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La contrattazione della flessibilità oraria nelle ultime trattative di rinnovo contrattuale

L’ORARIO DI LAVORO: STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ COME LEVA PER LA PRODUTTIVITÀ

1. La contrattazione della flessibilità oraria nelle ultime trattative di rinnovo contrattuale

Il processo negoziale sotteso al rinnovo del Contratto integrativo di AgustaWestland è stato improntato, tra le altre cose, alla ricerca di una maggiore flessibilità oraria finalizzata a rendere l’organizzazione del lavoro maggiormente adattabile alle esigenze produttive.

L’interesse al tema della “flessibilizzazione” del tempo di lavoro ha, infatti, indotto tanto la parte datoriale quanto quella sindacale a presentare, nelle rispettive piattaforme rivendicative, una serie di richieste/proposte orientate, seppure sotto profili diversi, ad accrescere l’elasticità dell’orario lavorativo.

Il nuovo Accordo aziendale, nel capitolo dedicato alla disciplina dell’“orario di lavoro”, esordisce proprio evidenziando l’importanza della flessibilità oraria come leva su cui agire per ottenere ulteriori incrementi di produttività in relazione al variare delle esigenze

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aziendali e dunque quale rilevante fattore di miglioramento del posizionamento competitivo dell’azienda sul mercato.

Management aziendale e Coordinamento Sindacale sono, infatti, consapevoli che il perseguimento di un elevato livello di competitività richiede all’azienda stessa di dotarsi di adeguati strumenti di adattabilità operativa, indispensabili per reagire in tempi rapidi e certi alle mutevoli sollecitazioni provenienti dai mercati, e che la suddetta adattabilità è conseguibile anche attraverso l’adozione di modelli di orario di lavoro rispondenti alle necessità di efficientamento produttivo ed in grado di garantire un utilizzo ottimale delle risorse, funzionale alla variabilità della domanda e dunque ai diversi fabbisogni tecnico/produttivi.

L’analisi della piattaforma datoriale mette in luce come uno dei principali obiettivi perseguiti dall’azienda fosse anzitutto quello di sfruttare maggiormente gli spazi in corrispondenza dei quali la legge riconosce all’autonomia collettiva decentrata la possibilità di intervenire anche in senso modificativo rispetto alla stessa disciplina legale.

Nello specifico, la volontà dell’azienda era quella di concordare all’interno del nuovo Accordo integrativo specifiche intese nell’ambito dei suddetti spazi concessi dalla normativa vigente in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata della settimana lavorativa, o quantomeno quella di prevedere espressamente la disponibilità delle Parti a sottoscrivere accordi nelle summenzionate tematiche, e ciò in attuazione del rinvio alla fonte collettiva operato dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

L’azienda intendeva, inoltre, avvalersi della facoltà contemplata dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto, elevando attraverso la contrattazione di secondo livello, dai 4 mesi previsti dalla legge a 12 mesi, il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario massimo di lavoro consentito (pari a 48 ore alla settimana, comprensive delle ore di lavoro straordinario).

Le suddette istanze aziendali non hanno però trovato il consenso della controparte sindacale, le cui rivendicazioni in materia di orario di

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lavoro erano invece per lo più volte all’estensione e al miglioramento dei meccanismi di flessibilità in essere, e più precisamente all’incremento della flessibilità in ingresso/uscita per tutti i lavoratori impiegati e all’applicazione della stessa anche al personale in regime di part-time nonché all’introduzione di un diverso orario flessibile per gli operai a giornata.

Premesso quanto sopra descritto, la trattativa negoziale per il rinnovo del Contratto integrativo di AgustaWestland si è sviluppata, principalmente, intorno alla regolamentazione delle articolazioni di orario di lavoro a turni, nell’ottica di ricercare un’adeguata elasticità dell’organizzazione e dei tempi di lavoro e pertanto una maggiore efficienza produttiva in risposta alle esigenze di mercato.

La specificità di un settore ad alta tecnologia come quello elicotteristico e la peculiarità del suo ciclo tecnico-produttivo richiedono, infatti, il rispetto dei termini di consegna ed una costante riduzione dei tempi di flusso, rendendo così necessario un certo livello di flessibilità operativa.

Tenuto, dunque, conto dell’importanza per l’azienda di soddisfare le richieste dei clienti e di assolvere agli impegni assunti in maniera tempestiva, tra le proposte rivendicative avanzate dall’azienda stessa alla compagine sindacale vi era anche quella di valutare la possibilità di armonizzare gli orari lavorativi flessibili già presenti in alcune singole unità produttive estendendone l’applicabilità all’intera realtà aziendale, di modo da creare i presupposti per poter incrementare, ogniqualvolta necessario, l’utilizzo degli impianti.

Segnatamente, fin dall’apertura della fase preparatoria alla negoziazione di rinnovo, la volontà della delegazione aziendale era quella di recepire gli accordi in materia di flessibilità di orario di lavoro già

stipulati a livello locale per alcuni stabilimenti all’interno del nuovo

Contratto integrativo aziendale, al fine di renderli applicabili in qualunque altro sito, ove se ne presentasse l’esigenza, esclusivamente a fronte del semplice espletamento di un preventivo esame congiunto locale da concludersi entro cinque giorni lavorativi dal suo inizio

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(senza dover, dunque, attendere i tempi necessari per la sottoscrizione di una specifica intesa con la relativa RSU locale).

La trattativa ha, però, condotto ad una soluzione di compromesso, e cioè di accoglimento della suddetta proposta aziendale, ma limitando la possibilità di applicare negli altri stabilimenti le turnazioni già presenti in alcuni siti, in forza di accordi sottoscritti a suo tempo con le rispettive RSU locali, soltanto a quelle situazioni in cui sussistono reali esigenze congiunturali e non prevedibili in anticipo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Un compromesso negoziale è stato raggiunto anche con riferimento al trattamento economico dei lavoratori turnisti.

In modo particolare, a fronte della richiesta sindacale di ulteriore incremento delle indennità di turno, la risposta aziendale è stata invece quella di prevedere, nel rinnovato Contratto integrativo, più che un aumento di voci retributive fisse già esistenti, l’introduzione di elementi economici innovativi in grado di stimolare la crescita della produttività del lavoro. Nello specifico, nella propria piattaforma di rinnovo, l’azienda controproponeva all’interlocutore sindacale di “prediligere”, ai consueti incrementi di indennità turno, la “creazione” al livello negoziale integrativo di premi bimestrali legati alla presenza del lavoratore nella turnistica a lui assegnata, sulla scia di quanto era stato già contrattato a livello locale, negli anni precedenti, con riferimento ad alcuni stabilimenti(1).

La finalità di tale controproposta era soprattutto quella di incentivare la produttività del lavoro attraverso l’abbattimento dell’assenteismo, e non certamente quella di ridurre il costo del lavoro, come peraltro dimostra la circostanza che l’azienda era comunque disposta a riconoscere ai suddetti premi un valore economico anche maggiore rispetto all’aumento di indennità che poteva ragionevolmente essere atteso dal sindacato.

      

(1) Accordo del 16/12/2008 sulla turnazione 6×6×3 del sito di Vergiate, Accordi del 31/08/2011 e del 9/11/2011 rispettivamente sulle turnazioni H24 e H16 del sito di Anagni.

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Le Parti sono poi arrivate a concordare l’istituzione dei suddetti elementi premianti su base bimestrale unitamente ad un parziale incremento (inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto dal sindacato) delle preesistenti indennità di turno, come sarà meglio specificato nei successivi paragrafi.