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CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PATRIMONIO CULTURALE

A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 730 334 755 200 760 400 5 200 0,7

Questo aiuto finanziario contribuisce alla tutela dei beni culturali mobili minacciati da eventi straordinari (ad es. durante un con-flitto bellico). Il sostegno è destinato soprattutto ai progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile all’estero a titolo di contributo allo scambio culturale, educativo e scientifico tra Stati. Vengono erogati contributi anche per la custodia provvisoria di beni culturali provenienti dall’estero entro i confini nazionali nonché per le misure di conservazione promosse in Svizzera.

Basi giuridiche

L del 20.6.2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), art. 14; O del 13.4.2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 444.11), art. 8–15.

Note

Limite di spesa «Trasferimento dei beni culturali 2021–2024», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813).

A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 12 502 240 12 895 300 13 394 200 498 900 3,9

L’UFC sostiene musei, collezioni e reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale, nello specifico mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. Inoltre, in caso di esposizioni d’importanza nazionale contribuisce al paga-mento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

Dal 2018 i contributi d’esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sono versati sulla base di un bando di concorso pubblico. Il DFI ha fissato i criteri di assegnazione in un’ordinanza. Di regola i contributi d’esercizio a musei e collezioni ammontano al 5–7 % del credito complessivo dell’istituzione o ad almeno 250 000 franchi. I contributi sono stati erogati per il periodo 2018–2022.

I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d’esercizio (5,7 mio.) sulla base del bando di concorso sono:

— Aargauer Kunsthaus, Aarau (AG);

— Ballenberg, Museo svizzero all’aperto, Hofstetten b. Brienz (BE);

— HeK (Haus der elektronischen Künste Basel), Münchenstein (BL);

— Laténium, Hauterive (NE);

— Musée Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre), Ginevra (GE);

— Musée de l’Elysée, Lausanne (VD); Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (TI);

— Augusta Raurica, Augst (BL);

— Biblioteca abbaziale, San Gallo (SG);

— Technorama, Winterthur (ZH);

— Museo svizzero dei trasporti, Lucerna (LU);

— Vitromusée, Romont (FR).

Nell’ordinanza sono citate anche le reti di terzi che beneficiano dei contributi (6,5 mio.), ovvero:

— Fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur;

— Associazione Memoriav per la salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo svizzero, Berna;

— Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena, a Berna, Losanna e Zurigo;

306 UFC

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3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

L’UFC stipula una convenzione sulle prestazioni con i beneficiari dei contributi d’esercizio (musei, collezioni e reti di terzi). Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Aiuti finanziari vengono inoltre concessi a musei e collezioni a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Possono inoltre essere erogati contributi per il pagamento dei premi di assicurazione legati all’acquisizione in prestito di prestigiose opere d’arte per l’allestimento di importanti mostre temporanee. Il contributo a cia-scun progetto ammonta al massimo a 100 000 franchi e il contributo al pagamento di un premio di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

A partire dal 2021 la Fondazione Archivio svizzero delle arti della scena (SAPA) verrà sostenuta esclusivamente dall’UFC. I mezzi finora iscritti a preventivo dalla SEFRI (UA 750) sono pertanto trasferiti all’UFC (+0,5 mio.).

Basi giuridiche

L dell’11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promo-zione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1), art. 10.

Note

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2021–2024», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813).

A231.0132 COOPER. IN AMBITO CULTURALE (UNESCO E CONSIGLIO D'EUROPA)

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 145 449 348 900 194 300 -154 600 -44,3

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure neces-sarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale.

Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti.

Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un siste-ma di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati e, a tale scopo, istituisce un fondo internazionale per i contributi degli Stati contraenti.

L’Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d’Europa si propone di promuovere un turismo sostenibile, che renda accessibile al pubblico i siti del patrimonio culturale europeo e ponga in primo piano temi europei comuni a più Paesi. I contributi obbligatori degli Stati firmatari servono a finanziare le misure di promozione e il programma di attività.

La differenza rispetto al preventivo dell’anno precedente è riconducibile soprattutto al fatto che nel 2020 vi è stato un aumento una tantum dei contributi a favore dell’Accordo parziale sugli itinerari culturali del Consiglio d’Europa e a favore delle Conven-zioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Basi giuridiche

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41); Convenzione del 20.10.2005 sulla prote-zione e la promoprote-zione della diversità delle espressioni culturali (RS 0.440.8); risoluprote-zione CM/Res(2010)53 del Consiglio d’Europa sugli itinerari culturali, art. 5.

Totale con incidenza sul finanziamento 9 151 700 9 517 700 9 572 200 54 500 0,6

La Confederazione eroga un contributo d’esercizio alla Fondazione Cineteca svizzera (Cinémathèque Suisse) di Losanna volto a sostenere compiti come la catalogazione, la collezione, l’archiviazione, il restauro e la mediazione di film e altre opere audiovisive con riferimento alla Svizzera (Helvetica). Il finanziamento della Cineteca svizzera è assicurato principalmente dalla Confedera-zione. Ulteriori contributi sono versati dalla Città di Losanna e dal Cantone di Vaud. La Confederazione conclude con la Cineteca mandati di prestazioni pluriennali, che fissano gli obiettivi e gli indicatori per la fornitura di prestazioni. Oltre alla gestione dell’ar-chivio analogico, la Cineteca ha il compito di attuare una strategia di digitalizzazione, compresa la creazione e la gestione di un archivio digitale.

306 UFC

3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

Basi giuridiche

L del  14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art.  5 lett.  c e art.  6; O del DFI del  21.04.2016 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

Note

Limite di spesa «Cinema 2021–2024», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813).

A231.0139 CONTRIBUTO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO SVIZZERO DI ROMA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 124 085 – – – –

Dal 2020 Pro Helvetia è responsabile delle spese di locazione di spazi nell’Istituto Svizzero di Roma. I fondi sono iscritti a preven-tivo presso la SG-DFI nel credito A231.0168 Contributo Pro Helvetia.

A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE

Totale con incidenza sul finanziamento 24 023 600 24 900 500 25 039 400 138 900 0,6

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (ad es. monumenti, siti storici e loca-lità caratteristiche) e per interventi archeologici. Sono inoltre sostenuti progetti di ricerca, la formazione e la formazione continua di specialisti, le attività di pubbliche relazioni nonché le organizzazioni operanti a livello nazionale nell’ambito della cultura della costruzione. La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente al finanziamento delle misure finalizzate alla conser-vazione di oggetti meritevoli di protezione (compito comune). I contributi federali vengono generalmente erogati sulla base di accordi programmatici con i Cantoni o assegnati a singoli progetti.

Basi giuridiche

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), art. 13–15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Note

Credito d’impegno «Cultura della costruzione 2021–2024», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813). Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.), vedi volume 1, parte B nu-mero 41/4. Crediti d’impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00–V0152.02), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale senza incidenza sul finanziamento 24 023 600 24 900 500 25 039 400 138 900 0,6

I contributi agli investimenti per la cultura della costruzione vengono interamente rettificati nell’anno in cui è effettuato il versa-mento (v. A236.0101 Cultura della costruzione).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 51.

306 UFC

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3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A