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Lavoratori low-skilled in un mercato demand-driven

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 181-184)

3. I lavoratori migranti stagionali

3.1. Uno snodo fondamentale

3.1.1. Lavoratori low-skilled in un mercato demand-driven

In modo straordinariamente efficace, è stato scritto che lo stra-niero che si reca in Italia per motivi di lavoro stagionale rappre-senta una sorta di «collettore idealtipico dei molteplici fattori di vulnerabilità che contraddistinguono i migranti extra-UE nell’ordinamento italiano»93. In primo luogo, si ha che la forte di-pendenza del migrante nei confronti del proprio datore di lavoro risulta amplificata a causa della natura fortemente demand-driven del mercato del lavoro stagionale94. Si può dire, infatti, che gli stranieri che intendano lavorare stagionalmente programmino i propri spostamenti, sia transnazionali che infra-nazionali, in fun-zione delle specifiche esigenze dei datori di lavoro, esigenze che sorgono in zone geografiche diverse come in momenti diversi dell’anno95. Se normalmente si afferma che la «posizione giuridica

92 Si tratta però di quote, si noti, comunque non capaci di coprire le tante domande per l’ingresso regolare di stagionali presentate mano a mano negli anni. Nell’ambito divulgativo-giornalistico, si consiglia la lettura di F. DE

PONTE, R. ZANOTTI, Decreto flussi, ecco i dati del flop. Permesso solo a un richie-dente su tre, in La Stampa, 19 luglio 2017.

93 V.PAPA, Dentro o fuori il mercato? La nuova disciplina del lavoro stagionale degli stranieri tra repressione e integrazione, in DRI, 2017, n. 2, 368.

94 Ivi, 370.

95 Le cronache giornalistiche spesso raccontano dei tanti migranti che, spe-cialmente nel meridione d’Italia, si spostano di Regione in Regione, rispon-dendo così alle forti domande di manodopera provenienti dalle aree

specia-del migrante [dipende] dalle scelte datoriali»96 (è il datore di lavo-ro a doversi attivare per il regolare ingresso dello stranielavo-ro in Ita-lia, è la titolarità del contratto di lavoro a costituire condizione fondamentale per la regolare permanenza dello straniero nel Pae-se), tale dipendenza (invero, economico-giuridica) è ancora più acuta per il migrante che non possa stabilizzarsi in un dato conte-sto socio-territoriale. Costui, per le esigenze del mercato del lavo-ro stagionale, è infatti costretto a spostamenti ravvicinati e a cambiare frequentemente datore di lavoro. Ogni volta che, pe-riodicamente, cambi luogo e attività, deve confidare in una nuova assunzione.

Oltre che dalla peculiare forza delle istanze datoriali, la vulnerabi-lità dei migranti stagionali dipende dalle loro caratteristiche come lavoratori. Essi sono pressoché tutti riconducibili alla macro-categoria dei lavoratori low-skilled. Ancor prima di effettuare l’analisi della disciplina che loro si rivolge, può ben ritenersi che tale profilo della scarsa qualificazione non giochi a loro favore sia sul versante delle scelte di politica del diritto compiute dal

lizzate della produzione agro-alimentare. Soltanto a titolo d’esempio (per dare il segno della conoscibilità di tali spostamenti) potrebbero citarsi la raccolta degli agrumi nella (calabrese) Piana di Gioia Tauro per i mesi in-vernali o quelle primaverili di ortaggi nel casertano. Sicuramente, potrebbe farsi riferimento all’impiego massiccio di braccianti stranieri nelle campagne pugliesi, fenomeno su cui sono stati condotti reportage anche fuori dall’Italia. In proposito, si consiglia la lettura di D. PERROTTA, Ben oltre lo sfruttamento: lavorare da migranti in agricoltura, in Il Mulino, 2014, n. 1, 29.

96 V.PAPA, op. cit., 370. Va notato, a tal proposito, che in dottrina si è arri-vati a parlare di un modello padronale o datoriale di integrazione del migrante, visto che negli anni «il legislatore ha appaltato ai datori di lavoro la gestione di interi istituti» (M.FERRERO, F.PEROCCO, Razzismo, lavoro, discriminazioni, diritto, in M.FERRERO, F. PEROCCO (a cura di), Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela, Franco Angeli, 2011, 39).

tore97, sia per quanto riguarda la solidità della loro posizione nel mercato del lavoro.

Riguardo al primo punto, può proporsi intanto un semplice ra-gionamento argomentativo a contrario: visto che, finora, le dero-ghe normative descritte come vantaggiose per i migranti – le de-roghe rispetto al modello generale degli ingressi per lavoro su-bordinato – sono sempre state giustificate dal desiderio di incen-tivare le migrazioni “buone”, cioè quelle di lavoratori highly-skilled (titolari della Blue Card, ricercatori, lavoratori ICT, ecc.), pare evi-dente che il legislatore non intenderà favorire i migranti scarsa-mente qualificati. O, almeno, potrà anche darsi che guardi all’immigrazione stagionale con interesse e “apertura”, se la ritie-ne utile per il sistema economico-produttivo, ma bisogritie-nerà aspet-tarsi un atteggiamento – appunto – solamente utilitaristico: di fa-vore fintanto che il migrante non riesca “sgradito”98.

Per quanto riguarda il secondo aspetto cui s’è fatto cenno, vale a dire la posizione che il migrante stagionale, come lavoratore low-skilled, viene ad occupare nel mercato del lavoro, bisogna osser-vare che egli si colloca in settori produttivi (quello agricolo e quello turistico-alberghiero in particolare)99 definiti come

97 Rimandando solo di poco l’analisi della disciplina dedicata ai lavoratori stranieri stagionali, basti dire che la disciplina in parola deriva da una diret-tiva UE. Tra gli obiettivi espressamente indicati dal legislatore europeo, c’è quello (considerando 7, direttiva 2014/36/UE) di «impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo diventi permanen-te». Il testo di tale considerando la dice lunga circa la scarsa propensione europea (e quindi italiana) a trattenere sul territorio i migranti stagionali, evidentemente considerati come risorsa “di poco valore”.

98 Tali considerazioni sono per ora posticipate al momento dell’analisi della normativa.

99 Quando si voglia trattare dei lavoratori migranti stagionali che si trovino in una condizione di regolarità, si ha che questi sicuramente sono collocati nei due settori citati (quello agricolo e quello turistico-alberghiero). Sul

te-intensive (ad alta intensità di lavoro) e spesso caratterizzati da scar-si investimenti sulla formazione dei lavoratori, da scarse posscar-sibili- possibili-tà di carriera per gli stessi, da forte precariepossibili-tà nei rapporti di lavo-ro oltre che dalle modeste dimensioni delle imprese che vi ope-rano.

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 181-184)