3. I lavoratori migranti stagionali
3.3. Migranti stagionali e mercato del lavoro
Insistere sul tema della intermediazione illecita è inevitabile.
L’ampia diffusione di gravi fenomeni di caporalato104, infatti, dice molto anche della difficoltà dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro non specializzato nel caso dei migranti lavoratori stagiona-li. Il dato della temporaneità dell’occupazione, come della temporaneità della permanenza nel territorio, acuisce per questi particolari lavora-tori quello che, in relazione al governo italiano degli ingressi di stranieri per motivi di lavoro subordinato, in dottrina è stato de-finito come un fraintendimento di fondo105. Si è già spiegato, d’altronde, come dall’intervento riformatore del 2002, ossia dall’abolizione dell’istituto della “prestazione di garanzia”106, il meccanismo dell’accesso regolare al nostro mercato del lavoro sia interamente retto sul principio della previa titolarità di un con-tratto di lavoro da parte del migrante. È necessario, cioè, che egli
104 In OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO (a cura di), Agromafie e Caporala-to. Terzo Rapporto, Flai-Cgil, 2016, sono forniti dati oltremodo significativi circa la diffusione nelle campagne italiane di pratiche di intermediazione il-lecita. Basti dire che si stima siano fra i 400mila e i 430mila i lavoratori irre-golari nell’agricoltura italiana: essi sono tutti potenziali vittime di fenomeni di intermediazione illecita. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro per coloro che si trovino sotto il giogo dei caporali, il Rapporto spiega che que-sti lavoratori (ovviamente) non si vedono garantiti i diritti previque-sti da legge e contrattazione di categoria; di conseguenza, essi percepiscono in media un salario inferiore di circa il 50% rispetto a quanto disposto dai CCNL e CPL. Invero, ciò significa che hanno una paga media giornaliera che oscilla fra i 22 e i 30 euro, pur lavorando – di solito – dalle 8 alle 12 ore al giorno.
Un dato di particolare gravità è quello concernente, per i lavoratori, la pos-sibilità di accesso all’acqua e ai servizi igienici: a ben il 60% di quanti lavo-rano sotto i caporali non viene riconosciuta questa possibilità basilare.
105 V.PAPA, op. cit., 372.
106 Dell’istituto della prestazione di garanzia (c.d. istituto dello “sponsor”) s’è avuto modo di dire supra.
abbia ricevuto un’offerta lavorativa quando ancora si trovava nel proprio Paese d’origine107: offerta a tal punto “solida” che il da-tore di lavoro si è reso disponibile ad avviare la faticosa procedu-ra per l’ottenimento del nulla osta al lavoro. Quanto descritto, peraltro, avviene nonostante un dato di chiara evidenza (il quale pure è stato illustrato precedentemente): nel caso dei lavoratori low-skilled è difficile che l’incontro fra domanda e offerta di lavo-ro si svolga “a distanza”; è necessario, invece, un matching diret-to108, “in loco”. È questa una ragione fondamentale per cui il cana-le dell’ingresso regolare è spesso difficilmente praticabicana-le, soprat-tutto quando si tratti del primo ingresso in assoluto per il migran-te, il quale non ha avuto altra occasione per “ambientarsi” in una certa zona del Paese, stringendo legami e conoscenze.
È, in parole povere, “anomalo” ottenere un permesso di sog-giorno per motivi di lavoro low-skilled, poiché non si può dire che il datore di lavoro tenda a ricercare all’estero quelle qualifiche la-vorative che facilmente gli sono offerte dalla platea dei prestatori già presenti nel mercato italiano. Tale scarsa propensione del da-tore di lavoro si ha a maggior ragione se si pensa alla farraginosità e alla iper-burocratizzazione delle procedure di ingresso.
3.3.1. Migranti stagionali e mercato del lavoro. Gli intermediari Il profondo “fraintendimento” finora descritto, riguardante le modalità di realizzazione del matching domanda/offerta di lavoro
107 Chiaramente il riferimento è al lavoratore straniero che intende entrare nel mercato del lavoro italiano. Supra si è avuto modo di puntualizzare che, per lo straniero che già si trovi nel mercato italiano, vale il generale princi-pio di parità di trattamento anche in relazione all’accesso al lavoro.
108 S. BRIGUGLIO, Oltre la legge Bossi-Fini, le riforme possibili, in Lavoce.info, 8 gennaio 2014.
nel caso di occupazioni low-skilled, vale per i lavoratori stagionali e anzi, come anticipato in precedenza, risulta per loro acuito, in ra-gione della temporaneità che caratterizza la loro occupazione e la loro permanenza nel territorio. È, appunto, la discrasia fra previ-sioni del legislatore e dinamica reale del mercato del lavoro a creare ampio “diaframma” nel quale si collocano gli intermediari, visto che diviene in special modo forte l’esigenza di facilitazione dell’incontro fra datori e prestatori di lavoro. Eppure, tale “dia-framma” rappresenta uno spazio spesso attaccato e conquistato da intermediari informali o propriamente criminali109.
Questi ultimi, in particolare, sono in grado di offrire servizi a loro modo “unici” e quindi difficilmente rinunciabili. Il fatto, d’altronde, che amplissima forza-lavoro straniera sia nella dispo-nibilità di associazioni criminali dipende per buona parte dalla diffusa pratica di contraffazione dei nulla osta al lavoro. Tale pra-tica illecita, grazie alla quale sono radicalmente aggirate le norme prodotte dalle politiche migratorie italiane, pone chiaramente i lavoratori migranti – che sono i beneficiari della pratica illecita in parola – in una posizione di forte ricattabilità110.
109 V. PAPA, op. cit., 373. Nella corposa relazione del MINISTRO DELL’INTERNO, Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa an-timafia, presentata al Parlamento per il primo semestre del 2017, quando si fa il punto circa le organizzazioni riconducibili al modello mafioso presenti in Italia, si citano anche associazioni criminali composte da stranieri (ad esempio nordafricani, nigeriani, cinesi, ecc.). Si deve ritenere che i membri di tali associazioni criminali possano entrare più facilmente in contatto con i migranti provenienti dai loro stessi Paesi di origine. Non deve perciò stu-pire che, spesso, l’intermediazione illecita di manodopera, nelle campagne italiane, sia condotta in una certa misura da cittadini extra-UE.
110 È interessante soffermarsi sui lavoratori migranti che occupino posizio-ne di irregolarità sia amministrativa che occupazionale. Tuttavia, è oppor-tuno mettere in evidenza pure il caso di quegli stranieri titolari sì di permes-si di soggiorno ma, permes-si noti, per motivi di lavoro subordinato non stagionale,