1. I lavoratori migranti altamente qualificati
1.5. La trasposizione italiana della direttiva 2009/50/CE
1.5.6. La mobilità del titolare di Carta blu fra Italia e altro Stato membro
Al comma 17 (art. 27-quater) si dà previsione per il caso in cui faccia ingresso in Italia lo straniero che, in precedenza, abbia
41 Di particolare interesse è la disposizione dedicata al ricongiungimento familiare, per gli stranieri altamente qualificati. Si prevede al comma 16 che il ricongiungimento sia consentito a prescindere dalla durata della Carta blu.
Le condizioni per concessione del permesso per motivi familiari sono evi-denziate all’art. 29 TU. I parenti per i quali può essere avanzata istanza di ricongiungimento sono: «a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esi-stente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esi-genze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità tota-le; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
tenuto la Carta blu da altro Stato dell’Unione. Il comma fornisce un dato chiaro: le sue previsioni peculiari si applicano quando lo straniero abbia speso almeno 18 mesi di regolare soggiorno presso l’altro Paese europeo. Se tale condizione si realizza, lo straniero può entrare in Italia senza necessità di visto, al fine di esercitare un’attività lavorativa. Il tratto “speciale” della disciplina ex 27-quater, comma 17, TU dipende proprio dalla non necessità del vi-sto d’ingresso. Infatti, il datore di lavoro avanza comunque ri-chiesta, a favore del nuovo arrivato, perché sia lui concesso il nulla osta al lavoro; l’avanzamento di tale istanza rappresenta tappa ineliminabile affinché, poi, lo Stato italiano stesso possa ri-lasciare la “propria” Carta blu allo straniero.
Il datore di lavoro quindi, secondo quanto normalmente previsto in tema di lavoratori altamente qualificati, presenta domanda di nulla osta presso lo sportello unico. Lo fa entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, anche se la norma di legge permette che tale istanza sia già presentata quan-do ancora lo straniero si trova nell’altro Stato UE. Si prevede che il nulla osta sia rilasciato nel termine di 60 giorni42.
Quando poi, presso la Questura, è rilasciata pure la Carta blu dell’Unione, è informato di questa evenienza lo Stato membro che aveva precedentemente concesso una Blue Card allo straniero.
In tema di durata del soggiorno regolare in Italia, non sono evi-denziabili differenze di rilievo rispetto all’evenienza dell’ingresso del migrante che non abbia prima ottenuto alcuna Carta blu in al-tro Stato europeo. Ricorre il dato dei 2 anni, quando il migrante instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; poi deve ottenere il rinnovo della Carta blu. Si prevede d’altro canto che,
42 Si tratta di un termine più breve dei 90 giorni cui supra è stato fatto rife-rimento per il caso dell’ingresso in Italia del lavoratore straniero altamente qualificato non già titolare di Carta blu rilasciata da altro Paese UE.
se il rapporto lavorativo instaurato è a tempo determinato, il permesso duri quanto il rapporto (si noti, il permesso deve co-munque avere durata di almeno 3 mesi).
Continuando l’analisi della disciplina specificamente dedicata al titolare di Carta blu che provenga da altro Paese UE, si ha una differenza significativa quando al lavoratore altamente qualificato sia rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro, sia rifiutata o revo-cata la Carta blu o quando questa non gli sia rinnovata. In tali cir-costanze, l’allontanamento dello straniero avviene (ex art. 27-quater, comma 17) verso lo Stato europeo della prima concessio-ne della Carta blu, non verso il Paese di origiconcessio-ne del lavoratore.
Tale disposizione, si noti, bisogna che sia applicata anche per i casi in cui, nello Stato europeo, la Carta blu sia nel frattempo scaduta oppure sia stata in precedenza revocata. Nella situazione specularmente opposta, cioè quando a uno straniero, in altro Sta-to membro, si fa diniego o revoca del nulla osta al lavoro o della Carta blu o la Carta blu non è rinnovata, l’allontanamento dello stesso avviene proprio verso l’Italia (ovviamente, quando il lavo-ratore in esame – lavolavo-ratore altamente qualificato – abbia ottenu-to proprio in Italia una Carta blu prima del proprio spostamenottenu-to intra-europeo). Nell’evenienza descritta, allo straniero ritornato nel nostro Paese andrà rilasciato un permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, nell’attesa di un impiego43, con il quale cioè potere ricercare un’occupazione, sia pure per un pe-riodo di tempo limitato.
43 W.CHIAROMONTE, op. cit., 35.
1.5.7. L’acquisizione dello status di lungo-soggiornante CE per il tito-lare della Carta blu
Cambiando (di poco) il nostro focus, occorre notare come sia di profondo interesse la disciplina dettata in tema di acquisizione dello status di lungo-soggiornante CE44 da parte del titolare della Carta blu (art. 9-ter, comma 3, TU). Per l’acquisizione di tale sta-tus si prevede siano integrate diverse condizioni, fra cui la decor-renza di almeno 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare. Se all’art. 9 TU (dedicato ai neo-lungo-soggiornanti “ordinari”, non previ titolari di Carta blu) si prescrive che il periodo dei 5 anni sia trascorso soggiornando lo straniero regolarmente e ininterrotta-mente in Italia, l’art. 9-ter afferma che, del lavoratore altaininterrotta-mente qualificato, deve essere computato pure il periodo della perma-nenza regolare in altro Stato membro e che in Italia (perché sia l’autorità italiana a concedergli il permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti) deve solo aver trascorso almeno 2 anni.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione di favore nei con-fronti dei lavoratori altamente qualificati, la cui stabilizzazione è facilitata45. In tal modo non ne viene, peraltro, diminuita la pro-pensione allo spostamento all’interno dell’Unione, che così può
44 Non è questa la sede per approfondire l’ampio e affascinante tema del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (quali siano le condizioni per l’ottenimento; quali le disposizioni in tema di parità di trat-tamento, soprattutto con riguardo alle prestazioni di sicurezza sociale per le quali non sono richiesti versamenti contributivi; quali i limiti posti alla libe-ra circolazione dei lungo-soggiornanti all’interno dell’Unione, ecc.). Si con-siglia, comunque, l’esplicativa lettura di L.OLIVETTI, P.BONETTI, Permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo. Scheda pratica ASGI, ASGI, 2012, in www.asgi.it.
45 L’acquisizione dello status di lungo-soggiornante CE significa, per il mi-grante, acquisire una posizione più stabile e maggiori diritti (soprattutto di carattere sociale).
meglio funzionare da mercato del lavoro unitario (obiettivo co-munque “fuori portata”46).
Concludendo l’ampia trattazione dedicata ai lavoratori altamente qualificati, destinatari della Carta blu dell’Unione, non si può omettere di considerare un dato macroscopico.