DI LAVORO Settimana
2.4.3. Il trattamento economico aziendale dei turnisti a ciclo continuo
Il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori coinvolti nelle articolazioni orarie “H16” e “H24” si mostra ampiamente migliorativo rispetto sia alla disciplina legale sia a quella collettiva nazionale di categoria, giacché la contrattazione aziendale contempla una serie di voci retributive aggiuntive, sotto forma di indennità turno ed elementi economici premianti, analogamente a quanto si è già detto con riferimento alla turnistica del “6×6” (v. supra).
Innanzitutto, per i lavoratori interessati a tali regimi orari, viene prevista l’erogazione delle relative indennità di turno, pari a 6,50 euro lordi (7,00 euro con decorrenza dal 1° maggio 2014) per ogni primo e
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secondo turno giornaliero effettivamente lavorati, e pari a 14,00 euro lordi per il terzo turno svolto, cui si sommano 6 euro lordi per i turni prestati nelle giornate di sabato e domenica, in relazione ai particolari disagi ad essi correlati.
Con l’obiettivo di contribuire all’abbattimento del fenomeno dell’assenteismo, il nuovo Accordo aziendale, in recepimento di precedenti accordi sindacali stipulati a livello periferico di sito, prevede altresì il riconoscimento di una sorta di “premi presenza” una tantum, su cui può essere utile soffermarsi anche al fine di comprenderne la ratio e gli impatti sul piano più prettamente gestionale.
In primo luogo, nelle ipotesi di turnazione a ciclo continuo su tre turni giornalieri (H24), le Parti hanno concordato di riconoscere un premio del valore procapite omnicomprensivo di 180,00 euro lordi in favore del personale cha abbia svolto effettiva prestazione nel terzo turno e nei turni domenicali in misura complessivamente almeno pari al 90% della relativa schedulazione bimestrale, non computandosi come assenze ai fini della verifica del rispetto della suddetta soglia percentuale le festività e le chiusure collettive aziendali.
Proviamo a tradurre cosa ciò significhi in termini operativi. Se osserviamo gli schemi grafici delle turnazioni a ciclo continuo riportati nei paragrafi precedenti, possiamo constatare che in un bimestre, pari a circa 9 settimane (52 settimane all’anno/12 mesi × 2 mesi), sono mediamente calendarizzati 6 domeniche lavorative e 15 giorni lavorativi su terzo turno (circa 5 ogni tre settimane). Ne deriva che il lavoratore, per non perdere il proprio diritto a percepire il premio in parola, dovrà garantire la propria presenza per almeno il 90% delle suddette giornate, il che vuol dire, a contrario, che non potrà assentarsi di domenica e/o nel terzo turno in misura superiore al 10% rispettivamente di 6 (= 0,6 giorni domenicali) e di 15 (= 1,5 giorni di lavoro notturno), e dunque per più di un giorno di lavoro notturno.
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Fermo restando quanto sopra, è stato poi nel tempo negoziato dalle Parti(14), e confermato in sede di rinnovo dell’Accordo integrativo, un ulteriore premio di importo omnicomprensivo pari a 50,00 euro lordi, quale correttivo finalizzato a garantire un adeguato ed uniforme livello di presenza dei lavoratori su tutti e tre i turni giornalieri. La previsione di un unico premio legato esclusivamente alla effettiva prestazione svolta nel terzo turno e nei turni domenicali avrebbe potuto, infatti, avere quale effetto collaterale ed irragionevole quello di favorire i lavoratori che si fossero astenuti dall’attività lavorativa, per recuperare le proprie energie psico-fisiche usurate dalle turnazioni, in quei periodi neutri ai fini della maturazione del premio stesso, e dunque nei turni del mattino e pomeridiano.
In modo particolare, proprio per evitare il predetto effetto, è stata prevista la corresponsione della summenzionata somma economica in favore del personale presente sul posto di lavoro per almeno il 95% dell’intera schedulazione turni delineata su base bimestrale, al netto non solo delle festività e delle chiusure collettive aziendali, ma in questo caso anche delle ferie e dei permessi annui retribuiti, cd. PAR. In pratica, considerato che in un mese il turnista su ciclo continuo lavora mediamente 22 giorni (risultato questo ottenuto dividendo il divisore orario convenzionale pari a 173 - fissato dall’art. 3, Sez. Quarta, Titolo Quarto, del CCNL - per 8 che sono le ore lavorative giornaliere in caso di settimana corta) e dunque in un bimestre 44 giorni, sono ammessi dalla contrattazione aziendale non più di 2 giorni di assenza in due mesi, vale a dire il 5% di 44 giorni (= 2,2), limite oltre il quale il lavoratore interessato perde ogni diritto a percepire il premio di 50,00 euro.
