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CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: DIREZIONE DELLA POLITICA ESTERA

A231.0340 AZIONI A FAVORE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 115 763 1 136 500 1 141 300 4 800 0,4

Il presente credito consente di finanziare progetti minori di organizzazioni non governative, università, fondi e istituzioni nazionali e internazionali nei seguenti settori: diritti dell’uomo e diritto internazionale umanitario, giustizia penale internazionale, promo-zione della conoscenza e della comprensione del diritto internazionale, promopromo-zione dei principi della supremazia della legge («international rule of law») e lotta al terrorismo.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1.

A231.0341 PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA PACE

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 553 527 559 400 561 800 2 400 0,4

I mezzi sono utilizzati per l’organizzazione di progetti, conferenze e seminari nel quadro dell’adesione della Svizzera al Partena-riato per la pace (PPP) e per il finanziamento di manifestazioni multilaterali su questioni di politica di sicurezza internazionale in linea con le priorità di politica estera della Svizzera. Ogni Paese è libero di concordare con la NATO, a livello bilaterale, i settori di un’eventuale cooperazione. Beneficiari dei mezzi sono gli organizzatori e i partecipanti ai progetti, alle conferenze e ai seminari organizzati dal DFAE.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1. Il Consiglio federale decide ogni 2 anni il relativo programma di cooperazione della Svizzera.

A231.0342 CONTRIBUTI DELLA SVIZZERA ALL'ONU

CHF C

con incidenza sul finanziamento 126 929 124 108 811 200 101 544 900 -7 266 300 -6,7

senza incidenza sul finanziamento -21 978 180

I contributi della Svizzera all’ONU si articolano nel modo seguente:

Contributi obbligatori:

— budget ordinario dell’ONU, Strategic Heritage Plan incluso 30 378 600

— altri mandati tribunale penale internazionale IRMCT 950 400

— operazioni di mantenimento della pace 69 585 900

— convenzioni ONU sul disarmo (BWC, CCW, NPT, TPNW) 113 100 Altri contributi:

— istituti ONU per la formazione e la ricerca (UNITAR) e per lo sviluppo

sociale (UNRISD) 200 000

— istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) 80 000

— servizio di traduzione di lingua tedesca ONU 236 900

La quota contributiva della Svizzera al budget ordinario dell’ONU e alle operazioni di mantenimento della pace per il periodo 2019–2021 ammonta all’1,151 %. Essa è ridefinita a cadenza triennale secondo i criteri economici dei Paesi membri. Tutti i contributi svizzeri al budget ordinario dell’ONU e al budget per le operazioni di mantenimento della pace per il preventivo 2021 si basano su tale quota contributiva. Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2020 (-7,2 mio.) è dovuto soprattutto al previsto abbassa-mento del tasso di cambio USD/CHF e alla riduzione del budget dell’ONU per le operazioni di manteniabbassa-mento della pace.

202 DFAE

80

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

A231.0343 CONSIGLIO D'EUROPA, STRASBURGO

Totale con incidenza sul finanziamento 9 817 714 10 314 600 9 754 400 -560 200 -5,4

Compito del Consiglio d’Europa è realizzare una più stretta integrazione tra i suoi membri. Il contributo obbligatorio della Svizze-ra è ripartito su vari budget del Consiglio d’Europa. I principali sono il budget ordinario, quello delle pensioni e della Fondazione europea per la gioventù e i fondi straordinari relativi alle spese di manutenzione degli edifici.

La quota della Svizzera è commisurata al suo peso economico e demografico relativo. Per il 2020, tale quota è pari al 2,922 % del budget ordinario complessivo di 255 milioni di euro (2019: 2,878 %). Il budget 2021 del Consiglio d’Europa sarà approvato a fine anno. La preventivazione per il 2021 si basa sul «Draft Programme and Budget 2021» del Consiglio d’Europa. La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è dovuta soprattutto al presunto abbassamento del tasso di cambio EUR/CHF.

Basi giuridiche

Statuto del Consiglio d’Europa (RS 0.192.030), art. 39.

