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Il contesto politico della Catalogna: tra istanze secessioniste e riconoscimento in ambito europeo

Capitolo 5: La fase ascendente nella Comunidad autonoma de Cataloña

5.1 Il contesto politico della Catalogna: tra istanze secessioniste e riconoscimento in ambito europeo

materia di “relaciones internacionales”; - 5.3. Il nuovo Statuto della Catalogna: i rapporti con l’Unione Europea; - 5.4. La fase ascendente interna: la partecipazione della Comunità autonoma della Catalogna alla formazione della volontà dello Stato; - 5.4.1. Il ruolo della Conferenza per gli Affari Comunitari (CARUE) nella partecipazione delle

Comunità 
A utonom e al processo decisionale europeo; - 5.4.2. La tutela dell’accesso alla Corte di Giustizia: quali strade per le Comunità autonome?; - 5.5. I limiti della

partecipazione interna e la necessità della partecipazione esterna come via per lo sviluppo della fase ascendente; - 5.5.1. La presenza di rappresentanti autonomici nelle sedute del Consiglio; - 5.5.2. Il Consigliere autonomico e la presenza dei rappresentanti della Catalogna 
nei gruppi di lavoro del C onsiglio dell’Unione europea; - 5.5.3. La presenza della Catalogna nei Comitati della Commissione; - 5.6. La partecipazione individuale della Generalitat de Cataluña all’interno delle istituzioni europee: tra attività istituzionali e paraistituzionali

5.1 Il contesto politico della Catalogna: tra istanze secessioniste e riconoscimento in ambito europeo

L’analisi dell’ordinamento della Comunità Autonoma della Catalogna nell’ambito della partecipazione regionale ai processi decisionali europei necessita di una duplice premessa.

La prima riguarda un inquadramento del ruolo che la Catalogna ha assunto nei rapporti con l’Unione europea sulla base del nuovo Statuto di autonomia.

La seconda, che si rivela ancor più necessaria, concerne l’attuale situazione politico-istituzionale della Comunità catalana.

Proprio le recenti iniziative, finalizzate ad ottenere un riconoscimento formale del proprio diritto all’autodeterminazione in ambito europeo, si rivelano fondamentali per la comprensione di quella che altrimenti potrebbe sembrare una inspiegabile ultrattività, specie in attività paraistituzionali da parte del Governo della Catalogna (di seguito anche Generalitat de Cataluña), in ambito europeo.

Le due premesse possono essere sviluppate in maniera contestuale per cercare di offrire un quadro di evoluzione storica dell’autonomia spagnola che porti fino alle odierne vicissitudini della Comunità Autonoma, dove sempre più insistentemente si sollevano istanze secessioniste.

La Costituzione spagnola del 1978, al pari di quella italiana, ha riconosciuto un decentramento istituzionale dello Stato, attraverso la creazione delle comunità autonome, ovvero di livelli di governo paragonabili alle regioni italiane.

Tale assetto istituzionale ha portato alla qualificazione del modello autonomico spagnolo come “Estado de las autonomias”335.

Tuttavia nell’arco di trent’anni, in considerazione dei differenti livelli di sviluppo delle varie aree del paese, alcune comunità più evolute e sviluppate, hanno iniziato a manifestare istanze tese a conseguire una maggiore autonomia.

Nella Comunidad Autonoma de Cataluña, tali istanze autonomiche, probabilmente sottovalutate in alcuni momenti, si sono sviluppate in vere e proprie richieste di autogoverno e quindi in una prospettiva di secessione rispetto alla Stato Spagnolo.

Le aspirazioni autonomistiche di alcune comunità sembrano essere strettamente connesse allo sviluppo della partecipazione della Spagna, prima alle Comunità europee e successivamente all’adozione del Trattato di Lisbona, all’Unione europea.

La Spagna ha aderito alle Comunità europee nel 1986 e il conseguente e necessario trasferimento di competenze alle istituzioni europee, ha avuto e, in parte continua ad avere, una sensibile influenza sullo sviluppo dell’autonomia delle comunità autonome (di seguito anche CCAA).

Gli enti substatali dotati di autonomia politica infatti non sono indifferenti alle dinamiche europee, che vengono percepite come minacce al loro grado di autonomia336.

