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Il contesto normativo alla base dello sviluppo dell'integrazione tra sistema bancario

2.1 La nascita e lo sviluppo del rapporto tra il settore bancario ed il settore assicurativo

2.1.1 Il contesto normativo alla base dello sviluppo dell'integrazione tra sistema bancario

Il problema dei rapporti intercorrenti tra istituzioni bancarie e compagnie d'assicurazione non è di recente attenzione da parte dei rispettivi settori.

Infatti, formule partecipative sono sempre state presenti tra i due comparti.

Il problema venne in auge quando negli anni '80 Ina decise di assumere una partecipazione di controllo in una piccola banca privata (Banca di Marino).

Per definire in maniera più puntuale tale tematica sui rapporti partecipativi, l'allora Ministro dell'Industria Piga insediò un comitato di esperti, nominato più tardi il Comitato Maccanico, avente il compito di approfondire i problemi relativi l'oggetto sociale, le attività connesse e la partecipazione in altre imprese da parte delle compagnie d'assicurazione.

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sociale, sancito dalla vigente legislazione, ossia l'art. 5, comma 2 della legge 295/1978, successivamente abrogata dall'art. 125, 1° comma del D. lgs n. 175 del 17 marzo 1995 e l'art. 4, 2 comma della L. 742/1986, i quali imponevano alle compagnie d'assicurazione di limitare la loro attività “all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni ad esse connesse, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale”, cosa che oggi viene regolata dall'apposito Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

Il Comitato a suo tempo ha riposto la sua attenzione sull'espressione attività connesse, potendo così affrontare i problemi relativi agli assetti partecipativi. Prendendo come punto di riferimento la situazione prevalente negli altri paesi comunitari, l'attività creditizia è stata considerata dalle compagnie assicurative come attività connessa, nella quale le compagnie assicurative possono investire il proprio patrimonio libero, intendendosi per tale la parte di patrimonio privo di qualsiasi vincolo e che non è utilizzabile per la copertura delle riserve tecniche e che serve per dare concretezza al cosiddetto margine di solvibilità.

Tale disposizione costituiva un vantaggio per le compagnie d'assicurazione rispetto alle banche, in quanto il regime partecipativo impostato per esse e sulla base dell'importantissima delibera CICR del gennaio 1981, prevedeva l'assoggettamento a preventiva autorizzazione delle partecipazioni detenibili che devono essere funzionali e strumentali all'attività bancaria.

Fu così che l'Associazione Bancaria prospettò tempestivamente al Governatore della Banca d'Italia l'opportunità di patrocinare presso il CICR un ampliamento della capacità partecipativa delle banche incitandola esplicitamente fino alla possibilità di detenere, entro limiti predefiniti tassativamente, quote partecipative nel capitale delle compagnie assicurative, anche di controllo.

Il Ministro del Tesoro ha deciso di ampliare quanto stabilito dalla delibera CICR relativamente alle partecipazioni detenibili dalle banche in altri comparti il 4 maggio 1990, con la procedura d'urgenza prevista dalla legge bancaria nel 1990. Il Ministro nel dispositivo:

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cui si articola l'industria dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, intermediari finanziari) ha portato all'affermarsi di nuovi prodotti che condividono profili tecnico-operativi specifici dei citati settori;

– ha tenuto presente che nell'ambito di questo processo, particolare rilievo rivestono i prodotti assicurativi, specialmente nel comparto vita, i quali stanno assumendo sempre di più forme alternative di investimento del risparmio;

– ha considerato che l'interesse delle aziende di credito a entrare in nuovi settori finanziari, quale quello assicurativo, risponde all'esigenza di affrontare gli impulsi derivanti dai diversi comparti dell'attività finanziaria; – ha ritenuto che il soddisfacimento di questa esigenza non può che essere realizzato con il fine di preservare la stabilità e l'efficienza delle istituzioni creditizie, nel rispetto delle caratteristiche istituzionali degli ordinamenti in discorso, nonché delle professionalità peculiari del settore bancario e del settore assicurativo.

Sulla base di queste premesse, l'allora ministro Carli ha decretato la possibilità per le banche di assumere, previa autorizzazione di Banca d'Italia, partecipazioni anche di controllo in compagnie d'assicurazione.

La Banca d'Italia ha limitato tale possibilità al 10% del patrimonio utile ai fini della vigilanza per ciascuna partecipazione in compagnie d'assicurazione, anche estere, e al 20% dello stesso parametro, il totale delle partecipazioni detenibili in compagnie d'assicurazione, e ciò ai fini della vigilanza prudenziale, per evitare ripercussioni negative di difficoltà provenienti dal comparto bancario e registrate eventualmente nel comparto assicurativo.

Nel 2009, Banca d'Italia ha pubblicato il “Documento di Consultazione”, avente a oggetto la nuova disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari da emanare in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 276 e della direttiva 2006/48/CE.

Nella prima parte del Documento di Consultazione viene richiamata la vigente disciplina nazionale e comunitaria delle partecipazioni detenibili dalle banche,

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mentre la seconda parte del medesimo documento reca uno schema della nuova disciplina in materia di:

> limiti prudenziali alle partecipazioni in imprese “industriali”;

> partecipazioni acquisite per collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti;

> regime autorizzativo all’acquisizione di partecipazioni in banche, imprese finanziarie e imprese assicurative;

> investimenti indiretti in equity;

> regole organizzative e di governo societario.

