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CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

Totale con incidenza sul finanziamento 2 835 136 7 592 400 – -7 592 400 -100,0

Con l’aiuto della cartella informatizzata del paziente, i professionisti della salute possono accedere a dati relativi alla cura dei loro pazienti, elaborati e rilevati decentralmente da altri professionisti della salute coinvolti nel processo terapeutico. Inoltre, la car-tella informatizzata consente anche ai pazienti di visionare i propri dati e di renderli accessibili. L’obiettivo è migliorare la qualità dei processi terapeutici, accrescere la sicurezza dei pazienti e aumentare l’efficienza del sistema sanitario. L’utilità della cartella informatizzata del paziente aumenta con l’aumentare del numero di professionisti della salute o dei loro istituti che aderiscono a comunità certificate. Affinché tali comunità vengano istituite il più rapidamente possibile, le Camere federali hanno stanziato un credito d’impegno massimo di 30 milioni per aiuti finanziari temporanei, destinati a cofinanziarne la creazione e la certificazione insieme ai Cantoni e a terzi.

Nel 2018 e nel 2019 sono stati versati aiuti finanziari per 12,5 milioni e per il 2020 sono stati preventivati 16,1 milioni. Quindi, del credito d’impegno menzionato si prevede un impiego complessivo di 28,6 milioni. Dal 2021 non dovrebbero più essere effettuati versamenti.

Basi giuridiche

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1), art. 20.

Note

Credito d’impegno «Contributi alla cartella informatizzata del paziente 2017–2020» (V0299.00), vedi consuntivo 2019, parte C numero 12.

A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 2 798 815 158 124 400 9 169 000 -148 955 400 -94,2

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (NAGRA) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della NAGRA corrisponde in linea di massima alla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione.

Fino alla fine del 2019 la Confederazione ha assunto il 2,9 % dei costi della NAGRA. Tuttavia, poiché da diverso tempo il volume delle scorie di competenza della Confederazione è aumentato significativamente rispetto alle stime iniziali, nel 2020 è stato messo a disposizione a posteriori un importo eccezionale di 148,4 milioni nel quadro di un annuncio ulteriore a complemento del preventivo per compensare i contributi bassi versati precedentemente. Inoltre dal 2020 il contributo annuale, calcolato in base al nuovo volume stimato delle scorie di competenza della Confederazione, è stato aumentato all’8,3 % dei costi della NAGRA, onde evitare futuri pagamenti a posteriori.

Escludendo questo pagamento a posteriori, il contributo federale alla NAGRA è di circa 0,5 milioni inferiore rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

LF del 21.3.2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 31 e 32.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 2 827 595 937 2 933 000 000 2 987 000 000 54 000 000 1,8

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assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di pensionati assicurati e residen-ti all’estero sresiden-timato a 2 milioni è assunto dalla Confederazione attraverso l’Isresiden-tituzione comune LAMal.

In base al contributo federale stabilito definitivamente per il 2020 (2,851  mia.), nel preventivo 2021 si ipotizza un incremento di 136 milioni delle uscite (+4,8 %), che tiene conto dell’aumento stimato del premio medio e dell’incremento del numero di assicurati in Svizzera. Visti i numerosi fattori d’influenza, in base all’esperienza, le stime per la riduzione dei premi a carico della Confederazione sono incerte.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confede-razione per la riduzione dei premi nell’assicuConfede-razione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2–4; accordi bilaterali con gli Stati dell’UE.

Note

Cfr. A231.0217 Assistenza reciproca in materia di prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Il 40 % del contributo federale alla riduzione individuale dei premi (P 21: 1190 mio.) è finanziato da entrate a destinazione vinco-lata. Nel corrispondente finanziamento speciale confluiscono il 5 % delle entrate dell’IVA non vincolate ad altra destinazione e le entrate della tassa sul traffico pesante. Vedi volume 1, parte B numero 41/4 (Finanziamento speciale per l’assicurazione malattie).

A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

con incidenza sul finanziamento 180 551 026 181 734 000 182 944 000 1 210 000 0,7

senza incidenza sul finanziamento -2 899 160

Le prestazioni dell’assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate soprattutto a persone tenute a prestare ser-vizio militare, serser-vizio di protezione civile e serser-vizio civile, si compongono di 3 elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. I costi delle cure coprono il diritto alle cure mediche per ogni affezione di cui risponde l’assicurazione militare in base alla LAM e che, in seguito a infortunio o malattia, richiede una visita o cure mediche. Le uscite per le prestazioni in contanti consistono perlopiù in indennità giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall’assicurazione militare includono le rendite d’invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell’integrità in caso di durevole menomazione dell’integrità fisica, men-tale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l’assicurato muore in seguito all’affezione assicurata.

Rispetto al preventivo 2020, le uscite della Confederazione per prestazioni assicurative aumentano complessivamente di 1,2 mi-lioni (+0,7 %). Con riferimento agli elementi principali si ipotizzano i seguenti sviluppi rispetto al preventivo dell’anno precedente:

i costi delle cure dovrebbero aumentare da circa 76,0 milioni a 79,2 milioni (+4,2 %), le prestazioni in contanti dovrebbero ridursi da circa 28,5 milioni a 26,8 milioni (-6,0 %) e le rendite e le liquidazioni, in seguito all’evoluzione demografica, faranno verosimil-mente segnare uno sviluppo negativo da circa 77,2 a 76,9 milioni (-5,9 %).