L’esclusione delle assenze per la fruizione di ferie e/o PAR dal computo del limite massimo di assenteismo si spiega con la circostanza che in un arco temporale di due mesi è molto facile che sorgano in capo al lavoratore esigenze familiari e private tali per cui il lavoratore
(14) Con Accordo stipulato tra AgustaWestland e la RSU del sito di Anagni in data 9 luglio 2012.
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medesimo è pienamente legittimato a richiedere l’autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai suddetti titoli. Si osserva, infatti, che una soluzione diversa avrebbe potuto, indirettamente, disincentivare il dipendente dall’esercitare un proprio diritto riconosciutogli dalla legge e dalla stessa disciplina collettiva nazionale, e cioè appunto quello di godere di permessi retribuiti e/o periodi feriali, rilevandosi peraltro ciò poco compatibile con il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie.
Diverso è invece il contesto in cui si inserisce l’una tantum corrisposta in ragione esclusivamente dei turni domenicali e notturni effettivamente svolti, in quanto una formula contrattuale che avesse anche in questo caso reso ininfluenti (ai fini del computo per la verifica del rispetto del suddetto limite) le assenze effettuate a titolo di ferie e/o PAR, avrebbe di fatto incoraggiato i lavoratori ad assentarsi proprio su quei turni che, per la loro particolare gravosità in quanto maggiormente disagiati, sono di per sé più esposti al fenomeno dell’assenteismo, neutralizzando in tal modo ogni effetto deflattivo del fenomeno stesso per cui il sistema premiante in esame è stato introdotto.
Un analogo meccanismo è altresì previsto per le turnazioni a ciclo continuo sviluppate su due turni giornalieri (H16), ma ovviamente in tale fattispecie, non essendovi il turno notturno, i premi riconosciuti sono entrambi ancorati all’effettiva presenza garantita dal dipendente sull’intera schedulazione turni. Più in dettaglio, al personale cha sia stato effettivamente presente per almeno il 90% dei turni programmati su base bimestrale, e dunque non sia stato assente nell’arco di due mesi per più di 4 giorni (10% dei giorni lavorabili in un bimestre, che, come abbiamo già detto sopra, sono mediamente 44), non rilevando come assenze le festività e le chiusure collettive aziendali, è assegnato un premio del valore procapite omnicomprensivo di 180,00 euro lordi.
A questo primo emolumento si aggiunge, eventualmente, una somma di 50,00 euro nel caso in cui la prestazione effettivamente svolta garantisca la copertura di almeno il 95% dei turni pianificati per addetto nell’arco di due mesi (percentuale che equivale a non più di 2
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giorni di assenza nel bimestre), al netto di festività, chiusure collettive aziendali, ferie e permessi annui retribuiti.
Relativamente a quest’ultimo punto, un attento lettore potrebbe domandarsi, stante le considerazioni pocanzi esposte, per quale ragione le assenze per ferie e PAR siano state rese neutre ai fini della maturazione del diritto al premio presenza soltanto in corrispondenza del premio di 50,00 euro e non anche per quello di 180,00 euro.
La risposta è da ricercare unicamente nella prassi aziendale: il premio di 180 euro, legato alla copertura di almeno il 95% della schedulazione turni notturni e domenicali, è stato negoziato per la prima volta nel 2011, a livello periferico di singola unità produttiva, in occasione dell’avvio della sperimentazione della turnazione a ciclo continuo nel sito di Anagni. Orbene, avendo le Parti all’epoca convenuto sulla non computabilità delle assenze effettuate a titolo di PAR e ferie ai fini della verifica del rispetto del livello minimo di presenza richiesto, si suppone che una diversa disposizione nel nuovo Accordo integrativo non sarebbe stata sostenibile sul piano gestionale.
Oltre ai sistemi premianti appena analizzati, le Parti, in virtù del principio del favor prestatoris, hanno altresì convenuto, in sede di rinnovo contrattuale, su un sensibile incremento delle maggiorazioni previste dal CCNL vigente per il lavoro svolto nelle giornate di domenica, elevandole dal 10% al 35% per l’orario diurno, e dal 30% al 50% per l’orario notturno, precisando altresì che le nuove percentuali devono considerarsi sostitutive ed assorbenti i valori stabiliti a livello nazionale di settore. Inoltre, per ciascuna domenica effettivamente lavorata nel rispetto delle turnazioni previste, il Contratto aziendale riconosce, a compensazione del maggior disagio esistente, l’erogazione di un importo lordo pari a 3 ore di retribuzione ordinaria aggiuntiva.
Quanto sopra può essere così riepilogato:
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