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La valorizzazione della professionalità operaria tramite “E.P.A.” ed “OPE.CON”

TRATTAMENTO ECONOMICO AZIENDALE

LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ E DELLA PRESTAZIONE COME FATTORE COMPETITIVO

1. Il sistema di valorizzazione della professionalità in AgustaWestland: l’impianto complessivo

1.1. La valorizzazione della professionalità operaria tramite “E.P.A.” ed “OPE.CON”

L’“Elemento di Professionalità Aziendale” (cd. E.P.A.) è stato contrattato dalle Parti quale strumento finalizzato ad apprezzare economicamente le capacità professionali espresse dagli operai collocati in 5a ovvero in 5a ERP (oggi 5a Super) categoria del CCNL per l’industria metalmeccanica, anche nell’ottica di motivare adeguatamente la popolazione operaria ad ascendere lungo la scala classificatoria fino al raggiungimento dei succitati livelli contrattuali.

Premesso quanto sopra, nell’ambito di questa prima tipologia di riconoscimenti viene anzitutto valorizzata la professionalità degli operai di 5a categoria che svolgono, con valutazione positiva, attività che a seguito dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa aziendale sono caratterizzate da una significativa complessità e come tali richiedenti nuove e/o più approfondite conoscenze tecnico/operative e particolari abilità individuali.

I contenuti delle suddette attività nonché gli specifici requisiti ad esse correlati, da considerare ai fini del riconoscimento dell’elemento retributivo in oggetto, sono stati definiti da un apposito Gruppo di Lavoro paritetico (formato da rappresentanti aziendali e componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali, fino ad un massimo di 9 membri) in apposite schede elaborate con riferimento a ciascun profilo professionale operante all’interno dell’azienda nell’ambito della 5a categoria operaia metalmeccanici(2).

      

(2) Nello specifico, le schede in parola sono state elaborate relativamente alle seguenti figure: Aggiustatore/Finitore, Affilatore, Animista, Cablatore, Conduttore autoclavi,

presse e forni, Controllori lavorazioni, Imbastitore, Installatore inserti/bussole, Operatore aeroportuale, Operatore trattamenti termici di tempra in pressa gleason, Operatore trattamenti galvanici, Operatore tool room, Operatore trattamenti di pallinatura, Ramolatore, Saldatore/Addetto alla riparazione di fusioni in leghe leggere, Tubista. Dette schede costituiscono parte integrante di uno specifico Verbale

di accordo (del 10 maggio 2004) attuativo dell’Accordo integrativo aziendale del 28 novembre 2002.

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Ai lavoratori che prestano in modo soddisfacente la loro opera, dimostrando di possedere, oltre alla professionalità consolidata di 5a categoria, le specifiche competenze e capacità descritte ed identificate in tali schede, viene corrisposto un importo annuo oggi pari, per effetto del nuovo Accordo integrativo del 2013, a 400 euro lordi (rispetto alle originarie 235 euro fissate all’Accordo integrativo del 2002, poi elevate a 350 euro in sede di rinnovo del 2007), erogabile in 13 mensilità e classificato nella busta paga sotto la voce di “E.P.A. 1”.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi delle citate schede professionali.

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Fonte: Verbale di accordo del 10-5-2004, in attuazione dell’Accordo Integrativo Aziendale del 28-11-2002

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Fonte: Verbale di accordo del 10-5-2004, in attuazione dell’Accordo Integrativo Aziendale del 28-11-2002

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Fonte: Verbale di accordo del 10-5-2004, in attuazione dell’Accordo Integrativo Aziendale del 28-11-2002

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Assunto quanto sopra, viene poi riservato un elemento retributivo di professionalità, convenzionalmente denominato “E.P.A.

