2 struttura e finalità della legge 21 febbraio 2014, n
3. La liberazione anticipata speciale
I d.l. n. 146/2013 introduce, all’art. 4 , l’istituto della liberazione anticipata speciale, una previsione straordinaria e temporanea, destinata ai soggetti detenuti in carcere tra il 1o gennaio 2010 ed il 24 dicembre 2015.
In particolare, l’art. 4 del decreto, prevede due fattispecie diverse: il 1° comma prevede la possibilità di aumentare il numero di giorni detraibili ogni semestre fino a settantacinque a partire dal momento di entrata in vigore dello stesso decreto fino al 31 dicembre 2015. Trattasi quindi di una fattispecie temporanea ed eccezionale il cui ambito di applicazione è proiettato verso il futuro; mentre il 2° comma dell’articolo in commento prevede una seconda fattispecie caratterizzata da retroattività, che consente a chi si trovi in carcere alla data del
178 Cfr. Il Senato approva: il d.l. Svuotacarceri è legge, in www.dirittoegiustizia.it
179 In particolare il provvedimento introduce una nuova ed autonoma ipotesi di reato per il piccolo
spaccio; nuove misure volte a potenziare la misura alternativa dell’espulsione; amplia le possibilità di accesso all’affidamento in prova; stabilizza la misura, precedentemente introdotta in via emergenziale, dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi; utilizzando procedure di controllo mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, sia nelle ipotesi di arresti domiciliari, sia in quelle di detenzione domiciliare (il riferimento è al cd. Braccialetto elettronico).
Al fine, inoltre, di rafforzare la tutela giurisdizionale: viene creata la figura del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, presso il Ministero della Giustizia; vengono introdotte modifiche al cd. Reclamo generico, ma soprattutto, viene introdotto il cd. Reclamo giurisdizionale all’art. 69 comma 6°, esperibile sia con riguardo alla materia disciplinare, sia con riguardo alla inosservanza, da parte dell’amministrazione delle disposizioni del codice di ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione, da cui derivi un attuale e grave pregiudizio al detenuto in ordine all’esercizio dei diritti179.
1 gennaio 2010 e abbia già usufruito dell’abbuono ai fini della liberazione anticipata ordinaria, di ottenere lo sconto di ulteriori trenta giorni.
Con il riferimento del biennio appena iniziato, la valutazione dovrà essere operata autonomamente per ciascun semestre, secondo il presupposto individuato dall’art. 54 O.P., ovverosia l’aver dato prova della positiva partecipazione all’opera di rieducazione; per quanto riguarda, invece, i semestri precedenti, fino al 1° gennaio 2010, gli ulteriori trenta giorni, per arrivare ai settantacinque, non saranno riconosciuti automaticamente, ma, come conferma la Dott.ssa Adriana Buono, magistrato di sorveglianza a Napoli, saranno oggetto di un ulteriore giudizio da parte del giudice di sorveglianza, relativamente alla condotta del condannato che, abbia continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione; a tal fine sarà necessaria una richiesta di integrazione.
Il comma 5° dell’art.4, esclude l’applicazione della detrazione dei settantacinque giorni ai condannati ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. A ciò si è aggiunta, in sede di modifica, l’esclusione per i condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio, o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10 c.p.p180.
Il testo del decreto legge dava la possibilità di applicare le fattispecie di cui al 1° e 2° comma art. 4 anche ai condannati pe i delitti di cui all’art. 4 bis O.P.181, sulla base di un presupposto rafforzato, che richiamava quello previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale. La previsione è stata tuttavia abrogata in sede di conversione dalla camera, giustificando l’esclusione con il particolare allarme sociale che destano tali soggetti182.
Sgomberando il campo da critiche di poco conto, come quelle che denunciano una connotazione spiccatamente clemenziale della liberazione anticipata speciale, occorre andare a vedere gli elementi di maggior rilievo.