A231.0344 ORG. PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA OSCE

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 7 025 216 7 033 100 7 329 900 296 800 4,2

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un organismo paneuropeo di sicurezza che si occupa di varie questioni legate alla sicurezza, ivi compresi i diritti dell’uomo, il controllo degli armamenti, la democratizzazione, le misure di fiducia e di sicurezza, le minoranze nazionali, le strategie dei corpi di polizia, la lotta al terrorismo e questioni economiche e ambientali.

Il budget 2021 dell’OSCE sarà approvato alla fine del 2020. Il contributo obbligatorio della Svizzera si basa su 2 chiavi di ripartizio-ne ripartizio-negoziate a livello politico: la prima concerripartizio-ne le spese del Segretariato e delle Istituzioni, la seconda quelle delle presenze ripartizio-nelle zone d’intervento (operazioni sul terreno). La quota di partecipazione della Svizzera alle spese del Segretariato e delle Istituzioni per il 2020 è pari al 2,81 % e quella per la presenza sul terreno al 2,72 %. Il contributo obbligatorio della Svizzera comprende anche il contributo alla Missione speciale di monitoraggio (SMM) in Ucraina pari a 2,31 milioni di euro. La chiave di ripartizione corrisponde alla medesima percentuale (2,72 %).

Il preventivo 2021 è stato stilato sulla base dei contributi provvisori obbligatori del 2020 e dell’ipotesi che nel 2021 sarà effettuata una parziale compensazione del rincaro. L’aumento rispetto al preventivo 2020 è attribuibile al maggiore contributo alla SMM (+0,5 mio.) che è compensato solo in parte dalla diminuzione del contributo per le operazioni sul terreno (-0,2 mio.).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1.

A231.0345 PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALLA COOPERAZIONE FRANCOFONA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 5 063 823 5 151 800 4 806 200 -345 600 -6,7

L’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) si impegna a livello politico a favore della pace, della democrazia e dei diritti dell’uomo e promuove in tutti i settori la cooperazione tra gli 88 Stati membri e Stati osservatori.

Il contributo per il 2021 è composto dal contributo statutario (quota contributiva del 9,85 % pari a 4,3 mio.), dai contributi obbli-gatori alla Confemen (Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie) e alla Confejes (Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie) nonché da iniziative volontarie. La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è dovuta soprattutto al presunto abbassamento del tasso di cambio EUR/CHF.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1; Convenzione relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (RS 0.440.7); DCF del 10.04.2019 concernente il rinnovo dei contributi volontari preventivati dalla Direzione politica del DFAE a favore delle attività della Svizzera nel quadro della francofonia per il periodo 2020–2023.

202 DFAE

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

Totale con incidenza sul finanziamento 3 754 538 4 065 100 3 721 400 -343 700 -8,5

L’UNESCO mira a promuovere la pace attraverso l’istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione e a contribuire allo sviluppo sostenibile. Il contributo obbligatorio della Svizzera, pari a 3 625 100 franchi, è destinato al budget ordinario dell’UNESCO che è approvato e finanziato dagli Stati membri dell’organizzazione. La quota contributiva è calcolata in base alla chiave di ripartizione dell’ONU, che per il periodo 2019–2021 è stata fissata all’1,485 % (2016–2018: 1,14 %). Gli altri contributi all’UNESCO (fr. 96 300) sono destinati a finanziare progetti dell’UNESCO in linea con le priorità della Svizzera. Il minor fabbisogno rispetto al preventivo 2020 è dovuto principalmente all’adozione da parte dell’UNESCO di un budget più contenuto per il 2020–2021 e al presunto abbassamento del tasso di cambio EUR/CHF.

Basi giuridiche

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) (RS 0.401), art. IX; Co-stituzione federale (RS 101), art. 184 cpv. 1; DCF del 19.4.2018 concernente gli altri contributi all’UNESCO per il periodo 2018–2021.