2”, ai lavoratori di 5a categoria operaia del CCNL metalmeccanici che,

pur non avendo ancora pienamente raggiunto i requisiti di professionalità ed autonomia contrattualmente previsti per il riconoscimento della categoria 5a Super (ex 5a ERP, v. infra), hanno tuttavia espresso caratteristiche superiori al loro inquadramento, e che svolgono una mansione rientrante nell’ambito di quei profili professionali del settore aviomotoristico tassativamente elencati nell’allegato 1 dell’Accordo tra Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM nazionali del 7 luglio 1999(3). Precisamente, i profili cui si fa qui

riferimento sono quelli che un tempo erano inquadrati nella 6a categoria operaia del CCNL 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende a partecipazione statale aderenti all’ex Intersind, e che successivamente erano stati reinquadrati nella 5a categoria operaia del subentrante CCNL per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Giova, infatti, rammentare che a seguito dello scioglimento della Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del relativo CCNL, a quest’ultimo subentrò, a far data dal 1 luglio 1999, il CCNL metalmeccanici dell’8 giugno 1999, che tra le altre cose prevedeva - all’art. 4, Disciplina generale, Sezione terza - un nuovo sistema di

      

(3) Si tratta delle seguenti figure, per il cui contenuto professionale si rinvia al testo dell’Accordo in parola: Prototipista elettronico, Operatore specialista montatore

strumentazione ottica ed optronica, Costruttore di grandi scali aeronautici, Operatore addetto al montaggio, all’avviamento e all’assistenza tecnica esterna, Operatore specialista avionico, Specialista macchine e impianti, Operatore specialista motorista di linea di volo, Prototipista di lavorazione meccanica, Operatore specialista collaudatore di montaggio aeronautico, Operatore specialista di sagome aeronautiche, Operatore specialista montatore aeronautico, Operatore prototipista di allestimento prove statiche e a fatica su strutture aeronautiche, Collaudatore parti prototipiche di motori aeronautici, Operatore specialista montaggio motori prototipici aeronautici/montatore gruppi dinamici, Specialista delle manutenzioni.

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classificazione del personale articolato non più su otto categorie professionali, bensì su sette livelli contrattuali e otto livelli retributivi, uno per ogni livello di inquadramento, cui si aggiungeva uno specifico parametro retributivo per i lavoratori classificati nel quinto livello superiore, che all’epoca, come si vedrà meglio di seguito, non costitutiva ancora una categoria professionale a sé stante.

È qui che si inserisce la summenzionata Intesa del 7 luglio 1999, con cui Federmeccanica e i sindacati nazionali metalmeccanici concordarono una serie di criteri volti a favorire il raccordo tra le due normative contrattuali, anche e soprattutto sotto il profilo dell’inquadramento professionale.

In modo particolare, chiarito che il personale in forza avrebbe dovuto essere inquadrato secondo il nuovo sistema classificatorio a partire dal 1° luglio 1999, fatta salva la possibilità per le aziende interessate di posticipare, d’intesa con le RSU, l’applicazione delle nuove regole di inquadramento comunque non oltre il 30 novembre 2001, specifiche modalità venivano dettate con riferimento agli operai collocati al 30 giugno 1999 - oppure alla diversa data nel caso in cui l’applicazione del nuovo impianto classificatorio fosse stata posticipata - nella ex 6a categoria Intersind.

L’Accordo in parola stabiliva, invero, il reinquadramento di detti lavoratori nella 5a categoria del CCNL metalmeccanici privati, garantendo la conservazione della retribuzione in atto al momento del passaggio categoriale attraverso l’erogazione di un apposito superminimo individuale, riassorbibile soltanto in caso di futuri passaggi di categoria ovvero in caso di riconoscimento di altri emolumenti di professionalità. Oltre al citato superminimo, veniva inoltre prevista la contestuale attribuzione dell’elemento retributivo professionale distintivo di cui alla Nota a verbale contenuta nell’art. 4 del CCNL stesso(4).

Su quest’ultimo punto, si ricorda, infatti, che il CCNL dell’8 giugno 1999 aveva introdotto, nell’ambito della 5a categoria operaia,

      

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una specifica declaratoria denominata appunto “Elemento retributivo di professionalità” (5a ERP), prevedendo che gli operai collocati nel predetto livello di inquadramento ricevessero “28,41 euro mensili, pari ad un importo orario di 0,1642 euro, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo”, nella misura in cui rispondevano a determinate caratteristiche professionali. Segnatamente, detto elemento veniva riconosciuto a quei lavoratori di 5a categoria individuati nell’ambito di specifiche figure professionali tassativamente indicate dal CCNL stesso(5), e che, “nello svolgimento della propria attività, sono in

possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico- pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini”.

