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Il lavoro in casi particolari

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 156-161)

2. Quadro sintetico della disciplina dedicata ai lavoratori migranti ex artt

2.3. Il lavoro in casi particolari

Svolta tale opportuna precisazione, si guardi all’art. 27 TU, rubri-cato Ingresso per lavoro in casi particolari50. Al comma 1 si trova l’elencazione di diverse categorie di lavoratori migranti51, cui non

48 L’art. 27-bis (rubricato Ingresso e soggiorno per volontariato) prevede che, an-nualmente, il Governo emetta un apposito decreto, volto a definire il nu-mero di stranieri ammessi allo svolgimento, nel nostro Paese, di attività la-vorative nell’ambito di programmi di volontariato.

49 Di cui si dirà a breve.

50 Fra gli addetti ai lavori, sembra che questa rubrica (dalla formulazione emblematicamente “aperta”) sia sistematicamente tradotta in questi termini:

ingresso per lavoro fuori quota. Cfr. M.MCBRITTON, op. cit., 12.

51 Per completezza si riporta qui la lettera normativa dell’art. 27, laddove sono indicate le categorie di lavoratori cui s’è fatto riferimento. Sono anno-verati: «a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o fi-liali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi prin-cipali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea; b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) I

profes-può rivolgersi il sistema ex art. 3 TU. L’esclusione, per queste ca-tegorie di migranti, si spiega in ragione delle caratteristiche dell’attività per lo svolgimento della quale il lavoratore fa ingresso

sori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; d) tradut-tori e interpreti; e) collaboratradut-tori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con citta-dini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani […]; h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; i) lavoratori dipen-denti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridi-che, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giu-ridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territo-rio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali tea-trali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folclori-stiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sporti-va professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e di-pendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che, se-condo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”; r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private».

in Italia. Sebbene le categorie elencate siano numerose e le più diverse l’una dalle altre (dai lettori universitari di scambio agli ar-tisti del circo, dai lavoratori marittimi ai giovani “alla pari”), biso-gna dire che, se è possibile trovare una somiglianza fra le tante categorie elencate, essa consiste nel carattere intrinsecamente temporaneo delle attività lavorative enumerate52. Quello della tem-poraneità è infatti un dato ricorrente, anche se sono evidenziabili ulteriori e specifiche ratio giustificative dell’esclusione di certe fi-gure professionali dal sistema delle quote. Talora, per esempio, sono contemplati lavoratori che si collocano all’interno di fasce del mercato del lavoro numericamente ristrette. Per tali lavorato-ri, non si pone la questione del previo calmieramento degli in-gressi perché, semplicemente, sono già di per sé molto pochi53; inoltre, il calmieramento potrebbe risultare davvero irragionevole a causa della natura stessa dell’attività lavorativa da loro svolta, attività che, immancabilmente, richiede lo spostamento di Paese in Paese. Attraverso tali notazioni potrebbe, finora, essere stato costruito l’“identikit”, per esempio, dei lettori di madre lingua straniera, dei traduttori, o ancora dei lavoratori dello spettacolo o dello sport54.

52 M.MCBRITTON, op. cit., 3.

53 Ivi, 2.

54 Proprio ai lavoratori sportivi è dedicato uno specifico comma all’art. 27, il comma 5-bis. È possibile leggervi che, «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale ita-liano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche so-ciali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stra-nieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque re-tribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Mini-stro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di asse-gnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di as-sicurare la tutela dei vivai giovanili». La lettura del comma 5-bis permette di

Altro interessante passaggio dell’art. 27, comma 1, TU esclude dal sistema delle quote quei lavoratori, dipendenti di imprese straniere, che in Italia si rechino per l’esecuzione di lavori di ap-palto. In tale ipotesi, non soltanto è nuovamente riscontrabile il dato dell’intrinseca temporaneità dell’impegno lavorativo in Italia ma, allo stesso tempo, si ha che con tale previsione il legislatore viene ad agevolare la circolazione di servizi55.

