3. I lavoratori migranti stagionali
3.6. La disciplina in tema di ingresso e soggiorno del migrante
3.6.1. Il favore verso la ricorsività della migrazione
È giunto il momento, ad ogni modo, di procedere all’analisi delle singole norme dettate in tema di ingresso e soggiorno dei mi-granti stagionali. Ciò serve per spiegare come, concretamente, si esplichi il favore legislativo in parola.
ma 3, TU, siano da ricollegarsi alla fondamentale previsione ex art. 2, comma 1, dove si afferma che «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della per-sona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni inter-nazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente ri-conosciuti».
Si considerino le disposizioni in tema di concessione del permes-so di permes-soggiorno e, in particolare, il dettato dell’art. 5, comma 3-ter, TU. Vi si afferma che «Allo straniero che dimostri di essere ve-nuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annuali-tà, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno». La norma introduce una possibilità giuridica inedita all’interno dell’analisi finora condotta circa l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Il permesso di soggiorno descritto all’art. 5, comma 3-ter, infatti, da una parte ha una validità pluriennale, ma dall’altra comprende dei periodi di sospensione della propria efficacia.
Tale possibilità giuridica, nonostante sia stata modificata nei suoi contorni al momento della ricezione della direttiva 2014/36/UE (ricezione avvenuta, come noto, con il d.lgs. n. 203/2016), invero era già presente all’interno del nostro sistema. Nella passata for-mulazione, la norma prevedeva che il permesso di soggiorno plu-riennale potesse essere rilasciato nel caso in cui lo straniero di-mostrasse di essere venuto per 2 anni di seguito in Italia a svolgere prestazioni di lavoro stagionale. L’innovazione apportata nel 2016 («in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti») sicura-mente ha reso più semplice il rilascio del permesso di soggiorno pluriennale e ciò è risultato coerente con la volontà, affermata espressamente dal legislatore della direttiva123, «di favorire i pro-cessi di migrazione circolare»124.
123 Il considerando 34 della direttiva 2014/36/UE recita: «Tenuti presenti determinati aspetti della migrazione circolare, nonché le prospettive di im-piego dei lavoratori stagionali dei paesi terzi per periodi superiori a un’unica stagione, come pure l’interesse dei datori di lavoro dell’Unione di poter contare su una manodopera più stabile e già formata, si dovrebbe introdurre la possibilità di procedure di ammissione semplificate nei confronti di cittadini di paesi ter-zi in buona fede che siano stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali in
A dire il vero, non propriamente di “migrazione circolare” si do-vrebbe parlare. Bisogna riflettere sul fatto che i permessi plurien-nali in esame non spiegano la propria efficacia in modo omoge-neo, ma sono efficaci soltanto per periodi stabiliti dell’anno (riodi, comunque, non superiori a 9 mesi nell’arco di 12). Tale pe-culiarità sembra suggerire che uno strumento il quale, fuor di dubbio, aiuta lo straniero garantendogli la possibilità di fare rego-larmente ritorno in Italia comunque non cambi il carattere fon-damentalmente provvisorio dell’esperienza migratoria del lavora-tore stagionale.
Per descrivere la situazione ossimorica di chi, pur essendo titore di un permesso di durata pluriennale, deve necessariamente la-sciare il Paese decorsi determinati intervalli, in dottrina s’è conia-ta l’espressione di «migrazione temporanea (potenzialmente) ri-petibile»125.
Chiudendo l’analisi della disposizione ex art. 5, comma 3-ter, oc-corre osservare che essa può porsi in relazione con altra norma riguardante l’ingresso dei lavoratori stagionali. Tale norma (con-tenuta nell’art. 24, comma 9, TU) prescrive che «Il lavoratore sta-gionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di prove-nienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto rego-lare ingresso in Italia per motivi di lavoro».
uno Stato membro almeno una volta nei cinque anni precedenti ed abbiano sempre rispettato tutti i criteri e le condizioni di ingresso e di soggiorno nello Stato membro interessato previsti dalla presente direttiva».
124 V.PAPA, op. cit., 375.
125 Ivi, 376.
L’art. 24, comma 9, presso il quale ricorre il dato dell’ingresso re-golare effettuato «almeno una volta nei cinque anni precedenti»
serve anch’esso ad agevolare la ricorsività dell’immigrazione sta-gionale. La “precedenza” cui è fatto riferimento riguarda, ovvia-mente, la quota di ingressi per motivi di lavoro stagionale definita all’interno del decreto flussi annuale. La scelta di politica del dirit-to compiuta dal legisladirit-tore è chiara: se un immigradirit-to s’è già reca-to in Italia e ha dareca-to buona prova di sé (rispettando «le condizio-ni indicate nel permesso di soggiorno» e rientrando «nello Stato di provenienza alla scadenza» del permesso) egli merita allora una misura lato sensu premiale che ne incoraggi, favorendolo, il ritor-no.
Il favore per la ricorsività della presenza (però) provvisoria del migrante stagionale ha fatto parlare, in dottrina, della creazione di una situazione anomala, sperimentata dal migrante: una situazio-ne di «permasituazio-nente temporasituazio-neità»126.
È pure vero, ad ogni modo, che un’altra previsione, quella ex art.
24, comma 10, TU, tempera il carattere quasi ossimorico delle possibilità di ingresso e soggiorno nel territorio per il migrante stagionale, ingresso e soggiorno facilitati proprio in ragione del li-mite poi posto alla presenza del singolo straniero. Si prevede in-fatti che «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavo-ro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4». Peraltro, se la norma di legge parla di “3 mesi” – quale soglia minima superata la quale può chiedersi la conversione del per-messo di soggiorno per lavoro stagionale – tale dato normativo è
126 Ibidem.
vero “soltanto per metà”. Nel senso che 3 mesi devono sicura-mente decorrere per chi svolge regolare attività lavorativa nel set-tore turistico-alberghiero; se, tuttavia, è preso in considerazione lo straniero occupato in agricoltura, la soglia in esame deve in-tendersi ridotta a sole 39 giornate lavorative. Ciò, infatti, è affer-mato entro una circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali127. A seguito di tale doverosa e significativa precisazione, si osserva che la possi-bilità di conversione contenuta nell’art. 24, comma 10, va guarda-ta con favore, perché essa introduce un certo margine di flessibi-lità nel sistema. Verrebbe da dire, costruendo un piccolo sistema di immagini, che il migrante stagionale può togliersi dal “purgato-rio” della provvisorietà, sempre e comunque, per consegnarsi al
“paradiso” di una maggiore stabilizzazione (sempre che, s’intende, invece di tracciare un moto “ascendente” non si trovi trascinato verso il basso, nell’“inferno” dell’irregolarità ammini-strativa e del lavoro sommerso).
È, poi, interessante aggiungere che, in dottrina, si ritiene che la previsione ex art. 24, comma 10, TU abbia un forte “peso speci-fico” e sia, anche, emblematica di un certo atteggiamento del le-gislatore in tema di migration management. Si afferma che, «Non vo-lendo o non potendo riformare in profondità l’apparato normati-vo in materia di ingresso per lanormati-voro, la facilitazione delle conver-sioni di permessi di soggiorno stagionali […] in permessi per la-voro subordinato si sta affermando, nei fatti, come il principale strumento di regolazione dell’offerta di lavoro immigrato»128. Insomma, da una parte, la norma in esame deve porsi su di un piano differenziato perché, concretamente, se si considerano i
127 Circ. 29 gennaio 2016, n. 471.
128 F. PASTORE, Zombie policy. Politiche migratorie inefficienti tra inerzia politica e illegalità, in Il Mulino, 2016, n. 4, 598.