• Non ci sono risultati.

2 struttura e finalità della legge 21 febbraio 2014, n

3. La liberazione anticipata speciale

I d.l. n. 146/2013 introduce, all’art. 4 , l’istituto della liberazione anticipata speciale, una previsione straordinaria e temporanea, destinata ai soggetti detenuti in carcere tra il 1o gennaio 2010 ed il 24 dicembre 2015.

In particolare, l’art. 4 del decreto, prevede due fattispecie diverse: il 1° comma prevede la possibilità di aumentare il numero di giorni detraibili ogni semestre fino a settantacinque a partire dal momento di entrata in vigore dello stesso decreto fino al 31 dicembre 2015. Trattasi quindi di una fattispecie temporanea ed eccezionale il cui ambito di applicazione è proiettato verso il futuro; mentre il 2° comma dell’articolo in commento prevede una seconda fattispecie caratterizzata da retroattività, che consente a chi si trovi in carcere alla data del

                                                                                                                         

178  Cfr.  Il  Senato  approva:  il  d.l.  Svuotacarceri  è  legge,  in    www.dirittoegiustizia.it  

179  In  particolare  il  provvedimento  introduce  una  nuova  ed  autonoma  ipotesi  di  reato  per  il  piccolo  

spaccio;  nuove  misure  volte  a  potenziare  la  misura  alternativa  dell’espulsione;  amplia  le  possibilità  di   accesso   all’affidamento   in   prova;   stabilizza   la   misura,   precedentemente   introdotta   in   via   emergenziale,  dell’esecuzione  presso  il  domicilio  delle  pene  detentive  non  superiori  ai  diciotto  mesi;   utilizzando   procedure   di   controllo   mediante   l’utilizzo   di   strumenti   elettronici,   sia   nelle   ipotesi   di   arresti   domiciliari,   sia   in   quelle   di   detenzione   domiciliare   (il   riferimento   è   al   cd.   Braccialetto   elettronico).  

Al  fine,  inoltre,  di  rafforzare  la  tutela  giurisdizionale:  viene  creata  la  figura  del  garante  nazionale  dei   diritti   delle   persone   detenute   o   private   della   libertà   personale,   presso   il   Ministero   della   Giustizia;   vengono   introdotte   modifiche   al   cd.   Reclamo   generico,   ma   soprattutto,   viene   introdotto   il   cd.   Reclamo  giurisdizionale  all’art.  69  comma  6°,  esperibile  sia  con  riguardo  alla  materia  disciplinare,  sia   con   riguardo   alla   inosservanza,   da   parte   dell’amministrazione   delle   disposizioni   del   codice   di   ordinamento  penitenziario  e  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,  da  cui  derivi  un  attuale  e  grave   pregiudizio  al  detenuto  in  ordine  all’esercizio  dei  diritti179.  

1 gennaio 2010 e abbia già usufruito dell’abbuono ai fini della liberazione anticipata ordinaria, di ottenere lo sconto di ulteriori trenta giorni.

Con il riferimento del biennio appena iniziato, la valutazione dovrà essere operata autonomamente per ciascun semestre, secondo il presupposto individuato dall’art. 54 O.P., ovverosia l’aver dato prova della positiva partecipazione all’opera di rieducazione; per quanto riguarda, invece, i semestri precedenti, fino al 1° gennaio 2010, gli ulteriori trenta giorni, per arrivare ai settantacinque, non saranno riconosciuti automaticamente, ma, come conferma la Dott.ssa Adriana Buono, magistrato di sorveglianza a Napoli, saranno oggetto di un ulteriore giudizio da parte del giudice di sorveglianza, relativamente alla condotta del condannato che, abbia continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione; a tal fine sarà necessaria una richiesta di integrazione.

Il comma 5° dell’art.4, esclude l’applicazione della detrazione dei settantacinque giorni ai condannati ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. A ciò si è aggiunta, in sede di modifica, l’esclusione per i condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio, o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10 c.p.p180.

                                                                                                                         

Il testo del decreto legge dava la possibilità di applicare le fattispecie di cui al 1° e 2° comma art. 4 anche ai condannati pe i delitti di cui all’art. 4 bis O.P.181, sulla base di un presupposto rafforzato, che richiamava quello previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale. La previsione è stata tuttavia abrogata in sede di conversione dalla camera, giustificando l’esclusione con il particolare allarme sociale che destano tali soggetti182.

Sgomberando il campo da critiche di poco conto, come quelle che denunciano una connotazione spiccatamente clemenziale della liberazione anticipata speciale, occorre andare a vedere gli elementi di maggior rilievo.

