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Le modifiche nella classificazione contrattuale del personale metalmeccanico ed i conseguenti effetti sul sistema aziendale d

TRATTAMENTO ECONOMICO AZIENDALE

ADATTAMENTO PROFESSIONALE

1.2. Le modifiche nella classificazione contrattuale del personale metalmeccanico ed i conseguenti effetti sul sistema aziendale d

valorizzazione della professionalità operaia

Nel corso del 2009 il sistema aziendale di valorizzazione della professionalità operaia è stato in parte revisionato, come già sopra si accennava, al fine di garantirne il necessario adeguamento alle modifiche nel frattempo apportate alla classificazione contrattuale del personale metalmeccanico, e alla relativa scala parametrale, in esecuzione della dichiarazione sul sistema di inquadramento allegata all’art. 1, Sezione IV, Titolo II dell’Accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008.

In tale "dichiarazione" le parti sociali stipulanti il CCNL, preso atto della centralità dell’argomento in esame nella gestione delle risorse umane e delle difficoltà di svolgere nei tempi del negoziato di rinnovo un confronto sufficientemente approfondito e documentato in materia, si erano concretamente impegnate a definire, in un successivo e separato accordo, un nuovo e diverso inquadramento professionale dei lavoratori che tenesse conto dei profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici degli ultimi anni e dei conseguenti mutamenti sia nel contenuto delle mansioni sia nelle professionalità e specifiche competenze richieste per esercitarle adeguatamente.

La deadline per il termine dei lavori, affidati ad una Commissione istituita ad hoc, era stata individuata nel 28 febbraio 2009, prevedendo nel contempo due specifiche “clausole di garanzia”, secondo le quali, nel caso in cui il confronto tra le Parti non avesse prodotto risultati, si sarebbe dato ugualmente luogo, con decorrenza dal

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1° marzo 2009, al riconoscimento di un “Elemento Retributivo di Professionalità” (ERP) per una serie di figure tassative da individuare nell’ambito delle professionalità operaie di 3° livello, e soprattutto, ciò che più rileva in questa sede, alla trasformazione di quello che all’epoca costituiva il 5° livello superiore in una specifica categoria professionale a sé stante, aperta, oltre che agli impiegati, anche agli operai ed agli intermedi, e definita con apposita declaratoria e relativi profili professionali.

A proposito di quest’ultima clausola, si rende infatti necessario rammentare, quale premessa, che nonostante il livello 5°S apparisse nelle “tabelle salariali” del CCNL per l’industria metalmeccanica, fino alla versione convenuta all’atto del rinnovo nel gennaio 2008, come una categoria professionale autonoma, assimilabile alle altre categorie di cui si componeva la classificazione dei lavoratori, in realtà lo stesso era riconducibile ad uno specifico livello retributivo, più che di vero inquadramento, destinato al personale impiegatizio con funzioni di coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di un importante reparto, lavorazione o ufficio. Ed invero, Federmeccanica e le OO.SS. nazionali di settore si davano espressamente atto, in una apposita Nota a verbale, che l’inserimento dei lavoratori nel 5° livello Super era del tutto estraneo alla loro volontà di configurare detto livello come una categoria a sé stante ed intermedia tra la 5a e la 6a.

Tuttavia, l’esigenza di innovare il contenuto delle mansioni e le forme di organizzazione del lavoro per rispondere velocemente alla continua evoluzione tecnologica e ai nuovi scenari competitivi internazionali, ha condotto le parti sociali a riconsiderare la suddetta volontà. Così, nella dichiarazione contenuta nel CCNL del 2008, si è appunto convenuto sulla costituzione, dal 1° marzo 2009, della 5a S come una nuova categoria di inquadramento a tutti gli effetti, in cui far confluire le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) gli operai ai quali era stato riconosciuto l’elemento retributivo di professionalità cd. 5a ERP in quanto in possesso dei relativi

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requisiti professionali indicati dal CCNL nell’ambito tassativo di determinati profili (v. nota 5);

b) gli intermedi, e cioè quei lavoratori con qualifica di intermedio che “guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione”; c) gli impiegati precedentemente inquadrati nel livello superiore

della 5a categoria, e cioè quei lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del 5° livello(11), “svolgono coordinamento e controllo di attività

tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”.

Nel solco di quanto fin qui detto, si inserisce l’Accordo quadro siglato in data 23 febbraio 2009 tra Finmeccanica S.p.A. e le Segreterie Nazionali di FIM, FIOM e UILM, con cui le Parti, verificato che l’Intesa sul nuovo inquadramento contrattuale non era stata raggiunta nei tempi concordati, avevano inteso dare esecuzione alla predetta dichiarazione impegnativa, riconoscendo la 5a categoria Superiore quale livello di inquadramento autonomo al pari degli altri previsti dalla classificazione unica, in cui fare confluire gli operai della ex 5a categoria ERP.

In modo particolare, si era espressamente convenuto che i lavoratori operai delle Aziende appartenenti al Gruppo Finmeccanica inquadrati nella 5a categoria ed ai quali era stato riconosciuto l’Elemento Retributivo di Professionalità (ERP), ivi inclusi gli operai provenienti dalla 6a categoria delle ex aziende Intersind, venissero riclassificati, a decorrere dal 1° marzo 2009, con conseguente applicazione del relativo trattamento economico, nella nuova categoria

      

(11) Soddisfano le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del 5° livello,

i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza. 

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5a Super, previa verifica della corrispondenza tra la professionalità dagli stessi acquisita e quella richiesta dalla declaratoria prevista per detta categoria.

Questo passaggio categoriale ha però comportato la decadenza degli elementi retributivi aggiuntivi legati alla professionalità precedentemente riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nella misura in cui gli stessi sono stati compensati dal nuovo trattamento di 5a categoria Super. Su quest’ultimo punto, infatti, l’Intesa del 23 febbraio 2009 così recitava: “contestualmente all’inquadramento in 5a S le Aziende del Gruppo attribuiranno a ciascun interessato, fino a concorrenza della retribuzione di fatto da ciascuno precedentemente percepita, un emolumento economico a titolo di elemento aggiuntivo di professionalità”. In pratica, secondo tale disposizione, dal 1° marzo 2009 gli emolumenti di professionalità in precedenza previsti dalla disciplina collettiva (di categoria e/o decentrata) per gli operai della 5a categoria ex ERP avrebbero dovuto continuare ad essere erogati soltanto per la quota parte che non trovava capienza nell’incremento retributivo derivante dal reinserimento degli stessi operai nel nuovo 5° livello Super di inquadramento, di modo da garantire il mantenimento del trattamento economico precedente.

Un esempio concreto può forse aiutare a meglio comprendere gli effetti concreti dei cambiamenti sopra descritti a livello aziendale, e soprattutto sulla struttura retributiva di un operaio inquadrato o reinquadrato nella nuova categoria 5a Super a decorrere dal 1° marzo 2009, nonché, al tempo stesso, le analisi di costo che le aziende del Gruppo Finmeccanica hanno dovuto effettuare, in applicazione del summenzionato Accordo quadro del 23 febbraio 2009, per allineare le proprie politiche aziendali di valorizzazione della professionalità ai cambiamenti intervenuti nel sistema classificatorio contrattuale.

Orbene, in AgustaWestland, l’istituzione del nuovo 5° livello Super in cui è confluito il previgente 5° livello ERP ha determinato per i lavoratori interessati un incremento della propria retribuzione mensile pari a 105,52 euro, come meglio specificato nella tabella sottostante.

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DELTA RETRIBUTIVO PER PASSAGGIO DI CATEGORIA