Il novero delle esclusioni in esame, che – si è ripetuto – può leg-gersi nel segno della provvisorietà dell’occupazione “italiana” del-lo straniero, ad una attenta lettura non si rivela però perfettamen-te omogeneo. Il dato della provvisorietà, infatti, non riguarda in alcun modo l’ultima delle ipotesi dell’elencazione; tale ipotesi, non a caso, è stata aggiunta successivamente rispetto alle altre nel 2002, dalla c.d. Bossi-Fini. L’ipotesi in questione (lett. r-bis) ri-guarda gli «infermieri professionali assunti presso strutture sani-tarie pubbliche e private»: anche a questi non si applicano le pre-visioni dell’art. 3 TU. E tuttavia, la ratio di questa aggiunta consi-ste probabilmente nel «tentativo di sopperire alle carenze di

comprendere come, sebbene si sia soliti parlare degli sportivi come di lavo-ratori “fuori quota”, in verità sia loro dedicato un sistema di programma-zione ad hoc (col fine di tutelare, a quanto si afferma, i vivai giovanili pre-senti in Italia). Occorre, fra l’altro, osservare che l’ambito di applicazione del comma 5-bis non coincide perfettamente con quello della disposizione ex comma 1, lett. p (disposizione in virtù della quale i lavoratori sportivi so-no esclusi dal sistema ex art. 3 TU). Se infatti la lett. p si riferisce soltanto agli sportivi “professionisti”, il comma 5-bis riguarda in generale chi compie attività sportive «comunque retribuite, dunque anche dilettantistiche» (M.F ERRARE-SI, op. cit., 277). Gli sportivi dilettanti, allora, fanno ingresso in Italia loro pure nel rispetto delle programmazioni realizzate ex comma 5-bis. È co-munque importante sottolineare che, «per brevi competizioni, il lavoratore straniero sportivo può usufruire, al di fuori di qualunque sistema di quote, del visto per gara sportiva o del visto turistico» (ibidem).

55 M.MCBRITTON, op. cit., 3.

ganico registrate con riferimento a tale professione»56. Degli in-fermieri professionali stranieri si caldeggia, anzi, la permanenza in Italia. A tal proposito, particolarmente emblematica è la previsio-ne ex art. 40, comma 2, del regolamento attuativo, dove si preve-de che, quando l’infermiere professionale instauri un rapporto la-vorativo a tempo indeterminato, al nulla osta al lavoro lui con-cesso non sia apposto alcun termine di durata57. Il favor mostrato dal legislatore nei confronti di questa particolare tipologia di la-voratori è, insomma, tanto forte da portare al superamento di quella dimensione – criticamente definita supra come (ultra) preca-ria – cui il migrante è di solito consegnato dallo stretto connubio mantenimento dell’occupazione/regolarità della propria perma-nenza in Italia.

56 M.FERRARESI, op. cit., 278.

57 Invero, una previsione di tal fatta si ha pure relativamente ai professori universitari stranieri (con il che, con ogni evidenza, il legislatore intende fa-cilitare l’internazionalizzazione e l’afflusso di competenze verso le universi-tà italiane). La disposizione riguardante i professori universitari, ad ogni modo, nel contesto normativo dell’art. 27, comma 1, è meno eterodossa di quella ex lett. r-bis. In primo luogo va sottolineato che i professori universi-tari, numericamente, non rappresentano una figura professionale per cui si ponga forte la questione del calmieramento; inoltre, al cuore stesso delle università e dei centri di ricerca si colloca una “cittadinanza della scienza e della cultura” che, spesso, poco ha a che fare con le appartenenze nazionali.

È assolutamente naturale che, per periodi di tempo più o meno lunghi, i docenti universitari si spostino di Paese in Paese. Sebbene ne sia favorita la stabile permanenza, si tratta certo di professione facilmente contrassegnata da mobilità e dinamismo.

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 156-161)