A231.0347 MISURE DI DISARMO DELLE NAZIONI UNITE

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 2 344 143 2 435 900 2 312 000 -123 900 -5,1

I contributi obbligatori della Svizzera all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) e alla Commissione pre-paratoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) sono calcolati in base alla chiave di ripartizione dell’ONU e per il 2021 si suddividono come segue:

— OPAC (quota contributiva della Svizzera nel 2020: 1,161 %) 865 000

— CTBTO (quota contributiva della Svizzera nel 2020: 1,177 %) 1 447 000

La diminuzione rispetto al preventivo 2020 è dovuta soprattutto al presunto abbassamento dei tassi di cambio EUR/CHF e USD/

CHF.

Basi giuridiche

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (RS 0.515.08); DF del 18.6.1999 che approva il Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (FF 1999 4442).

A231.0348 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 3 526 947 3 599 300 3 302 700 -296 600 -8,2

La Corte penale internazionale (CPI) è competente per il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e del crimine di aggressione. La Corte permanente d’arbitrato è stata istituita per la composizione pacifica di conflitti internazionali. La Commissione internazionale umanitaria per l’accertamento dei fatti (IHFFC) è un organo permanente della comunità internazionale che indaga sulle violazioni del diritto internazionale umanitario. I contributi obbligatori della Svizzera a queste 3 istituzioni di diritto internazionale sono ripartiti come segue:

— Corte penale internazionale (CPI), L’Aia 3 277 900

— Ufficio della Corte permanente di arbitrato, L’Aia 19 800

— Commissione internazionale umanitaria per l’accertamento dei fatti

(IHFFC) 5 000

La quota contributiva al budget della Corte penale internazionale per il 2021 è stata fissata al 2,1087  % conformemente alla quota di partecipazione del 2020. Il budget 2021 verrà approvato dall’assemblea degli Stati contraenti dello Statuto di Roma nel dicembre 2020. In seguito al presunto abbassamento del tasso di cambio EUR/CHF si prevede una diminuzione del contributo rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

Statuto di Roma del  17.7.1998  della Corte penale internazionale  (RS 0.312.1), in particolare art. 114, 115 e 117; Convenzione

202 DFAE

82

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

A231.0349 CONTRIBUTI A ORG. PER LA NAVIGAZIONE SUL RENO E MARITTIMA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 044 566 1 088 600 1 081 000 -7 600 -0,7

I contributi obbligatori a organizzazioni internazionali per la navigazione sul Reno e per la navigazione marittima di cui la Svizzera è membro sono ripartiti come segue:

— Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) 642 600

— Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS) 197 900

— Autorità internazionale dei fondi marini (ISA) 143 500

— Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO) 97 000

La Commissione centrale per la navigazione sul Reno è finanziata in egual misura dai 5 Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera). Il budget per il 2021 sarà approvato dall’assemblea plenaria a dicembre 2020. Il contributo della Svizzera al budget del Tribunale internazionale del diritto del mare corrisponde in percentuale a quello per l’ONU (1,151 %), tenendo conto del diverso numero di Stati membri dell’ONU e della Convenzione sul diritto del mare (attualmente 1,5576 % per la Svizzera).

Per l’Autorità internazionale dei fondi marini è l’1,534 %. (2020: 1,14 %). I contributi all’Organizzazione marittima internazionale si compongono di diverse parti. La parte principale del budget è distribuita sulla base del tonnellaggio della flotta in relazione al tonnellaggio totale. Le parti rimanenti sono determinate in funzione della quota di adesione all’ONU e suddivise in parti uguali tra gli Stati membri.

Gli effetti del presunto abbassamento dei tassi di cambio sono superiori a quelli dell’aumento del contributo percentuale all’Au-torità internazionale dei fondi marini: ciò ha determinato una lieve diminuzione rispetto al preventivo 2020.

Basi giuridiche

Convenzione delle Nazioni Unite del 10.12.1982 sul diritto del mare (UNCLOS; RS 0.747.305.15); Accordo relativo all’attuazione del-la parte XI deldel-la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10.12.1982 (RS 0.747.305.151); Convenzione riveduta per del-la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17.10.1868, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia (RS 0.747.224.101), art. 47; Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011), art. 10; Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale (RS 0.747.305.91), art. 39.

A231.0350 TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SVIZZERA NEGLI ORGAN. INTERNAZ.