Un aspetto sicuramente da sottolineare nella nuova disciplina è il suo carattere retroattivo, finalizzato ad accrescerne la portata deflattiva; da notare che il limite temporale coincide sostanzialmente con la dichiarazione, da parte del d.P.C.M. del 13 gennaio 2010, dello stato di emergenza carceraria nell’ordinamento italiano.

Ciò comporterà uno sconto di otto mesi complessivi di pena detentiva, ed una conseguente rimessione in libertà di coloro che abbiano residui di pena uguali od inferiori ai predetti mesi; tale effetto dovrebbe riguardare, secondo le stime del Ministero della Giustizia, circa millesettecento condannati183.

                                                                                                                         

181  L’art.  4  d.l.  146/2013,  al  comma  4°,  soppresso  in  sede  di  conversione,  testualmente  recitava:  <<Ai   condannati  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all’art.  4  bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  la  liberazione   anticipata  può  essere  concessa  nella  misura  di  settantacinque  giorni,  a  norma  dei  commi  precedenti,   soltanto   nel   caso   in   cui   abbiano   dato   prova,   nel   periodo   di   detenzione,   di   un   concreto   recupero   sociale,  desumibile  da  comportamenti  rivelatori  del  positivo  evolversi  della  personalità.>>.  

182  Vedi  infra,  pag.  147.  

183  Cfr.  A.Della  Bella,  Un  nuovo  decreto-­‐legge  sull’emergenza  carceri:  un  secondo  passo,  non  ancora  

Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto, si cerca di dare una spiegazione all’effetto retroattivo, si legge in tale documento:<<la

modifica si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione dei diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e , più in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essere trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura, la cui adozione è indispensabile ai fini dell’adeguamento alle indicazioni della già menzionata sentenza Torreggiani c/Italia della Corte europea. Ed è questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1° gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva>>, e

data in cui è stata emessa la prima sentenza di condanna in sede CEDU.

Alla linearità della situazione offerta dalla relazione, fanno da contraltare le non marginali perplessità in ordine al rispetto della parità del trattamento rispetto a chi sia stato ristretto, prima del gennaio 2010 , in condizioni analoghe a quelle verificate dalla Corte EDU nella sentenza Sulejmanovic c. Italia.

Un contrasto con l’art.3 Cost., è ravvisabile anche in relazione all’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova figura di liberazione anticipata per i soggetti che si trovino in detenzione domiciliare o in affidamento in prova. Parte della dottrina sottolinea come i parametri imposti dall’art. 3 Cost. non siano in questo caso rispettati.

Invero, il dettato costituzionale impone al legislatore di non operare scelte arbitrarie che discriminino i cittadini in situazioni uguali o assimilabili. Dal canto suo, la Consulta ha precisato come il legislatore possa disciplinare in modo eguale situazioni uguali , ed in modo diverso quelle differenti, sempre che non contrastino con logiche e razionali giustificazioni184. Nel caso di specie, il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato come detenzione domiciliare e affidamento in prova non siano misure alternative alla pena, ma pene esse stesse, semplicemente differenziate quanto a modalità di esecuzione. Quindi non deve operare una differenziazione tra espiazione della pena in carcere o fuori da esso, a meno che non ricorrano giustificazioni tale da renderla costituzionalmente legittima.

Questo orientamento dottrinale sottolinea proprio come non sia riscontrabile alcun fine per una tale disparita di trattamento, che si coglie soprattutto in quelle emblematiche situazioni in cui, a parità di periodo di esecuzione di pena da scontare, il soggetto detenuto in carcere finirebbe di scontare la pena molto tempo prima rispetto al condannato ammesso alla detenzione domiciliare, o all’affidamento in prova al servizio sociale185.

Una simile previsione, inoltre, potrebbe portare a risultati paradossali: si rischierebbe, infatti, di attribuire maggior sconto di pena a quei soggetti ristretti in carcere in quanto respinta l’istanza di misura alternativa, mancandone i presupposti relativi al profilo rieducativo, e non invece a coloro

                                                                                                                         

184  Corte  cost.  sent.  n.217/1972.  

185   Vedi   G.Dacquì,   La   liberazione   anticipata   speciale:   principio   di   uguaglianza   violato?,   in  

che hanno usufruito già della misura alternativa per cui hanno dimostrato qualcosa in più sul piano partecipativo, rispetto a quanto richiesto ai fini della liberazione anticipata.

D’altro canto, non manca chi giustifica l’esclusione, con previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, sulla base dell’assunto relativo al diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carceraria ed il riconoscimento di una più consistente detrazione di pena da scontare186.