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Gli incentivi per le imprese che assumono detenuti: la legge Smuraglia

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 99-103)

L’organizzazione del lavoro penitenziario

14. Gli incentivi per le imprese che assumono detenuti: la legge Smuraglia

A quattro anni dall’entrata in vigore della legge 296 del 1993, una relazione del 1997 del Ministro della Giustizia al Parlamento185 ne lamentava la totale inefficacia. Il numero di

as-184 Anche in questo caso Il rapporto di lavoro tra il detenuto e l’impresa privata seguirà le regole di diritto comu-ne e non quelle speciali dell’articolo 20 dell’Op.

185 Relazione sull’attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia del 27 maggio 1997.

sunzioni di detenuti da parte di imprenditori privati non era aumentato, al contrario si era registrata una diminuzione delle lavorazioni penitenziarie.

Nel tentativo di far fronte a questa situazione la Commissione lavoro e previdenza socia-le del Senato ha elaborato nel 1998 un testo basato su tre disegni di socia-legge, dei quali due, il numero 3157 (d’iniziativa Smuraglia, Fumagalli Carulli e Manconi) e il numero 1212 (d’iniziativa Manconi e Peruzzotti), tendevano ad una modifica della legge n. 381/1991 sulle cooperative sociali; mentre il terzo, il numero 3479 (d’iniziativa Siliquini e Mulas), privilegiava un’imposta-zione volta a modificare la disciplina dell’ordinamento penitenziario (Vitali 2001).

Solo nel 2000 si è arrivati all’approvazione del testo definitivo con legge 193 del 2000, nota anche come legge “Smuraglia”, la quale, come è scritto nella relazione di accompagnamento, “si propone di promuovere un più agevole accesso da parte dei detenuti alle opportunità lavo-rative”. Essa all’articolo 1 amplia il concetto di soggetti svantaggiati che possono diventare soci delle cooperative sociali previste dalla legge 281/1990: “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex-degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno

ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.

Inoltre, la Smuraglia azzera le aliquote della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali in caso di assunzione di perso-ne svantaggiate. L’azzeramento delle aliquote non si applica in maniera automatica all’assun-zione dei detenuti ed internati, infatti il secondo comma dell’articolo 1 stabilisce che per tale specifica categoria di soggetti svantaggiati le aliquote “sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”. È stato notato che la previsione di un regime differenziato tra detenuti ed altri soggetti svantaggiati comporta un’incompren-sibile disparità di trattamento tra soggetti che possono avere gli stessi handicap sociali. Ad esempio, un tossicodipendente avrà diritto a un differente sistema di sgravi a seconda che venga assunto da libero o da detenuto (Vitali 2001).

Il regime contributivo speciale previsto dalla Smuraglia si applica fino a sei mesi dopo la fine dell’esecuzione della pena e riguarda anche le imprese pubbliche o private che “organiz-zino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando perso-ne detenute o internate”186. La legge introduce così un’ulteriore novità all’interno della già complessa organizzazione del lavoro penitenziario, differenziando ulteriormente la posizione di chi all’interno del penitenziario lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria da chi lavora alle dipendenze di un privato. Anche se in ogni caso il trattamento retributivo non potrà essere inferiore a quanto stabilito dall’ordinamento penitenziario, quindi non potrà 186 La legge prevede infine che lo strumento da utilizzare per regolare i rapporti con i privati sia quello della

scendere al di sotto dei 2/3 del minimo previsto dai Ccnl.

Il sistema di agevolazioni per le imprese che assumono detenuti o persone in esecuzione di una condanna penale, è il risultato del combinato disposto delle agevolazioni previste dalla legge 381 del 1991 sulle cooperative e dalla legge 193 del 2000. Il sistema che ne viene fuori è articolato sulla base dello status giuridico del lavoratore e può essere sintetizzato come segue187:

1) le aziende pubbliche o private che assumono detenuti o internati in attività organizzate e gestite all’interno del carcere (ai sensi degli articoli 20 Op e 47 Re) hanno diritto ad uno

sgravio dell’80% dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed

assisten-ziale (articolo 2 della legge “Smuraglia” 193 del 2000 e Decreto ministeriale 9 novembre 2001 valido dal 2000 al 2002);

2) le cooperative sociali che assumono condannati in misura alternativa (semiliberi, affidati ai servizi sociali, detenzione domiciliare) hanno uno sgravio del 100% dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (articolo 4 della legge 381 del 1991)188;

3) le cooperative sociali che assumono detenuti, in lavorazioni all’interno o all’esterno in re-gime di articolo 21, ed ex-detenuti189 hanno diritto ad uno sgravio dell’80% dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (articolo 2 della legge 193 decreto ministeriale 9 novembre 2001 valido dal 2000 al 2002);

4) le imprese e le cooperative190 che assumono o svolgono attività di formazione, purché al termine del periodo di formazione la persona venga assunta, rivolti a detenuti, internati,

detenuti ammessi al lavoro esterno, ex-detenuti (nei sei mesi successivi alla scarcerazione)

hanno diritto a credito mensile di imposta pari a 516,46 euro (articolo 2 della legge 193 e decreto interministeriale 87 del 25 febbraio 2002, valido un anno191).

187 Il sistema è stato reso operativo dalla circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 19.07.2002 e dalla Circolare Inps n. 134 del 25.7.2002

188 L’articolo 4 della legge 381 definisce soggetti svantaggiati “i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663”. La legge esclude, dunque, che possano godere dello sgravio del 100% anche quelle cooperative che assumono detenuti in lavorazioni penitenziarie e in regime di articolo 21 Op. In tal caso, infatti, si applica l’articolo 2 della legge 193 la quale stabilisce che “le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”.

189 Gli sgravi per gli ex-detenuti valgono solo per i primi 6 mesi dopo la scarcerazione.

190 La circolare del Dap del 19.07.2002 ha precisato che il credito d’imposta spetta sia alle aziende pubbliche e private che alle cooperative sociali.

191 Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministro dell’Economia e della Finanze, sottoscritto il 25 febbraio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio.

Nel documento Carcere e diritti sociali (pagine 99-103)