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 16, 19, 20, 28 e 40–56.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0218 Spese di amministrazione SUVA.

A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 2 017 250 2 710 000 2 715 000 5 000 0,2

Se un assicurato usufruisce di assistenza medica in uno Stato UE, può rivolgersi all’istituzione competente «ausiliaria» per l’as-sicurazione malattie di quello Stato, che fornirà le prestazioni in natura secondo le norme del proprio diritto nazionale. Questa assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni sussiste con tutti gli Stati dell’UE ed è prefinanziata dall’istituzione comu-ne secondo la LAMal. La Confederaziocomu-ne assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l’istituziocomu-ne comucomu-ne, sia le spese di esercizio della stessa.

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I costi preventivati per il 2021 per l’assistenza reciproca in materia di prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e gli infor-tuni si attestano praticamente allo stesso livello del preventivo dell’anno precedente. Le spese di amministrazione si aggirano intorno ai 2,5 milioni e i costi del capitale ammontano a circa 0,2 milioni (anche questi valori si avvicinano a quelli del P 20).

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

A231.0218 SPESE DI AMMINISTRAZIONE SUVA

CHF C

con incidenza sul finanziamento 20 109 596 21 880 000 21 270 000 -610 000 -2,8

senza incidenza sul finanziamento -54 632

Conformemente all’accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese di amministrazione effettive per la gestione dell’assicurazione militare.

Le spese di amministrazione della SUVA ammontano a circa 21,3 milioni e sono di circa 0,6 milioni inferiori al preventivo 2020 (-2,8 %). Le uscite per il personale restano invariate a circa 15,3 milioni, mentre i costi informatici, di esercizio e generali diminui-scono di 0,6 milioni a circa 6,0 milioni.

Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 82 cpv. 2; accordo del 19.5.2005 concluso tra la SUVA e la Confe-derazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

Note

Cfr. E130.0101 Entrate assicurazione militare, E130.0102 Prelievo da accantonamenti assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell’assicurazione militare.

A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento – – 3 400 000 3 400 000 –

La revisione della LAMal volta al rafforzamento della qualità e dell’economicità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, adottata il 21.6.2019, prevede che la Commissione federale per la qualità sia responsabile per l’attuazione e la realiz-zazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal nostro Collegio nel campo della garanzia della qualità. La commissione può incaricare terzi con attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali per lo sviluppo della qualità. L’Assemblea federale ha autorizzato un credito complessivo di 45,2 milioni per le remunerazioni e gli aiuti finanziari negli anni 2021–2024. Per il 2021 sono preventivati 3,4 milioni, di cui 0,9 milioni per programmi nazionali, 0,5 milioni per lo sviluppo di indicatori della qualità, 1,5 milioni per studi e verifiche e 0,5 milioni per progetti regionali e nazionali. L’impiego del 7,5 % del credito complessivo nell’anno di preventivo dipende dal fatto che la Commissione federale per la qualità sarà operativa e potrà trattare le domande di sussidio probabilmente solo da metà anno.

Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), modifica del 21.6.2019 (FF 2019 3715), art. 58d e 58e.

Note

Cfr. E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A202.0175 Commissione per la qualità LAMal.

Crediti d’impegno «Programmi nazionali» (V0331.00), «Indicatori della qualità» (V0331.01), «Studi e verifiche» (V0331.02) e «Pro-getti regionali e nazionali» (V0331.03), vedi DF del 5.6.2019 concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanzia-ri intesi a rafforzare la qualità e l’economicità dell’assicurazione obbligatofinanzia-ria delle cure medico-sanitafinanzia-rie per gli anni 2021–2024 (FF 2016 253). Il credito a preventivo e i crediti d’impegno rimarranno bloccati sino all’entrata in vigore della legge.

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A231.0410 COVID: FINANZIAMENTO FEDERALE DEI TEST PER IL SARS-COV-2

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento – – 288 800 000 288 800 000 –

Il tracciamento dei contatti, pilastro portante nella lotta alla pandemia di COVID, permette di identificare tempestivamente le persone positive e i loro contatti e di metterli in isolamento. I costi dei test erano dapprima a carico delle assicurazioni malattie e dei Cantoni (secondo la legge sull’assicurazione malattie e la legge sulle epidemie). Per facilitare il più possibile l’accesso dei pazienti ai test e sgravare finanziariamente i Cantoni, dall’entrata in vigore dell’ordinanza 3 COVID-19 la Confederazione sostiene i costi dei test per il Sars-CoV-2 svolte ambulatorialmente e secondo i criteri di test vigenti. Per l’assunzione di questi costi è stata prevista una procedura semplificata: i fornitori di prestazioni sono rimborsati dagli assicuratori-malattia mediante i canali abituali.

Gli assicuratori controllano inoltre le fatture e verificano che le prestazioni siano state fatturate correttamente. La Confederazione remunera quindi agli assicuratori i costi dei test in base alle analisi notificate.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 185 cpv. 3; O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 26.

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