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Le innovazioni apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, recante

<< misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di

riduzione controllata della popolazione carceraria>> , approvato

definitivamente dal senato in data 19 febbraio 2014, e convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10, si concentrano su alcune linee direttrici volte, per un verso a limitare il flusso in entrata, e per altro verso, favorendo l’uscita dalle carceri; una manovra che comporterebbe, secondo le stime del ministero della giustizia, una riduzione della popolazione detenuta di tremila unità circa, similmente al numero di detenuti che hanno già lasciato le carceri, in virtù dell’entrata in vigore del c.d. decreto svuotacarceri45 .

Il nuovo decreto legge nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il cronico problema del sovraffollamento carcerario nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività.

L’onere di procedere, ed in fretta, perviene dalla sentenza Torreggiani c. Italia, nella quale la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con il meccanismo della sentenza pilota, avendo accertato in capo allo stato italiano, una violazione

                                                                                                                         

dell’ art.3 CEDU a causa del carattere strutturale e sistemico della situazione di sovraffollamento carcerario, ha, da un lato sospeso tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto la violazione patìta; dall’altro lato, ha concesso all’Italia un termine di un anno, dal passaggio in giudicato della sentenza, entro cui adottare le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.

Come sottolineato del presidente Napolitano, nel messaggio alle camere, dello scorso ottobre, l’intervento in materia penitenziaria, costituisce non solo un imperativo morale, in considerazione del degrado in cui vengono costretti migliaia di uomini all’interno degli istituti penitenziari, ma anche un obbligo costituzionale, che deriva dall’art. 117 Cost., in virtù del quale lo stato deve esercitare la potestà legislativa nel rispetto degli obblighi internazionali, e dagli artt. 3 e 27 co.3°, che impongono una tutela inderogabile della dignità dell’uomo, anche , e soprattutto aggiungerei, quando egli è sia privato della libertà personale. Secondo il presidente della repubblica, è un atto politicamente necessario, per la condizione umiliante che il nostro paese verrebbe altrimenti ad assumere sul piano internazionale, ed un atto quanto mai opportuno, in considerazione dei costi che altrimenti si dovrebbero affrontare, se si considerano i tremila ricorsi ora congelati dalla Corte Europea in aggiunta ai migliaia di nuovi ricorsi che verrebbero presentati, e alla

condanna plurima che comporterebbe indennizzi46 a cui sarebbe difficile far fronte.47

Passando all’analisi del testo del decreto 146 del 2013, ed in particolare, in tema di liberazione anticipata, si prevede all’art 4, che << per un periodo di

due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data 1° gennaio 2010. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975,n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile dai comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati

                                                                                                                         

46  Si  consideri  che  ,  nel  caso  Torreggiani  ed  altri,  ogni  ricorrente  ha  ricevuto  una  somma  tra  i  10  000  e  

i  20  000  euro,  a  seconda  della  durata  della  violazione  subìta.  

47   Vedi   il   messaggio   alle   camere   del   presidente   Napolitano   sulle   condizioni   delle   carceri   italiane,   9  

ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative>>.

Si introduce così una liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria in favore del condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Peraltro, in sede di conversione48, la camera ha emendato il testo, prevedendo l’esclusione in toto, rispetto al testo originario, del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale che comportano i divieti di cui all’art 4 bis O.P.. Per questi ultimi, quindi, continuerà ad operare l’istituto della liberazione anticipata ordinaria.

La decretazione d’urgenza, si connota per un carattere doppiamente eccezionale, sia sotto il profilo temporale, data la limitata efficacia di due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, sia sotto il profilo della retroattività, prendendo come dies a quo il 1° gennaio 2010. A coloro che abbiano già usufruito della misura ordinaria, verrà applicato, con provvedimento che non lascia alcun margine di discrezionalità da parte del magistrato di sorveglianza, la differenza di trenta giorni in ragione di ogni semestre di pena espiata già

                                                                                                                         

48   In   sede   di   conversione   tale   misura   è   stata   fortemente   osteggiata   da   alcune   forze   politiche   che  

hanno  accusato  il  governo  di  aver  introdotto,  in  maniera  surrettizia,  una  sorta  di  indulto  mascherato.   Vedi  A.  Della  bella.  F.  Viganò,  convertito  il  d.l.  146/2013  sull’emergenza  delle  carceri:  il  nodo  dell’art.  

positivamente valutato ai fini della concessione del beneficio nella “versione standard”.

Il maggior sconto di pena, secondo i dati del ministero della giustizia, porterà beneficio a circa 1500 detenuti, chiaramente in misura diversa a seconda del proprio exursus carcerario: il beneficio infatti apporterà effetti proporzionalmente significativi in favore dei condannati a pene di maggiore durata.4950

                                                                                                                         

49  Cfr.  F.Fiorentin,  Con  il  nuovo  svuota  carceri  3mila  detenuti  in  meno  e  braccialetto  elettronico  esteso   ai  non  domiciliari,  in  guida  al  diritto,  il  sole-­‐24  ore,  n°  3,  11  gennaio  2014,  pag.  18.  

CAPITOLO II