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 144 749 1 161 600 1 964 300 802 700 69,1

Oltre al contributo obbligatorio a favore dell’Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi (fr. 46 200), responsabile dell’asse-gnazione delle esposizioni universali, questo credito comprende gli aiuti finanziari con cui la Confederazione partecipa ai costi di conferenze o seminari internazionali, acquisisce conoscenze specialistiche in vista di processi negoziali multilaterali nonché durante e dopo questi ultimi (p. es. attraverso il finanziamento di posti di esperti) e finanzia i «Junior Professional Officer» presso l’ONU, contribuendo così alla promozione del dialogo internazionale su temi di attualità e al collocamento di giovani leve svizzere presso organizzazioni internazionali selezionate.

Ai fini del rafforzamento degli interessi della Svizzera, in particolare per la campagna relativa alla candidatura a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, è previsto un aumento temporaneo di 0,8 milioni (2021–2023). La compensazio-ne è effettuata compensazio-nell’ambito del credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv 1; Convenzione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11), art. 9; DCF del 20.12.2019 concernente il rinnovo del credito per la promozione della presenza e degli interessi della Svizzera nelle Organizzazioni e conferenze internazionali negli anni 2020–2023.

A231.0352 PRESTAZIONI INFRASTRUTTURALI E MISURE DI SICUREZZA STRUTT.

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 618 034 2 850 000 1 988 000 -862 000 -30,2

La Svizzera, in quanto Stato ospite, ha l’obbligo di garantire la sicurezza delle organizzazioni internazionali a Ginevra. I contributi coprono il potenziamento delle misure di sicurezza per gli edifici delle organizzazioni internazionali nel perimetro esterno degli immobili. La spesa a preventivo è calcolata in funzione dei valori indicati nel messaggio concernente le misure per rafforzare il

202 DFAE

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–2023 (FF 2019 1985). Per il 2021 il fabbisogno finanziario per progetti, studi e lavori edilizi è stato stimato a circa 2 milioni.

La diminuzione rispetto al preventivo 2020 (-0,9 mio.) è dovuta all’attuale pianificazione del progetto.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Crediti d’impegno «Misure di sicurezza per edifici di organizzazioni internazionali in Svizzera» (V0014.03), «Contributo per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 2016–2019» (V0257.00) e «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020–2023» (V0332.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12. Decreto federale del 17.9.2019 concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–2023 (FF 2020 713).

A231.0353 COMPITI DELLA SVIZZERA IN QUANTO PAESE OSPITE DI ORG. INTER.

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 20 263 668 23 154 500 23 412 900 258 400 1,1

Questo aiuto finanziario serve ad attuare la politica svizzera dello Stato ospite e viene versato a beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite, per esempio istituzioni internazionali e organizzazioni intergovernative, conferenze internazionali come pure altri organi internazionali. I mezzi sono ripartiti come segue:

— progetti specifici di organizzazioni internazionali (p. es. eventi,

ricevimenti, candidature, conferenze, insediamenti ecc.) 11 961 900

— gestione del Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG) 6 200 000

— partecipazione ai costi di affitto di organizzazioni internazionali 3 231 000

— manutenzione del Centro William Rappard e della sala conferenze

dell’OMC 1 800 000

— manutenzione di misure di sicurezza strutturali riguardanti edifici di

organizzazioni internazionali 185 000

— contributo obbligatorio per la sede della Corte di Conciliazione e

Arbitrato OSCE 35 000

Gli importi a preventivo sono in linea con la pianificazione contenuta nel messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–2023 (FF 2019 1985).

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020–2023» (Z0058.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, par-te C numero 21. DF del 17.9.2019 concernenpar-te le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospipar-te nel periodo 2020–2023 (FF 2020 713).

