Capitolo 2. Minoranza linguistica
2.3 Le minoranze linguistiche in Italia e la Legge 482/99
Lo Stato Italiano stima circa 2,5 milioni di abitanti, di cui il 4% della popolazione è riconosciuta appartenente a minoranze (AAVV 2015):
Soprattutto a partire dagli anni Novanta, sono andati […] moltiplicandosi gli interventi legislativi statali e regionali in materia linguistica, nel tentativo di dare piena attuazione all’art.6 Cost36. Favorite da un’ampia cornice di strumenti
internazionali di hard e soft law e da giurisprudenza costituzionale incline a considerare la tutela delle minoranze non come materia a sé, ma come principio in grado di indirizzare e limitare l’intera legislazione nazionale, molte regioni hanno iniziato ad adottare leggi a salvaguardia del
proprio patrimonio linguistico (lingue e dialetti),
considerandolo parte integrante del patrimonio culturale regionale (Giampieretti 2011: 150-151).
Come già sottolineato, anche l’art.6 Cost. sembra limitare il pluralismo linguistico alle minoranze tutelate in quanto tali, senza specificare il peso della lingua nella definizione di minoranza. Le azioni dello Stato italiano sono state di tutela nei confronti delle regioni, concedendo loro lo status di Regione a Statuto Speciale37 e la tutela di minoranza
linguistica. «Basti pensare che la tutela di minoranza francofona della Valle d’Aosta, in buona misura, anticipa la stessa Costituzione, e quella della minoranza di lingua tedesca dell’Alto Adige38, come quella della
minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia39, si basano su accordi di
diritto internazionale» (Istituto Ladin de la Dolomites 2007: 4). Tendenzialmente l’aumento delle norme […] porta inevitabilmente ad un’espansione dei soggetti che ne beneficiano. Questa tendenza è chiaramente percepibile in
36 «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»
(http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/Costituzione.pdf).
37 Lo status di Statuto Speciale è previsto dall’art. 116 della Costituzione, in relazione a vicende storiche post belliche
dal 1948.
38 L’art.2 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige dice: «Nella Regione è riconosciuta la parità di diritti ai
cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali» (http://www.regione.taa.it/normativa/statuto_speciale.pdf).
39 L’art.3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia-Giulia dice: «Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di
trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali»
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tema di minoranza. Nessuno strumento internazionale definisce le minoranze, mentre sono molte le norme nazionali che lo fanno […] e spesso in chiave restrittiva (Palermo 2009: 126).
Un esempio palese è la legge italiana 482/99 Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche dove, nell’art.2 recita:
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo40.
Detto strumento nazionale, «[…] che sancisce il riconoscimento di ben dodici comunità, facendo dell’Italia uno degli Stati europei con il maggior numero di minoranze riconosciute» (AAVV 2015: 47), fa riferimento ai principi della Convenzione-quadro del 1995 e soprattutto della Carta europea del 1992. Questi strumenti, come sopra richiamato, oltre che rendere espliciti gli obblighi internazionali, sottolineano:
1. la ricchezza culturale che deriva dalla presenza delle lingue minoritarie e regionali;
2. il nesso intercorrente tra ambiente territoriale e lingua;
3. la necessità di affermare misure efficaci per la salvaguardia e la valorizzazione;
4. la promozione della cooperazione transfrontaliera.
La lingua minoritaria dev’essere presente nella vita pubblica oltreché in quella privata, dev’essere insegnata a scuola41, utilizzata nelle
Amministrazioni, nella toponomastica, in risoluzione dell’onomastica (per eventuali limitazioni o imposizioni subite), l’accesso ai media
40-http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482!vig
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radiotelevisivi42, con la finalità di garantire la piena espressione ai
membri dei gruppi linguistici minoritari; questi obblighi positivi sono ripresi negli artt. 4,7,10,11 e 12 della Legge 482/99.
Prendendo in analisi il caso della minoranza linguistica ladina, R. Chiarelli afferma che:
Si è messa in luce la “scarsa rilevanza pratica e ricostruttiva” dell’inclusione delle comunità linguistiche tra le “formazioni sociali”, non solo in ragione delle differenti forme di trattamento previste per le formazioni sociali stesse, ma anche per l’assenza di un trattamento uniforme nei confronti delle minoranze linguistiche, che sembra persistere, anche per la complessa ed articolata distribuzione delle competenze in materia linguistica tra Stato, Regioni, province autonome e poteri locali, nonostante la predisposizione di uno statuto generale delle minoranze linguistiche ad opera della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Chiarelli 2010: 398).
