• Non ci sono risultati.

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità del 1972

Capitolo 3. Le Dolomiti

3.1 Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità del 1972

Le Dolomiti sono state inserite nella Lista della Convenzione 1972 sulla

Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità51 nel 2009. La Convenzione ha come oggetto beni situati

all’interno del territorio degli Stati aderenti ad essa; detti beni sono identificabili nelle categorie definite dagli articoli 1 e 2.

Beni inerenti al patrimonio culturale all’art.1:

 i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere

51 La Convenzione:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACahUKEwiW1 LP9no_IAhVBPxoKHTV2A7k&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.beniculturali.it%2FgetFile.php%3Fid%3D35&usg=AFQj CNGrvwY4naboBSkIXx5IVFFARLi1yg&bvm=bv.103627116,bs.2,d.bGQ

50

archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,

 gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,

 i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico52.

La revisione del 1992 della Convenzione, ha aggiunto alla categoria del patrimonio culturale i c.d. Paesaggi culturali in quanto «[…] testimonianza del “lavoro combinato della natura e dell’uomo» (Zagato 2011: 66). Le tre categorie identificate sono:

 giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, spesso associati a costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati intenzionalmente dall’uomo per ragioni estetiche;

 paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un’esigenza in origine sociale, economica, amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con l’ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reliquia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che conserva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell’evoluzione nel corso del tempo;

 paesaggio di tipo associativo, intesi come paesaggi in cui prevale, più che la presenza di tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali dell’elemento naturale53.

52- https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACahUKEwiW1 LP9no_IAhVBPxoKHTV2A7k&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.beniculturali.it%2FgetFile.php%3Fid%3D35&usg=AFQj CNGrvwY4naboBSkIXx5IVFFARLi1yg&bvm=bv.103627116,bs.2,d.bGQ 53-http://www.patrimoniounesco.it/UNESCO/patrimonio_unesco_criteri.htm

51

Beni considerati patrimonio naturale all’art.2:

– i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico,

– le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo,

– i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale54.

Lo Stato sceglie i beni da inserire nella Lista del Patrimonio mondiale i quali, per essere sottoposti a tutela «[…] devono avere un manifesto “valore eccezionale universale”, che li rende insostituibili, tali per cui il loro danneggiamento e la loro distruzione rappresenterebbe un’enorme perdita per l’umanità intera […]» (Zagato 2011: 66). La prima forma di tutela dev’essere dello Stato stesso, come precisato ai successivi articoli.

All’art. 5 le principali indicazioni riguardano: creare una politica generale in cui il patrimonio culturale e naturale assume rilevanza per la vita collettiva e integrare la protezione di questo patrimonio nella pianificazione generale; organizzare sul loro territorio servizi adeguati di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche per intervenire sul patrimonio in caso di minacce.

All’art. 6, gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a: riconoscere il valore del bene come patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare ed astenersi da qualsiasi atto che possa avere conseguenze dannose per il bene tutelato.

54-

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACahUKEwiW1 LP9no_IAhVBPxoKHTV2A7k&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.beniculturali.it%2FgetFile.php%3Fid%3D35&usg=AFQj CNGrvwY4naboBSkIXx5IVFFARLi1yg&bvm=bv.103627116,bs.2,d.bGQ

52

All’art. 27 gli Stati parte, con la presente Convenzione, assumono l’obbligo di diffondere programmi d’informazione e educazione per consolidare l’attaccamento dei popoli al patrimonio tutelato e per aumentare l’informazione sulle minacce.

A livello internazionale, gli Stati hanno l’obbligo di stendere e inviare – al Comitato Intergovernativo - dei rapporti55 periodici relativi alla

situazione del bene e alle azioni e disposizioni normative e regolamentari assunte per la piena applicazione della Convenzione. Dal momento che «il controllo del corretto adempimento degli obblighi imposti agli Stati parte dalla Convenzione incombe in primo luogo, come si è visto, sugli Stati stessi» (Zagato 2011: 76), è stata aggiunta una nuova procedura di controllo che consiste nella stesura di una relazione scientifica – da redigere ogni cinque anni - che documenti lo stato di conservazione del bene. Nel caso in cui uno Stato parte non rispetti queste direttive e manchi agli obblighi della Convenzione, il bene potrebbe essere soggetto alla procedura di cancellazione dalla Lista del Patrimonio Mondiale; ciò avviene se il bene è irrimediabilmente compromesso e non risponda più a “valore universale”.