Tale minaccia tuttavia rischia di concretizzarsi in considerazione del fatto che la Costituzione spagnola non ha ancora positivizzato il rapporto tra autonomie e

335 A.GALÁN GALÁN, Secesió de Estados y pertenencia a la Unión Europea: Cataluña en la

encrucijada, in Le Istituzioni del federalismo, 2013, p. 95.

336

A.M.CARMONA CONTRERAS, La europeizzazione delle Comunità Autonome Spagnole: una

Unione europea, lasciando la sfera autonomica spagnola in una sorta di “limbo” che, nella prassi, tende a penalizzare il livello di effettiva autonomia e di autogoverno delle CCAA 337.

Il generalizzato malcontento delle comunità autonome in relazione al loro grado di autonomia, si è tradotto, a partire dal 2006, in una serie di riforme statutarie da parte delle stesse338.

La Catalogna si è dotata di un nuovo Estatuto de Autonomía, che è stato ratificato attraverso un referendum popolare339.

Successivamente alla sua entrata in vigore, lo Statuto è stato impugnato dal Governo dinanzi al Tribunal Constitucional, che con la sentenza n. 31/2010340, ha riconosciuto come incostituzionali alcune sue disposizioni, oltre a interpretarne altre in un significato che fosse conforme a Costituzione.

A seguito di tale sentenza, ci sono state manifestazioni popolari di protesta che hanno portato, alle successive elezioni politiche regionali, tenutesi il 28 novembre 2010 ad una modificazione rilevante nella composizione del Parlamento della Catalogna341.

Il nuovo governo, caratterizzato da una maggioranza di Convergéncia i Unió, aveva caratterizzato il proprio programma elettorale con una proposta federalismo fiscale, che ha preso il nome di “pacto fiscal”, che riconoscesse alla Catalona una totale autonomia relativamente alla finanza regionale.

A seguito di un incontro tenutosi il 20 settembre 2012 tra il Presidente del Governo spagnolo e il Presidente della Generalitat de Cataluña, in cui era stata manifestata una contrarietà, da parte del Governo di Madrid, alla proposta catalana di totale autonomia fiscale e tributaria, il Presidente della Generalitat ha sciolto il Parlamento catalano indicendo elezioni anticipate.

337 Idem.

338 I.RUGGIU, Il nuovo Statuto catalano, in Le Regioni, 2007, p. 281.

339 Lo Statuto della Comunidad Autonoma de Cataloña è stato approvato con la Ley Organica 19 luglio 2006, n. 6.

340 Sentenza 28 giugno 2010, n. 31, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 172 del 16 luglio 2010.

341

A seguito delle elezioni la distribuzione dei 135 seggi del Parlamento della Catalogna erano così suddivisi: 62 Convergència i Unió; 28 Partit dels Socialistes de Catalunya – Partido Socialista

Obrero Español; 18 Partit Popular del Catalunya; 10 Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; 10 Esquerra republicana de Catalunya; 4 Solidaritat Catalana per la Indipendència; 3 Ciutadans.

Nell’ultima convocazione del Parlamento autonomico catalano prima delle elezioni, tenutasi il 27 settembre 2012, fu approvata una risoluzione circa la politica generale del Governo, avente ad oggetto la volontà del Parlamento di procedere ad una consultazione popolare relativamente ad una eventuale secessione dallo Stato spagnolo342.

La risoluzione si fondava principalmente su quello che viene definito “expolio

fiscal”343, ovvero una tesi secondo la quale, la situazione di deficit della comunità catalana sia dovuta principalmente all’esborso fiscale che la comunità è tenuta a versare allo Stato centrale pur dovendo finanziare la quasi totalità dei servizi pubblici a livello regionale.

Le successive elezioni del 25 novembre 2012 344 hanno consentito la formazione di un governo regionale fondato sulla maggioranza di Convergencia i

Unió, con la novità di un accordo politico di governo tra questa forza politica e il

partito indipendentista catalano Esquerra Republicana.

Il rinnovato Parlamento catalano, nella sua prima riunione, ha approvato la risoluzione che recepisce la dichiarazione di sovranità e diritto a decidere del popolo della Catalogna345.

