• Non ci sono risultati.

Il connubio lavoro/regolare permanenza

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 117-121)

2. La procedura dedicata al singolo migrante

2.6. Lavoro e regolare permanenza in Italia

2.6.2. Il connubio lavoro/regolare permanenza

La stipula del contratto di soggiorno, con cui – si ricordi un’ulteriore volta – il legislatore prevede sia instaurato il rapporto

zione di G.LUDOVICO, Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele cre-scenti. Gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici, Wor-king Paper ADAPT, 2017, n. 14, 28. Egli s’interroga sulla convenienza per il prestatore di lavoro di attivarsi per ottenere l’irrogazione della misura sanzionatoria prevista in caso di violazione dei limiti imposti all’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. La sanzione, chiaramente, consi-ste nella conversione del rapporto di lavoro, di modo tale che questo non sia più sottoposto a condizione risolutiva. Ebbene, a proposito, l’A. em-blematicamente scrive: «Per quale ragione, infatti, il lavoratore dovrebbe agire per far accertare l’assenza delle ragioni giustificatrici, se l’unico effetto sarebbe quello dell’instaurazione di un rapporto dotato di una stabilità che potrebbe essere anche inferiore a quella garantita da un rapporto a termi-ne?».

di lavoro dello straniero in Italia, rappresenta condizione fonda-mentale perché sia concesso il permesso unico di lavoro e sog-giorno. Il permesso rappresenta il «cardine del sistema di control-lo amministrativo della materia»171. L’art. 5, comma 9, TU preve-de che esso sia rilasciato entro 60 giorni dall’avanzamento preve-della relativa richiesta al Questore. Tale richiesta va presentata, invece, nel giro di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato: lo stesso termine previsto per la firma del contratto di sog-giorno. «Qualora il Questore non rilasci o non rinnovi allo stra-niero il permesso di soggiorno […] [entro il termine previsto], questi potrà legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente un’attività lavorativa […] purché la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavo-ro sia stata effettuata all’atto della stipula del contratto di sog-giorno»172 (art. 5, comma 9-bis, TU).

Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamen-to di certe condizioni173. Si tratta di condizioni ulteriori, rispetto a quelle già studiate in tema di nulla osta al lavoro e validità del contratto di soggiorno: condizioni per l’approfondimento delle quali il presente lavoro non è la sede opportuna. Circa il

171 W.CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migra-zioni economiche in Italia e in Europa, cit., 158. L’A. fa proprie le parole di Mas-simo Pastore.

172 Ivi, 160. Bisogna osservare che, spesso, il momento del rinnovo del permesso di soggiorno è considerato dagli attori del mercato del lavoro come intrinsecamente incerto. Esiste una certa prassi «seguita dalle agenzie interinali e da alcuni datori di lavoro, secondo cui viene negata l’assunzione dell’immigrato straniero con il permesso di soggiorno in attesa di rinnovo»

(V.AZZERUOLI, Crisi e discriminazioni: uno studio di caso, in M.FERRERO, F.

PEROCCO (a cura di), op. cit., 109).

173 Si fa riferimento all’adesione dello straniero all’accordo di integrazione (art. 4-bis, comma 2, TU), nonché al (già accennato) pagamento necessario della c.d. “tassa di soggiorno”.

bio permesso di soggiorno/possesso di un’occupazione, invece, conviene ancora dare almeno tre precisazioni. È vero che lo stra-niero, entrato in Italia per motivi lavorativi, è tollerato in quanto possiede un impiego; tale affermazione, però, non deve essere in-terpretata in modo rigido. Se anche lo straniero è licenziato o si dimette, egli può regolarmente permanere in Italia, finché non sia scaduto il termine di validità apposto al permesso di soggiorno.

Non solo, si deve ritenere che lo straniero privo di un’occupazione abbia il diritto, ex art. 22, comma 11, di iscriversi alle liste di collocamento174, per essere sostenuto nella ricerca del lavoro. Quando così non fosse, egli subirebbe un trattamento in-giustificatamente più svantaggioso rispetto ai lavoratori italiani.

Bisogna osservare che regolarità della posizione dello straniero, nel territorio dello Stato, non significa necessariamente regolarità della sua posizione lavorativa. Chi entra in Italia nel rispetto delle regole può ben trovarsi a svolgere un’occupazione nell’economia sommersa175: accade spesso a quelle donne straniere che, dopo il ricongiungimento con i mariti, svolgono “in nero” ruoli di colf e badanti. Disciplina della migrazione regolare e disciplina del lavoro regolare si pongono dunque su due piani concettualmente distin-ti, da non confondere176. E, tuttavia, è innegabile che spesso

«processi di informalizzazione economica e processi di irregola-rizzazione amministrativa» si combinino, dando luogo come ad una diffusa «segregazione nella segregazione»177. Si vuole, con tale

174 Tale notazione, del resto, è già stata fatta supra.

175 M.TIRABOSCHI, op. cit., 506.

176 W.CHIAROMONTE, The New EU Legal Regime on Labour Migration and its Effects on Italy: The Implementation of Directives 2009/50, 2011/98 and 2014/36.

Towards a Human Rights-Based Approach?, cit., 6.

177 R. CILLO, Economia sommersa e lavoro degli immigrati, in M. FERRERO, F.

PEROCCO (a cura di), op. cit., 91. L’A., commentando i dati di una ricerca condotta in Italia nell’ambito del progetto Undocumented Workers Transitions

espressione, delineare uno scenario dove la «produzione istitu-zionalizzata di clandestinità»178 spinge all’estremo la condizione di dipendenza, vulnerabilità e precarietà solitamente sperimentata dal lavoratore dell’economia sommersa.

Occorre infine evidenziare quanto affermato nella primissima parte dell’art. 6 TU. Si ha che «Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari»

può «essere utilizzato anche per le altre attività consentite». Nel prosie-guo dell’articolo, si legge inoltre che il permesso «rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di sog-giorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione atte-stante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 [179], in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4». Tali norme danno il segno di un sistema moderatamente flessibile della regolare perma-nenza in Italia del migrante. Esse introducono un (prezioso) fat-tore di elasticità. I permessi rilasciati riescono così a “contenere”

le mutevoli situazioni lavorative incontrate dallo straniero. Si par-la, non a caso, di multifunzionalità del permesso di soggiorno.

(UWT), afferma che «gli immigrati senza permesso di soggiorno raramente sono riusciti a ottenere un lavoro in regola in breve tempo». Fra l’altro,

«questa iniziale esperienza nel lavoro sommerso è percepita (ed effettiva-mente lo è) come un passaggio ineluttabile, come un fenomeno ordinario».

La studiosa, in relazione a quanti soggiornano in modo irregolare, sostiene quindi causticamente: «Il lavoro non in regola è la regola» (ivi, 93).

178 Ivi, 88. Si pensi sia alle molteplici (e analizzate) cause della grave diffi-coltà a immigrare regolarmente; sia alla molto nota (e contestata) norma ex art. 10-bis TU, dove è tratteggiato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L’esistenza di tale reato, senza dubbio, acuisce i problemi di chi da clandestino “pretenda” un lavoro irregolare ma dignitoso.

179 L’art. 26 TU è emblematicamente rubricato Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

2.6.3. Considerazioni ulteriori circa il connubio lavoro/permanenza

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 117-121)