I beni vengono iscritti in una Tentative List da parte degli Stati, con allegato un dossier contenente

[…] l’identificazione del bene in questione, la sua descrizione e il suo stato di conservazione, i motivi che giustificano la sua inclusione nella Lista, il piano di gestione e conservazione focalizzato sul bene, l’identificazione delle autorità responsabili del bene e ogni altra documentazione che possa essere utile alla conoscenza del bene (ibidem: 70).

Le candidature vengono sottoposte al Comitato, valutate dal Segretario, per poi trasmetterle alle Organizzazioni Sussidiarie le quali stendono una raccomandazione in cui chiedono di confermare o

55 «Nello stilare i loro rapporti, gli Stati possono chiedere l’assistenza delle Organizzazioni Sussidiarie» (Zagato 2011:

53

negare56 l’iscrizione del bene al Comitato, quest’ultimo prende la

decisione finale.

Per far sì che un bene venga inserito nella Lista del Patrimonio

Mondiale, deve rispondere a dei criteri di valutazione, fissati nelle

Linee Guida Operative, dal Comitato ai sensi dell’art.11 par.5.

I criteri sono elencati nell’art. 77 delle Operational Guidelines della Convenzione:

Figura 1 - Criteri dettati dalle Linee Guida per l’iscrizione di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale57

56 Nel caso in cui una candidatura venga respinta, il bene in oggetto non potrà più essere incluso in una Tentative List. 57-

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAGahUKEwjW wZfVuY_IAhVM7BQKHTKhCxA&url=http%3A%2F%2Fwww.reterurale.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAttachment.

54

Nella Convenzione è presente una seconda Lista, la Lista del

Patrimonio mondiale in pericolo, nella quale possono essere inseriti

solo i beni già presenti nella prima Lista, i quali rischiano di essere compromessi, danneggiati o estinti.

La Convenzione inoltre, istituisce un Fondo per la protezione del

patrimonio mondiale, culturale e naturale, ai sensi degli artt. 15, 16, 17

e 18. Questo Fondo è «[…] alimentato dai contributi volontari e obbligatori degli Stati parte della Convenzione, dai versamenti, doni o legati effettuati da altri Stati, dalle organizzazioni del sistema dell’Onu, dagli interessi maturati dallo stesso Fondo, […] e da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo» (Zagato 2011: 74); è inoltre prevista una misura sanzionatoria agli Stati parte che si dimostrano restii nel versare i proprio contributi (art.16 par.5).

3.2 Convenzione europea sul paesaggio del 2000

La Convenzione europea sul paesaggio58, varata a Firenze nel 2000 - ed

entrata in vigore nel 2004 - ha l’obiettivo di proteggere, gestire e pianificare i paesaggi europei e di favorire la cooperazioni tra gli Stati sul tema. Costituisce il primo strumento giuridico relativo in maniera specifica al paesaggio europeo in cui viene data un’adeguata definizione di paesaggio, nei suoi aspetti ambientali e culturali. Il concetto di paesaggio viene infatti considerato in molteplici sfaccettature:

• Paesaggio come patrimonio comune, culturale e naturale, dei popoli europei in quanto bene collettivo condiviso dalle popolazioni europee;

php%2FL%2FIT%2FD%2F5%25252F0%25252F1%25252FD.21f9a04ccc70eaa31786%2FP%2FBLOB%253AID%253D1056 3&usg=AFQjCNEpGarFmzodBI_YoEs7FMd6lHr5qQ&bvm=bv.103388427,d.bGg

55

• Paesaggio come “quadro di vita” per i cittadini europei che hanno il diritto di vivere in un paesaggio di qualità;

• Paesaggio come risorsa.