Sulla base di tale atto, il cui significato politico è rilevante, il Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, ne ha disposto l’impugnazione dinanzi al Tribunal Constitucional per violazione dell’articolo 1, comma 2 della Costituzione spagnola346 che prevede la sovranità del popolo spagnolo e dell’articolo 2 che sancisce indissolubile unità della nazione347. La Corte

342

Resolución 742/IX del Parlamento della Catalogna, pubblicata nel Bulletí Oficial del

Parlament de Catalunya, IX legislatura, n. 390, 2 ottobre 2012.

343 Punto della Resolución 742/IX approvato con 74 voti favorevoli, 21 contrari e 36 astenuti.

344

A seguito di tale consultazione elettorale la distribuzione dei 135 seggi del Parlamento della Cataloña è così suddivisa: 50 Convergència i Unió; 20 Partit dels Socialistes de Catalunya – Partido

Socialista Obrero Español; 19 Partit Popular del Catalunya; 13 Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa; 21 Esquerra republicana de Catalunya; 9 Ciutadans; 3 Unió Popular.

345 Resolución 5/X del Parlamento della Catalogna del 23 gennaio 2013.

346 Si riporta l’articolo 1 della Costituzione spagnola “La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico. La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato. La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare”.

347 L’articolo 2 della Costituzione spagnola stabilisce che “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime”.

ha dichiarato ammissibile il ricorso ed ha sospeso per cinque mesi la dichiarazione catalana 348 , affermando che questa rappresenta una «sfida aperta contro la Costituzione», una minaccia alla sovranità dello Stato spagnolo ed una evidente forzatura “politica”. La risoluzione viene inoltre qualificata come un atto senza effetti giuridici, che apre l'opportunità per il popolo catalano di avviarsi verso il separatismo349. Ha precisato inoltre la Corte che, l’unica via costituzionalmente valida e quindi giuridicamente riconoscibile per l’eventuale indipendenza potrà essere quella di una decisione presa dall’intero del popolo spagnolo, nella manifestazione della sua indissolubile sovranità, che potrebbe riconoscere in modo costituzionalmente valido la sovranità del popolo di Catalogna350.

La descrizione delle vicende politiche relative ai rapporti tra Catalona e Spagna sono necessarie per comprendere il contegno tenuto dalla Catalogna nei confronti dell’Unione europea.

Come si vedrà in seguito, negli ultimi anni, in considerazione degli auspicati sviluppi del processo di secessione, la Generalitat de Cataluña ha messo in atto una serie di politiche di diretto raccordo con l’Unione europea, anche per la partecipazione diretta alla fase ascendente, la cui analisi, senza la contestualizzazione storico politica, potrebbe condurre a conclusioni errate.

Gran parte di questa iperattività regionale sul fronte europeo non sembra, infatti, dovuta unicamente ad un livello eccellente di partecipazione della Catalogna alla fase ascendente del diritto europeo, ma sembra mirare ad un accreditamento della stessa in sede europea in vista di una possibile secessione.

Uno dei principali nodi problematici che, sia la classe politica statale e regionale spagnola, sia la dottrina giuspubblicistica si trova ad affrontare riguarda, infatti, il mantenimento o la perdita da parte della Comunità Autonoma della

348 Due mesi dopo la sospensione della dichiarazione impugnata, il Parlamento catalano invocò la revoca e la Corte costituzionale decise all'unanimità di continuare la sospensione della dichiarazione di sovranità, ad oggi, tale sospensione è ancora in vigore, precisando che “Es suficiente

la trascendencia constitucional de la controversia suscitada para que el Tribunal, en fase de justicia cautelar y aún sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente, pueda pronunciarse claramente a favor del mantenimiento de la suspensión”.

349 N. RODEAN, Spagna 
la “via catalana”

della spagna moderna, in www.federalismi.it, 2014.

350

Secondo quanto disposto dall’articolo 149.1.32, “Lo Stato ha il potere esclusivo di autorizzare l'indizione di referendum”.

Catalogna, dello status di Stato membro dell’Unione europea, in caso di una eventuale secessione351.

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