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La liberazione anticipata come mezzo del trattamento e non come misura alternativa alla detenzione

Analisi della fattispecie

1. Ratio e natura dell’istituto

1.1. La liberazione anticipata come mezzo del trattamento e non come misura alternativa alla detenzione

Per comprendere appieno la natura della misura della liberazione anticipata, si deve partire dal presupposto che sia tanto più difficile ottenere un impegno del condannato sul versante della rieducazione, quanto più si stabilisca a priori che tutto quello che avvenga dopo la condanna sia irrilevante o comunque inidoneo ad influire sulla pena inflitta. Ciò accade nel caso di un regime di pena rigida dove l’unico criterio indicatore da considerare è il fatto – reato di cui il reo è stato ritenuto responsabile. In questo senso, allora, se si vuole rieducare, si deve ragionare secondo la logica degli incentivi, quale quello della liberazione anticipata e delle misure alternative.54

La liberazione anticipata si pone, a differenza delle misure alternative, come mezzo del trattamento progressivo di portata risocializzante55.

Si riconosce così al condannato il potere di concorrere con il suo comportamento, a modellare la pena, nei contenuti e nella misura, al fine di ridurre il periodo di isolamento dalla comunità esterna. È da escludere che si tratti anch’essa una misura alternativa, quanto invece di un momento di passaggio verso il più ambìto ultimo stadio rappresentato dalla liberazione condizionale, dai permessi premio e dalla semilibertà.

                                                                                                                         

54  Cfr.  F.Dalla  Casa,  La  crisi  d’identità  delle  misure  alternative  tra  sbandamenti  legislativi,  esperimenti   di  <<diritto  pretorio>>  e  irrisolte  carenze  organizzative,  in  Cass.pen.  2002,  pag.  3728.  

La natura dell’istituto, è stata chiaramente indicata fin dalla relazione al disegno di legge che accompagnava il testo recante <<Ordinamento

penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile>>56. In detto

documento, si legge come la misura in esame, si collochi nella prospettiva di

“suscitare adesione e partecipazione dei soggetti all’azione rieducativa svolta nei loro confronti”.

Il regime conseguente alla liberazione anticipata, è un regime di libertà piena, senza condizioni, che non prevede esecuzione, al quale è consentito l’accesso senza necessità di adesione da parte del condannato. Ma vi è di più : investendo la misura un diritto inalienabile, essa deve essere concessa ed eseguita anche nei confronti del non richiedente, con l’unica eccezione, prevista dall’art. 89 7° co. Reg.es. per cui la dismissione del detenuto può essere rinviata solo in caso di grave infermità che impedisca l’intrasportabilità in un presidio ospedaliero. Il condannato, mentre può rifiutarsi di riacquistare limitate porzioni di libertà, non può rinunziare al ritorno in libertà anticipato, che non comporta obblighi.

La differenza fondamentale tra libertà anticipata e misure alternative, sta proprio nel carattere pieno ed incondizionato della prima, in antitesi rispetto alle seconde ove la limitatività della libertà personale, in luogo della privazione, comporta solo riacquisto di porzioni di libertà, che prevede obblighi di partecipazione.

                                                                                                                         

56  Vedi  retro  pag.1;  l’art.  123  era  parimenti  rubricato  <<  Liberazione  anticipata>>,  sostanzialmente  

La riduzione di pena, è priva di afflittività e di supervision57, cioè di

alternatività. Essa, realizza semplicemente il risultato di anticipazione non di alternazione dei modi di privazione della libertà.

Se si ritenesse la liberazione anticipata una misura alternativa alla pena, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui tutti i soggetti non ristretti in istituti penitenziari fruiscono di misura alternativa58 .

Un’altra argomentazione a sostegno della tesi che esclude la configurazione giuridica della liberazione anticipata come misura alternativa, si trova nell’esclusione della stessa dall’art. 4 bis O.P., rubricato << Divieto di

concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti>> .

La norma da ultimo citata, infatti, nell’elencare tutto ciò che non può essere concesso a determinati detenuti o internati, se non venga a sussistenza una collaborazione con la giustizia, mentre include le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclude espressamente la liberazione anticipata. Una previsione del genere non può essere giustificata se non partendo dall’assunto che essa non sia propriamente una misura alternativa, bensì un mezzo del trattamento che postula una partecipazione all’opera di rieducazione e, come tale, applicabile a tutti i detenuti; quello che conta, insomma, non è qui il tipo di reato commesso e la presenza o meno della

                                                                                                                         

57   Cfr.   Grasso,   misure   alternative   alla   detenzione,   in   G.   Vassalli   (a   cura   di),   dizionario   di   diritto   e   procedura  penale,  Milano  1986,    pag.  698.    

58   Vedi   M.   Canepa,   S.   Merlo,   Manuale   di   diritto   penitenziario,   le   norme,   gli   organi,   le   modalità   di  

collaborazione, bensì il comportamento del soggetto, in linea peraltro con lo spirito dell’esecuzione.

La dottrina e i giudici di merito sono concordi perciò nel ritenere anomala la collocazione dell’istituto tra le misure alternative.

Purtuttavia, è preoccupante riscontrare come, sia la giurisprudenza costituzionale, sia la giurisprudenza di legittimità, più volte abbiano ritenuto corretta la collocazione della liberazione anticipata all’interno del capo VI. È utile ripercorrere entrambi i ragionamenti: la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 gennaio 1992, ha sostenuto che la misura non si diversifica dalle altre alternative né quanto a struttura, in quanto si riferisce ad una pena che in parte viene espiata in stato di libertà in virtù delle detrazioni operate che si pongono come alternative alla detenzione; né quanto a finalità che, al pari della semilibertà e dell’affidamento in prova, sono la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento nella società; né basta a diversificare il carattere della premialità, giacché, se nel caso della liberazione anticipata questo è più spiccato, non si può nascondere che anche il riconoscimento delle altre misure si avvicina molto al premio.59 È chiara la confusione della Corte sul concetto di alternatività, intesa come facoltà di sostituire la pena con altra misura, e non come scelta di una misura limitativa in luogo di quella privativa della libertà.

                                                                                                                         

La Corte Costituzionale con sentenza 8 luglio 1993, n. 30660, ha dato una lettura dell’art. 4 bis O.P., tale per cui l’esclusione della liberazione anticipata dal regime dei divieti di accesso ai benefici penitenziari, in realtà non sia altro che l’eccezione che conferma la regola della stessa come misura alternativa; che bisogno altrimenti vi sarebbe stato di specificare l’esclusione se la reductio di pena non fosse una misura alternativa?.

2. La privazione della libertà personale valutabile ai fini