La Convenzione stabilisce un approccio alla conservazione, riconoscendo l’importanza della qualità e della diversità dei paesaggi europei, che costituiscono una risorsa comune fondamentale e alla cui tutela e salvaguardia, oltre che pianificazione e gestione, devono concorrere e cooperare le diverse comunità (oltre che gli Stati parte). All’art.1, lett.a) troviamo la definizione: «"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»59; all’art.2 è spiegato il campo

d’applicazione: «[…] la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati»60.

La convenzione quindi tratta il paesaggio in una dimensione piuttosto soggettiva, privandosi di ogni profilo elitario, in confronto al concetto olistico di totalità e globalità. Rispetto alla Convenzione 1972 UNESCO, c’è un superamento del mero criterio estetizzante dato al paesaggio in quanto patrimonio naturale, privo di una visione culturale (presente invece nello strumento europeo). Gli obblighi a livello nazionale – ma anche regionale e locale - da parte degli Stati membri sono:

 Garantire una “politica del paesaggio” (con riferimento all’art.1, lett.

b)) basata sulla salvaguardia e definendo i principi generali cui devono

59-http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf 60 ibidem

56

ispirarsi le autorità competenti nella pianificazione e gestione del paesaggio;

Assumersi gli impegni (art.5, lett. a) e c)) basati sul riconoscimento dell’importanza attribuita al paesaggio in quanto sfondo di vita sociale delle diverse identità e delle diverse espressioni culturali e naturali dei popoli europei «[…] all’obbligo di stabilire ed applicare politiche del paesaggio, non solo a livello nazionale ma anche regionale e locale» (Zagato 2011: 83), con partecipazione e coinvolgimento da parte di autorità (locali e regionali), del pubblico locale e degli altri soggetti locali;

 Avvalersi di specifiche misure (art.6) per incrementare: - la sensibilizzazione;

- la formazione di esperti e specialisti;

- la diffusione dei valori connessi al paesaggio e la sua salvaguardia e gestione attraverso l’educazione scolastica.

Inoltre, assumono rilievo le misure di individuazione e valutazione dei paesaggi, che consistono nella stima delle modificazioni del paesaggio e dall’analisi dei valori specifici attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

Gli obblighi a livello internazionale si basano sulla cooperazione tra Stati membri: per garantire una miglior salvaguardia del paesaggio, per assistenza reciproca, per favorire gli scambi di informazioni e di specialisti del paesaggio e per incoraggiare la cooperazione stessa. «La Convenzione europea del paesaggio, priva di un autonomo apparato istituzionale61 e della possibilità di fare ricorso a sanzioni

negative, è dotata di una unica misura positiva: il premio del paesaggio» (Zagato 2011: 84). Il Premio del paesaggio del Consiglio

61 Come spiega il professor Lauso Zagato nel suo testo: «Il progetto iniziale prevedeva l’istituzione di un organo ad hoc,

il Comitato europeo del paesaggio, incaricato dell’applicazione della Convenzione: tra i suoi compiti sarebbero rientrati l’elaborazione di linee guida, la predisposizione di programmi di sensibilizzazione, la formulazione di raccomandazioni agli Stati parte, ma soprattutto l’allestimento di una Lista dei paesaggi di interesse europeo e l’assegnazione della Etichetta paesaggistica europea» (2011: 84). Purtroppo tale proposta fu scartata affidando l’applicazione della Convenzione al Comitato del patrimonio culturale, assimilato dal 2008 al Comitato guida per il patrimonio culturale e il paesaggio.

57

d'Europa viene assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che dimostrano di aver attuato una politica e assunte decisioni e provvedimenti finalizzati alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, impegnandosi a renderli durevoli (art.11).

Questo premio non consiste in una somma di denaro bensì in un diploma, ossia, un riconoscimento – assegnato ogni due anni - che ha importanti implicazioni e ricadute sull’immagine per la collettività, le istituzioni e le ONG che possono beneficiarne (Zagato 2011: 84). La Convenzione non è dotata di un Fondo proprio.

L’importanza di questo strumento si basa sul binomio paesaggio e cultura in relazione, il quale rappresenta una nuova sensibilità – a livello europeo - sul paesaggio naturale antropizzato inserito nel patrimonio culturale.