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Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 161-164)

2. Quadro sintetico della disciplina dedicata ai lavoratori migranti ex artt

2.4. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica

Riflettuto sulle esclusioni operate all’art. 27 (e soltanto accennato all’art. 27-bis), si dedichi qualche riga ai lavoratori stranieri che giungono in Italia per motivi di ricerca. La disciplina loro rivolta si trova all’art. 27-ter, rubricato Ingresso e soggiorno per ricerca scientifi-ca. L’introduzione di tale articolo nel Testo Unico sull’immigrazione è dovuta alla trasposizione di una direttiva eu-ropea, la 2005/71/CE.

Innanzitutto, occorre osservare che ai lavoratori in questione non si applica il sistema delle quote. L’assenza, d’altronde, di un pre-vio calmieramento degli ingressi ex art. 3 TU – come più volte si è ripetuto – rappresenta vero e proprio fil rouge nel presente capi-tolo.

In seconda battuta, è interessante sottolineare che, perché il lavo-ratore straniero sia destinatario della specifica disciplina ex art.

27-ter (per lui più vantaggiosa che non quella scandita all’art. 22 TU), egli deve essere «in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato» (comma 1)58.

Circa i tratti più interessanti della procedura d’ingresso si ha che, per il regolare accesso al mercato del lavoro italiano, lo straniero deve sottoscrivere una convenzione con un istituto di ricerca in-serito in apposita lista presso il MIUR (Ministero dell’università e

58 Non è un caso che, all’art. 27-ter, comma 1, si specifichi che la denomi-nazione “ricercatore” è utilizzata ai soli fini dell’applicazione delle procedu-re dell’articolo medesimo. Si ha così che anche il PhD Candidate (che puprocedu-re, concettualmente, deve considerarsi a tutti gli effetti uno studente) può, da straniero, fare ingresso in Italia come “ricercatore”, senza sottostare quindi ai limiti quantitativi imposti nel (documento programmatico triennale e nel) decreto flussi.

della ricerca)59. L’istituto provvede per la richiesta di nulla osta presso lo sportello unico dell’immigrazione. La convenzione

59 L’iscrizione alla lista tenuta presso il MIUR richiede che siano affrontati oneri, procedurali e – in senso lato – burocratici, specificati al comma 2 dell’art. 27-ter. Il comma 2 recita: «L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede: a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a dispo-sizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso di ricercatori e il numero consentito; c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricercatore, compresi i costi rela-tivi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3». Per quanto qui inte-ressa, l’unico passaggio normativo “notevole”, in tema di condizioni per l’iscrizione alla specifica lista tenuta presso il MIUR, si trova alla lett. c. È possibile, infatti, tracciare un parallelo fra la detta disposizione (appunto,

«l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale con-dizione d’irregolarità del ricercatore») e quanto previsto per il datore di la-voro “ordinario” (il quale, se vuole assumere dall’estero uno straniero, deve prendere su di sé, attraverso il contratto di soggiorno per lavoro subordina-to, l’obbligo a pagare le eventuali spese per il rimpatrio del lavoratore). No-nostante il parallelo in questione “regga”, a chi scrive pare che il legislatore dell’art. 27-ter abbia realizzato una norma meno anomala – e meno contro-versa – di quella contenuta nell’art. 5-bis TU relativa al contratto di sog-giorno. Infatti, se da una parte impegni volti a soddisfare interessi eminen-temente pubblicistici sono versati all’interno dell’atto giuridico par excellence del diritto privato, il contratto, dall’altra all’art. 27-ter sono invece scandite delle condizioni realizzate le quali l’ente universitario o di ricerca riceve un’autorizzazione pubblicistica a svolgere una certa attività del diritto priva-to (l’assunzione di “ricercapriva-tori” stranieri). Si tratta di uno schema normati-vo, per così dire, non “anomalo”, invero molto frequente.

pulata – detta “di accoglienza” – da una parte descrive il progetto di ricerca dello straniero, dall’altra obbliga l’istituto/datore di la-voro ad accoglierlo. Sono, inoltre, stabiliti nella convenzione: il rapporto giuridico instaurato, le condizioni di lavoro, le risorse mensili messe a disposizione (pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale), le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Un aspetto piuttosto rilevante, della disciplina normativa dedicata ai ricercatori stranieri, riguarda il diritto al ricongiungimento fa-miliare. L’ingresso regolare e il soggiorno dei familiari individuati ex art. 29 TU, infatti, va garantito a prescindere dalla durata tempo-rale dei permessi di soggiorno concessi ai ricercatori60 (durata, fra l’altro, che deve essere pari a quella necessaria allo svolgimento dei singoli progetti di ricerca).

A conclusione della snella analisi proposta in riferimento all’art.

27-ter, occorre evidenziare la previsione di cui al comma 11, ri-guardante la mobilità intra-europea dei ricercatori cittadini di Paesi terzi. Specularmente a quanto studiato in tema di titolari della Blue Card UE, lo straniero che si muova da uno Stato mem-bro all’Italia per continuare la propria attività di ricerca non abbi-sogna, per entrare regolarmente, del visto d’ingresso. Si rende comunque necessaria, almeno quando lo straniero debba perma-nere in Italia per più di 3 mesi, la stipulazione della convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca che “ospita” lo straniero, coerentemente con quanto visto supra.

60 Si parla, a tal proposito, di permessi di soggiorno “per ricerca scientifica”

(art. 27-ter, comma 7, TU).

Nel documento Politiche migratorie e diritto del lavoro (pagine 161-164)