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Il campo di applicazione

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 166-170)

2. Quadro sintetico della disciplina dedicata ai lavoratori migranti ex artt

2.5. I lavoratori “ICT”

2.5.2. Il campo di applicazione

Prima l’Unione, poi l’Italia hanno quindi approntato una discipli-na ad hoc, rivolta ai lavoratori ICT. Per individuare i lavoratori ICT – stabilendo così l’ambito di applicazione della nuova nor-mativa – è necessario utilizzare due coordinate: una riguardante l’individuo, l’altra invece riguardante l’impresa. Come s’è accen-nato in precedenza, la normativa ex art. 27-quinquies si rivolge, ai sensi del comma 1, a: «a) dirigenti; b) lavoratori specializzati, os-sia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispen-sabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza

65 P.ICHINO, op. cit.

nale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un al-bo professionale; c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori ti-tolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento».

Nella relazione presentata dal Governo circa lo schema di decre-to per l’attuazione della direttiva, si precisa che, nonostante all’art. 3, lett. e, della direttiva medesima sia descritto molto in dettaglio che cosa debba intendersi per “dirigente”, nel contesto normativo italiano è sufficiente il solo riferimento – non accom-pagnato da alcuna precisazione – alla categoria dei “dirigenti”66. È “sufficiente” perché, in tal modo, risulta definito, con esattezza e comunque in senso conforme al dettato europeo, il campo di appli-cazione della nuova normativa. La nozione giuridica italiana di

“dirigente” si trova nell’art. 2095 c.c., articolo la cui portata è sta-ta, negli anni, sempre meglio definita grazie all’opera di dottrina e giurisprudenza. Per quanto concerne le lett. b e c dell’art. 27-quinquies, comma 1, si ha che le definizioni di “lavoratore specia-lizzato” e di “lavoratore in formazione” sono riprese pedisse-quamente dalla direttiva europea.

Si è detto che, per comprendere il campo di applicazione della nuova disciplina, non soltanto bisogna guardare al profilo del la-voratore (dirigente, lala-voratore specializzato o lala-voratore in for-mazione titolare di un diploma universitario), ma occorre anche considerare le caratteristiche dell’impresa presso cui lo straniero è dipendente e, inoltre, che cosa essa abbia disposto per lui.

66 Ibidem.

Va perciò notato che l’impresa, necessariamente stabilita presso un Paese terzo, deve aver disposto un distacco temporaneo67 per lo straniero il quale, dal canto suo, all’impresa deve essere legato da un rapporto di lavoro che dura almeno da 3 mesi.

Il distacco in questione, tuttavia, non può avvenire verso qualsia-si altra impresa o realtà lavorativa; è invece necessario che il di-stacco avvenga presso «un’entità ospitante stabilita in Italia, ap-partenente alla stessa impresa» oppure a «un’impresa facente parte dello stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c.»68 69. Che cosa si debba intendere per “entità ospitante” lo spiega il comma 3 dell’art. 27-quinquies. Vi si dice che essa consiste nella

«sede, filiale o rappresentanza in Italia dell’impresa da cui dipen-de il lavoratore trasferito o un’impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia».

Proprio le norme che circoscrivono il campo di applicazione dell’art. 27-quinquies in virtù delle caratteristiche che deve posse-dere la “entità ospitante” permettono di comprenposse-dere la deno-minazione della direttiva 2014/66/UE, come pure la dizione ri-portata sul permesso di soggiorno rilasciato agli stranieri ex art.

27-quinquies. La direttiva è infatti denominata “ICT” – Intra-corporate Transfers Directive (letteralmente, direttiva distacchi

67 Infra, si avrà occasione di dire che, in Italia, la permanenza a scopo lavo-rativo del migrante ICT deve essere contenuta, temporalmente, fra una so-glia di durata minima (al di sotto della quale non si rende necessaria l’applicazione dell’articolata disciplina ex art. 27-quinquies) e una soglia di durata massima.

68 M.MCBRITTON, op. cit., 7.

69 L’art. 2359, primo comma, n. 1 e 3, c.c. recita: «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; […] 3) le società che sono sot-to l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

societari) e, parallelamente, il permesso di soggiorno a sua volta è detto “ICT”.

Non è un caso se fra le esclusioni dell’art. 27-quinquies, comma 4 (dove si puntualizza a quali lavoratori la normativa dell’articolo non si applica), vi siano pure i lavoratori stranieri che sono distac-cati – per così dire – extra-corporately. A loro sono stati dedidistac-cati a livello europeo specifici interventi normativi: prima la direttiva 96/71/CE, poi la 2014/67/UE. Attraverso tali direttive, si è in-teso costruire un comune framework giuridico europeo in tema di distacco. E questo è avvenuto, con tutta evidenza, per rendere maggiormente effettiva la libera circolazione dei servizi (affermata, com’è noto, nei Trattati).

Soffermandosi sulle altre tipologie (individuate ex comma 4) di lavoratori stranieri esclusi dall’applicazione dell’art. 27-quinquies, è possibile porre in evidenza come la ratio di dette esclusioni sia, invero, alquanto disomogenea70. Nei casi del lavoro autonomo e somministrato, comunque, la ratio è alquanto evidente: manca il vincolo di subordinazione71. O meglio: nel primo caso non c’è tout court subordinazione, nel secondo caso invece si ha che il contratto di lavoro subordinato non sussiste fra il lavoratore straniero (interinale) e l’impresa presso la quale egli è trasferito o, ancora, fra lui e l’impresa che appartiene al medesimo gruppo di quella presso la quale è trasferito; il contratto di lavoro subordi-nato sussiste piuttosto fra il lavoratore straniero in parola e l’agenzia di somministrazione. La ratio dell’esclusione cambia, quindi, se ci si riferisce a ricercatori e studenti, ai quali si applica-no discipline ad hoc; o se si volge attenzione ai lavoratori in for-mazione che debbono sì svolgere un tirocinio in Europa, ma sol-tanto per un breve periodo, visto che la normativa ex art.

70 M.MCBRITTON, op. cit., 8.

71 Ibidem.

quinquies è dedicata soltanto a coloro per i quali la permanenza in Italia duri almeno 3 mesi72. Il comma 4 precisa, infine, che sono esclusi dall’applicazione della disciplina ICT i lavoratori stranieri cui, in generale, è riconosciuta dal diritto pattizio una libertà di circolazione del tutto simile a quella dei lavoratori cittadini UE.

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 166-170)