125 del 2008 e stabilisce che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno pre-visto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”

sul territorio sprovvisti di autorizzazione, non conserveranno nessun diritto previdenziale acquisito in carcere, ad eccezion fatta del diritto all’assistenza sanitaria di base garantito dall’articolo 35 del Tu Immigrazione.

2) Stranieri con Pds breve durata. Prima della carcerazione godono dei soli diritti previdenziali connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa e di parte di quelli assistenziali (pensione inabilità e indennità accompagnamento). La condanna per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art 380, comma 1 e 2 c.p.p.) comporta la revoca del Pds (art. 5 e 4 Tu Immigrazione), ad eccezione dei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 5 Tu Immigrazione. Ciononostante durante la detenzione si trovano in una situazione simile a quella precedente, dal momento che possono godere di diritti previdenziali, derivanti dal lavoro penitenziario (art. 20 Op), e di quelli assistenziali finalizzati a garantire il diritto alla salute. Con la scarcerazione, nel caso in cui non ottengano un Pds, perdono tutti i diritti acquisiti prima della carcerazione e il loro status viene degradato a quello degli stranieri privi di Pds (art. 4 Tu Immigrazione).

3) Stranieri con Pds Ce. Prima della carcerazione godono sia dei diritti previdenziali che di quelli assistenziali (direttiva 109 del 2003 e D.lgs. 3 del 2007) . La condanna penale per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 c.p.p.) e facol-tativo (limitatamente ai delitti non colposi dell’articolo 381 c.p.p.) comporta la revoca del Pds Ce (art. 9 Tu Immigrazione) e la conseguente perdita di parte dei diritti all’assistenza sociale (articolo 80 legge 388 del 2000). In caso di revoca, dopo la scarcerazione non po-tranno ottenere un Pds Ce, ma popo-tranno ripiegare su un Pds di breve durata (art. 9 Tu Im-migrazione), che gli consentirà però l’accesso ai soli diritti previdenziali e ad alcuni diritti assistenziali.

4) Rifugiati politici. Prima della carcerazione godono sia dei diritti previdenziali che di quelli assistenziali (direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/Ce e D.lgs. 251/2007). Di regola continua-no a goderne sia durante la carcerazione che dopo, in considerazione del fatto che il loro status può essere revocato solo nel caso in cui commettano reati di estrema gravità (quelli richiamati dagli articoli 10 e 12 della legge 251 del 2007) e l’espulsione è possibile in casi del tutto eccezionali (articolo 19 Tu Immigrazione e articolo 20 della legge 251 del 2007). 5) Titolari di status di protezione sussidiaria. Prima della carcerazione godono sia dei diritti

previdenziali che di quelli assistenziali (direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/Ce e Dlgs. 251 del 2007). Per quanto riguarda gli effetti della condanna sul loro status e sulla possibilità di continuare a godere dei diritti sociali valgono le stesse cause di revoca previste per i ri-fugiati, con l’aggiunta che se commettono un qualsiasi reato punibile con una pena minima di 4 ed una massima di 10 possono subire la revoca della protezione sussidiaria e dei diritti sociali ad essa connessi.

6) Richiedenti asilo. Come abbiamo visto, prima della carcerazione un richiedente asilo, tito-lare di Pds per “richiesta asilo”, che svolga un’attività lavorativa può godere dei soli diritti previdenziali ma non di quelli assistenziali. Se alla scarcerazione avrà ottenuto il riconosci-mento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria, allora diverrà titolare di diritti

previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui la sua domanda di asilo gli sia rigettata perché ha commesso un reato grave (artt. 12 e 16 l. 251 del 2007) o per l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (art. 7 e 8 l. 251 del 2007), alla scarcerazione il richiedente non potrà ottenere un Pds380 e si troverà, pertanto, nella condizione di straniero privo di Pds. 7) Cittadini comunitari. In forza del regolamento europeo 883 del 2004 godono di tutti i diritti

previdenziali ed assistenziali, sia prima che durante la carcerazione. Ne continuano a benefi-ciare anche dopo la scarcerazione, a meno che non vengano allontanati dal territorio nazio-nale (articolo 235 c.p.) nel qual caso potranno continuare a beneficiarne nel paese d’origine.

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 194-198)