Un aspetto sicuramente da sottolineare nella nuova disciplina è il suo carattere retroattivo, finalizzato ad accrescerne la portata deflattiva; da notare che il limite temporale coincide sostanzialmente con la dichiarazione, da parte del d.P.C.M. del 13 gennaio 2010, dello stato di emergenza carceraria nell’ordinamento italiano.
Ciò comporterà uno sconto di otto mesi complessivi di pena detentiva, ed una conseguente rimessione in libertà di coloro che abbiano residui di pena uguali od inferiori ai predetti mesi; tale effetto dovrebbe riguardare, secondo le stime del Ministero della Giustizia, circa millesettecento condannati183.
181 L’art. 4 d.l. 146/2013, al comma 4°, soppresso in sede di conversione, testualmente recitava: <<Ai condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.>>.
182 Vedi infra, pag. 147.
183 Cfr. A.Della Bella, Un nuovo decreto-‐legge sull’emergenza carceri: un secondo passo, non ancora
Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto, si cerca di dare una spiegazione all’effetto retroattivo, si legge in tale documento:<<la
modifica si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e , più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essere trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura, la cui adozione è indispensabile ai fini dell’adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza Torreggiani c/Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1° gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva>>, e
data in cui è stata emessa la prima sentenza di condanna in sede CEDU.
Alla linearità della situazione offerta dalla relazione, fanno da contraltare le non marginali perplessità in ordine al rispetto della parità del trattamento rispetto a chi sia stato ristretto, prima del gennaio 2010 , in condizioni analoghe a quelle verificate dalla Corte EDU nella sentenza Sulejmanovic c. Italia.
Un contrasto con l’art.3 Cost., è ravvisabile anche in relazione all’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova figura di liberazione anticipata per i soggetti che si trovino in detenzione domiciliare o in affidamento in prova. Parte della dottrina sottolinea come i parametri imposti dall’art. 3 Cost. non siano in questo caso rispettati.
Invero, il dettato costituzionale impone al legislatore di non operare scelte arbitrarie che discriminino i cittadini in situazioni uguali o assimilabili. Dal canto suo, la Consulta ha precisato come il legislatore possa disciplinare in modo eguale situazioni uguali , ed in modo diverso quelle differenti, sempre che non contrastino con logiche e razionali giustificazioni184. Nel caso di specie, il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato come detenzione domiciliare e affidamento in prova non siano misure alternative alla pena, ma pene esse stesse, semplicemente differenziate quanto a modalità di esecuzione. Quindi non deve operare una differenziazione tra espiazione della pena in carcere o fuori da esso, a meno che non ricorrano giustificazioni tale da renderla costituzionalmente legittima.
Questo orientamento dottrinale sottolinea proprio come non sia riscontrabile alcun fine per una tale disparita di trattamento, che si coglie soprattutto in quelle emblematiche situazioni in cui, a parità di periodo di esecuzione di pena da scontare, il soggetto detenuto in carcere finirebbe di scontare la pena molto tempo prima rispetto al condannato ammesso alla detenzione domiciliare, o all’affidamento in prova al servizio sociale185.
Una simile previsione, inoltre, potrebbe portare a risultati paradossali: si rischierebbe, infatti, di attribuire maggior sconto di pena a quei soggetti ristretti in carcere in quanto respinta l’istanza di misura alternativa, mancandone i presupposti relativi al profilo rieducativo, e non invece a coloro
184 Corte cost. sent. n.217/1972.
185 Vedi G.Dacquì, La liberazione anticipata speciale: principio di uguaglianza violato?, in
che hanno usufruito già della misura alternativa per cui hanno dimostrato qualcosa in più sul piano partecipativo, rispetto a quanto richiesto ai fini della liberazione anticipata.
D’altro canto, non manca chi giustifica l’esclusione, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, sulla base dell’assunto relativo al diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carceraria ed il riconoscimento di una più consistente detrazione di pena da scontare186.