Gli strumenti precedenti alla legge 482/99, sono alcuni Statuti regionali in cui si riconoscono i gruppi minoritari storicamente radicati. «Tra questi lo Statuto della Regione Veneto43, che all’art.2 fa
espressamente riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle proprie comunità» (Istituto Ladin de la Dolomites 2007: 33); anche lo Statuto della Provincia di Belluno44 nell’art.1
definisce l’identità e la fisionomia istituzionale della Provincia, per le sue caratteristiche di area montana – con riferimento all’alto valore paesaggistico e culturale delle Dolomiti - e transfrontaliera, considerando la presenza di consistenti minoranze linguistiche storiche delle quali assume l’impegno di tutela, promozione e valorizzazione delle minoranze stesse come patrimonio storico e culturale. Entrambi gli Statuti parlano di tutela e promozione delle
42 Questa indicazione è stata accolta da ben poche Regioni. La Regione con il più alto grado di tutela è il Trentino-Alto
Adige «[…] che riserva particolare attenzione “alla diffusione di programmi radiotelevisivi in lingua italiana, tedesca e ladina” […]» (Salerno 2009: 216, nota 52).
43-http://www.regione.veneto.it/web/guest/statuto-della-regione-veneto 44-http://belluno.nqcontent.it/media/allegati/pagine/Statuto.pdf
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minoranze ma senza enunciare quali esse siano. Altri due strumenti a livello regionale sono:
L.R. Veneto n.60 del 1983, Provvidenze a favore delle iniziative per
la valorizzazione della cultura ladina45, emanata allo scopo di
tutelare la sopravvivenza e lo sviluppo della lingua e della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo di Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto. Detta legge venne abrogata e sostituita dalla legge riportata a seguire.
L.R. Veneto n.73 del 1994, Promozione delle minoranze etniche e
linguistiche del Veneto46, abrogando a legge sopra riportata dove,
(per quanto riguarda le Finalità) la Regione si impegna nella promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico- culturale delle comunità a sostegno di iniziative volte a garantire conservazione, recupero e sviluppo.
Tornando alla Legge 482/99, l’art.16 prevede che le regioni e province provvedano la creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche considerate dalla presente legge, ovvero la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti. Grazie a questa disposizione è nato l’Istituto Ladin de la Dolomites47, ente non
lucrativo la cui mission è: «[…] la promozione e la valorizzazione della parlata e della cultura ladina che contraddistinguono l’identità delle popolazioni storicamente stanziate nelle vallate dolomitiche dell’alta provincia di Belluno» (Istituto Ladin de la Dolomites 2007: 1).
Presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, nell’agosto 1999 è stato istituito un ufficio che si occupa delle problematiche delle minoranze linguistiche: l’Ufficio è diventato punto di riferimento e d’incontro delle unioni ladine della Provincia di Belluno e la sua attività è volta anche agli
45-http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_storico/1983/83lr0060.html 46-https://ospcom.files.wordpress.com/2011/11/tbr4.pdf
47 Già nella L.R. Veneto 73/94, all’art.6 «La Regione favorisce la costituzione di un istituto Regionale di Cultura Ladina,
tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati» (https://ospcom.files.wordpress.com/2011/11/tbr4.pdf); è stato ufficialmente costituito nel 2003.
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scambi con le minoranze linguistiche residenti nelle province contermini, Friuli-Venezia Giulia e del Trentino Alto-Adige (Istituto Ladin de la Dolomites 2007: 6).
«Questa legge preferisce il criterio del principio territoriale a quello personale, pertanto le persone appartengono a una minoranza solamente se residenti in un territorio riconosciuto dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati» (AAVV 2015: 47); in adempimento della Legge 482/99, con la delibera del Consiglio Provinciale di Belluno n. 30/244 del 2001 sono stati designati i Comuni dell’area territoriale bellunese di minoranza ladina (e germanofona), definendo un totale di 39 Comuni del Cadore, Agordo e Zoldo. I “Ladini originari” o “Ladini ex Asburgici”, hanno però preferito dissociarsi dal neonato Istituto, costituendone uno proprio denominato l’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”48, di cui fanno parte i Comuni di Colle
Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo di Col di Lana, Rocca Pietore. Al fine di sensibilizzare la popolazione ladina ad una presa di coscienza della lingua in quanto minoranza, ma anche al territorio dolomitico, sono nate delle società cooperative49 con lo scopo di «[…]
rafforzare l’identità di una minoranza mediante la creazione di iniziative imprenditoriali che perseguano sia i principi mutualistici a sostegno dei soci, sia l’intento di valorizzare la comunità e il territorio» (AAVV 2015: 102).