Tornando all’Intesa di armonizzazione tra le due discipline collettive di categoria del 7 luglio 1999, questa stabilì altresì che le figure professionali previste per la ex 6a categoria del CCNL Intersind continuavano in ogni caso, e tuttora continuano, a rimanere in vigore, decretandone però il loro passaggio alla 5a categoria operaia del CCNL Federmeccanica, fermo restando il riconoscimento dell’Elemento Retributivo di Professionalità (E.R.P.) in presenza degli specifici

      

(5) Nello specifico, l’individuazione dei lavoratori di 5a categoria in possesso dei requisiti da considerare ai fini del riconoscimento dell’ERP veniva effettuata nell’ambito tassativo delle seguenti figure professionali: Aggiustatore Stampista,

Modellista, Montatore-installatore di grandi impianti, Montatore-manutentore elettrico-elettronico, Operatore specialista motorista, Operatore specialista montatore aeronautico, Tracciatore-collaudatore, Addetto macchine a controllo numerico.  

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requisiti distintivi della professionalità contemplati dalla menzionata Nota a verbale di cui all’art. 4 del CCNL stesso.

Dunque, alla luce di quanto fin qui detto, ai lavoratori dipendenti da AgustaWestland che svolgono attività riconducibili ai suddetti profili professionali, è riconosciuto, per effetto della contrattazione integrativa aziendale, un importo annuo a titolo di “Elemento di Professionalità 2” il cui valore annuo (inizialmente fissato a 235 euro dal Contratto integrativo del 2002 e successivamente innalzato a 300 euro dall’Accordo aziendale del 2007) si attesta oggi, a seguito dell’incremento contrattato in occasione dell’ultimo rinnovo, a 350 euro lordi erogabili agli interessati in 13 mensilità.

Il sistema di valorizzazione della professionalità in AgustaWestland come ab origine delineato dal Contratto aziendale istitutivo del 2002, prevedeva inoltre la corresponsione in 13 mensilità di un riconoscimento economico del valore di 580 euro annui (poi innalzate a 750 euro lorde con l’Accordo aziendale di rinnovo del 2007, divenute 850 euro a decorrere dal 1° giugno 2009), denominato

“E.P.A. 3”, nei confronti di quei lavoratori inquadrati nella ex 5a

categoria ERP del CCNL metalmeccanici con uno dei profili professionali tassativamente enucleati, con riferimento al settore aviomotoristico, nell’allegato 1 del citato Accordo del 7 luglio 1999 (v. sopra, in particolare nota 2). Detto elemento non riguardava però gli operai provenienti dalla ex 6a categoria Intersind, essendo già stato loro riconosciuto, dall’Accordo qui da ultimo richiamato, un apposito superminimo individuale (pari a 68,52 euro) volto a garantire il mantenimento della medesima retribuzione percepita prima del passaggio alla 5a ERP.

Tuttavia, come meglio si analizzerà nel prosieguo, a decorrere dal 1° marzo 2009 l’elemento “EPA 3” è decaduto per effetto di rilevanti mutamenti nel frattempo intervenuti all’interno della scala classificatoria del CCNL di Federmeccanica, in attuazione della dichiarazione sul sistema di inquadramento allegata all’art. 1, Titolo II, Sezione IV dell’Accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 (v. infra).

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Chiude questa prima serie di elementi retributivi aggiuntivi legati alla professionalità espressa, la specifica voce “E.P.A. 4”, riservata agli operai di 5a categoria Superiore (ex 5a ERP) che siano assegnati in mansioni rientranti nei profili tassativi definiti sia dal CCNL per quel specifico livello sia dall’Accordo Federmeccanica del 7 luglio 1999(6) e che, già in possesso di elevate attitudini e perizia di

tipo tecnico/pratico e abilità di intervento, analisi e giudizio, dimostrino di possedere, nell’espletamento della loro attività, ulteriori requisiti distintivi riconducibili alle aree di capacità riportate nello schema sottostante7.