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CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA

Totale con incidenza sul finanziamento 52 300 000 50 400 000 48 500 000 -1 900 000 -3,8

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della LAF. Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2). Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell’agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all’AVS versati al loro personale agricolo. L’importo rimanente nonché gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono coperti per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Inoltre, i ricavi del fondo Assegni familiari per lavo-ratori agricoli e contadini di montagna sono impiegati per ridurre i contributi dei Cantoni.

— Assegni familiari nell’agricoltura, quota della Confederazione 48 500 000

— Ricavi a titolo di interessi fondo Assegni familiari nell’agricoltura 0

318 UFAS

3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

Rispetto al preventivo 2020 sono previste minori uscite per 1,9 milioni (-3,8 %). Questo calo, dovuto alla diminuzione del numero dei beneficiari, è imputabile a 2 fattori: il primo è il cambiamento strutturale che sta vivendo l’agricoltura, dove il numero degli aventi diritto scende in media ogni anno dell’1,4 %; il secondo è l’estensione del campo di applicazione della LAFam agli indi-pendenti (dal 1.1.2013), che ha fatto sì che un numero sempre maggiore di famiglie di contadini sia assicurato secondo la LAFam anziché secondo la LAF. Infine, per il 2021 non è prevista la maturazione di interessi del fondo Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna in seguito alle mutate condizioni di mercato.

Basi giuridiche

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18–21.

Note

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna»), vedi volume 1, parte B numero 41/4.

A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI

Totale con incidenza sul finanziamento 1 936 492 1 976 800 1 985 300 8 500 0,4

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari private attive a livello nazionale o di regione linguistica per i 2 ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e «custodia di bambini complementare alla famiglia», con le quali stipula appositi contratti.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 116 cpv. 1.

A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 25 067 727 40 525 600 49 000 000 8 474 400 20,9

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d’in-centivazione, introdotto in linea di massima a tempo determinato, volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l’attività professionale e la famiglia. Il programma è finanziato attraverso crediti d’impegno quadriennali. Dall’inizio del programma d’incentivazione nel febbraio 2003 sono state ac-colte 3506 richieste e creati 64 000 nuovi posti di custodia: 37 100 in strutture di custodia collettiva diurna e 26 900 in strutture di custodia parascolastiche (dati aggiornati al 1.5.2020). Il pagamento degli aiuti finanziari è ripartito su 2 o 3 anni ed effettuato allo scadere di ogni anno di sussidio, sulla base del tasso d’occupazione effettivo dei posti. Durante la sessione estiva 2017, avete inoltre approvato 2 nuovi aiuti finanziari di durata limitata a 5 anni. Dal 1.7.2018 la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori e promuove progetti volti ad adeguare maggiormente l’offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano.

Il quarto credito d’impegno del programma d’incentivazione è stato concesso nel 2015 per un periodo di 4 anni. I versamenti in adempimento degli impegni presi saranno effettuati fino alla fine del 2022. Nel preventivo 2021 a tale scopo sono previsti ancora 2,1 milioni. Nella sessione autunnale 2018 avete approvato un ulteriore prolungamento di 4 anni del programma d’incentivazione (incluso un credito d’impegno di 124,5 mio.). Per questo quinto credito d’impegno, nel preventivo sono stati iscritti 27,4 milioni.

Per i nuovi aiuti finanziari l’importo preventivato ammonta a 19,5 milioni. Complessivamente, rispetto al preventivo 2020, le uscite aumentano quindi di 8,5 milioni (+20,9 %).

Basi giuridiche

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust ; RS 861).

Note

Crediti d’impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.03, V0034.04 e V0291.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

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318 UFAS

3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 10 153 496 14 143 300 14 186 300 43 000 0,3

In virtù della LPAG la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d’interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6–11.

A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 124 800 1 123 700 1 128 500 4 800 0,4

Con questo credito sono finanziate 2 attività: la prima è la prevenzione dei maltrattamenti sui minori, un impegno che la Confede-razione assume sostenendo organizzazioni attive a livello nazionale quali Pro Juventute e la Consulenza telefonica 147; la seconda è la promozione da parte dell’UFAS dell’attuazione a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997. I relativi fondi sono utilizzati per attività d’informazione, di promozione e di attuazione pratica dei diritti del fanciullo in Svizzera, per esempio tramite un contratto di prestazioni con la Rete svizzera diritti del bambino.

Basi giuridiche

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell’11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

A231.0249 FINANZ. INIZIALE PROM. POLITICHE CANT. INFANZIA E GIOVENTÙ

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 085 000 1 502 200 1 195 500 -306 700 -20,4

In virtù dell’articolo 26 LPAG, fino al 2022 la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fon-dare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù.

Conformemente all’andamento della domanda da parte dei Cantoni, le uscite sono state ridotte di 0,3 milioni.

Basi giuridiche

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 26.

341 USAV

3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A