Gli indirizzi formulati dal CICR stabiliscono che la revisione della disciplina di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche sia orientata a:

> allineare alla normativa comunitaria i limiti prudenziali per la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie (“industriali”);

> semplificare il regime delle autorizzazioni all’acquisizione di partecipazioni in soggetti di “natura finanziaria”;

> aggiornare la disciplina di vigilanza in relazione all’evoluzione del contesto normativo e operativo.

Le modifiche più significative apportate alla disciplina delle autorizzazioni “a valle”, con il fine di garantire la stabilità della banca che assume la partecipazione sono le seguenti:

> eliminazione delle fattispecie di autorizzazione connesse al superamento di determinate soglie partecipative calcolate sul capitale del soggetto partecipato (nella vigente disciplina: 10%, 20% e controllo);

> previsione di un’unica soglia rapportata al patrimonio di vigilanza della banca (pari al 10%).

La finalità prudenziale della disciplina è evidenziata dalla disposizione in base alla quale non può essere effettuata un’acquisizione che comporti l’inosservanza del requisito patrimoniale complessivo (patrimonio di vigilanza almeno pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito,

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controparte, mercato ed operativo, nonché a fronte delle acquisizioni di immobili e altri requisiti).

Al fine di prevenire ostacoli all’esercizio della vigilanza su base consolidata, sono introdotte ipotesi di autorizzazione per le acquisizioni (comportanti controllo o influenza notevole) in soggetti finanziari o strumentali insediati in Paesi che, in considerazione dei relativi ordinamenti e sistemi di vigilanza, non assicurano adeguati livelli di trasparenza informativa: sarebbe richiesta la necessità di un preventivo controllo di vigilanza sulle acquisizioni solo in caso di soggetti insediati in Paesi extra-UE e extra-G10.

A fini di monitoraggio sulle situazioni aziendali, si introdurrebbe uno specifico obbligo di comunicazione, in via successiva al perfezionamento dell’operazione, in caso di acquisizioni comportanti il superamento della soglia dell’1% del patrimonio di vigilanza della partecipante (a livello consolidato per i gruppi bancari, individuale per le banche non appartenenti a un gruppo).

Con riferimento alle partecipazioni in imprese di assicurazione, verrebbe formalmente eliminata la previsione che consente di detenere partecipazioni in imprese di assicurazione entro il limite del 40% del patrimonio di vigilanza (60% per le banche appartenenti a un gruppo, fermo il limite del 40% a livello consolidato).

Tali provvedimenti, hanno il fine di divulgare sempre più il concetto di “gruppo polifunzionale”, con l'intenzione di consentire degli sviluppi nel campo della diversificazione dei canali distributivi.

In anni più recenti, il fenomeno Bancassicurazione è stato oggetto di numerosi interventi normativi che hanno introdotto non solo disposizioni volti a migliorare la trasparenza tra gli intermediari in generale, ma anche alcuni specifici vincoli nella distribuzione dei prodotti assicurativi connessi ai finanziamenti.

Si può riassumere il quadro normativo nel modo seguente:

1) Art. 48 del Regolamento Ivass n. 5/2006, come modificato dal Provvedimento Ivass n. 2946/2011;

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36 bis D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, e dall’art. 28 comma 3 del D.L. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012;

3) Art. 28 del D.L. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012.

Il 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Ivass n. 2946/2011, recante le “Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi”, in vigore dal 2 aprile 2012, il quale ha inserito il comma 1-bis all’art. 48 del Regolamento Ivass n. 5/2006, a norma del quale:

“Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 12, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva”.

Tale disposizione, attuativa dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che disciplina le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, mira a risolvere il “caso di grave conflitto di interessi” in cui versa l’intermediario assicurativo (agente, broker o banca) quando assume un proprio interesse contrattuale nella polizza assicurativa che offre al cliente.

Il D.L. 201/2011 (cd. “Decreto Salva-Italia”) come convertito dalla Legge n. 214/2011, ha introdotto, con l’art. 36-bis “Ulteriori disposizioni in materia di concorrenza nel settore del credito” una nuova disposizione del Codice del Consumo, il comma 3-bis dell’art. 21, in vigore dal 28 dicembre 2011, a norma del quale: “È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.

L’art. 28 del D.L. 1/2012 ha ulteriormente modificato tale disposizione, aggiungendo la pratica commerciale di una banca che obbliga il cliente all’apertura di un conto corrente presso la medesima.

Inoltre, lo stesso articolo interviene nuovamente in materia delle polizze assicurative abbinate ai mutui, prevedendo una disciplina particolare con riguardo

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alle polizze sulla vita: “Fermo restando quanto previsto dall' articolo 183 del Codice delle Assicurazioni Private (…) le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo (…).”

La norma segue la linea delle sollecitazioni fatte dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, che auspicava l’introduzione di meccanismi di competizione nell’offerta dei prodotti assicurativi e bancari, dopo avere preso atto dei costi di intermediazione rilevati dall’Ivass durante il 2011.