A231.0354 MUSEO INTERNAZIONALE CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA, GINEVRA

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 1 118 000 1 120 000 1 113 300 -6 700 -0,6

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento inter-nazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione rappresenta tra 1/4 e 1/3 di tutti i contributi d’esercizio destinati al museo. Altri sostenitori sono il Cantone di Ginevra e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

202 DFAE

84

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

A231.0355 DISPOSITIVO SICUREZZA GINEVRA INTERNAZ.: GRUPPO DIPLOMATICO

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 800 000 1 000 000 994 000 -6 000 -0,6

Il presente credito serve a finanziare il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina nell’applicazione delle misure di sicurezza per le rappresentanze permanenti, le organizzazioni internazionali e la protezione delle persone. Il sostegno finanziario della Confederazione al Gruppo diplomatico della polizia ginevrina è oggetto di un contratto di prestazioni tra il DFAE e il Cantone di Ginevra. Al momento della redazione del preventivo, il nuovo contratto per il periodo 2020–2023 non è ancora stato negoziato con il Cantone di Ginevra.

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20 lett. f.

Note

Limite di spesa «Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2020–2023» (Z0058.01), vedi consuntivo 2019, volume 1, par-te  C numero 21. DF del 17.9.2019 concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2020–2023 (FF 2020 713).

A231.0356 RELAZIONI CON GLI SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 3 685 242 3 833 200 3 839 200 6 000 0,2

Questo aiuto finanziario è utilizzato per sostenere organizzazioni che promuovono le relazioni tra i 771 000 Svizzeri all’estero, come pure tra questi ultimi e la Svizzera, e associazioni svizzere di aiuto all’estero dedite all’assistenza di compatrioti bisognosi che non hanno diritto all’assistenza ai sensi della legge sugli Svizzeri all’estero. I mezzi sono ripartiti come segue:

— Organizzazione degli Svizzeri all’estero, inclusa la Schweizer Revue/

Gazzetta Svizzera 3 303 200

— altre istituzioni di Svizzeri all’estero 336 000

— informazione degli Svizzeri all’estero (Gazzetta, Swissinfo) 100 000

— associazioni svizzere di aiuto all’estero 50 000

— diversi progetti 50 000

Basi giuridiche

L del 26.9.2017 sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1), art. 38 e 58; O del 7.10.2015 sugli Svizzeri all’estero (OSEst; RS 195.11), art. 46.

A231.0357 ASSISTENZA AGLI SVIZZERE E SVIZZERI ALL'ESTERO

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 887 394 2 447 400 2 464 900 17 500 0,7

Questo aiuto sociale è destinato alle seguenti categorie di persone bisognose:

— Svizzeri all’estero che si trovano in una situazione d’emergenza;

— Svizzeri all’estero che soggiornano temporaneamente in Svizzera e si trovano in una situazione d’emergenza;

— Svizzeri con domicilio in Svizzera che si trovano in una situazione d’emergenza all’estero e hanno bisogno di un sostegno finanziario per rimpatriare.

Basi giuridiche

L del 26.9.2017 sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1), cap. 4.

A231.0358 FONDAZIONE JEAN MONNET

Totale con incidenza sul finanziamento 191 900 191 700 192 700 1 000 0,5

Aiuto destinato a finanziare le attività della Fondazione Jean Monnet che hanno un’incidenza sulla politica estera svizzera. La fondazione è sostenuta anche dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (v. 750 SEFRI / A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale).

202 DFAE

2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A

Ai sensi del DCF del 16.11.2016, questo contributo è valido solo fino al 2020. I mezzi rimangono bloccati fino all’emanazione di un nuovo DCF.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 184 cpv. 1.

A235.0108 MUTUI FIPOI

CHF C

2019 P

2020 P

2021 assoluta Δ 2020–21

in %

Totale con incidenza sul finanziamento 82 698 517 71 750 000 52 074 400 -19 675 600 -27,4

La Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI), istituita nel 1964 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra, mette a disposizione di beneficiari istituzionali (tra cui le organizzazioni intergovernative) edifici nel Cantone di Ginevra (e dal 2004 in alcuni casi anche nel Cantone di Vaud). La Confederazione può concedere alla FIPOI mutui senza interessi per la costruzione di immobili, rimborsabili entro 50 anni, e mutui a tasso agevolato per lavori di rinnovo di edifici esistenti, rimborsabili entro 30 anni.

I mutui concessi nel 2021 saranno presumibilmente ripartiti come segue tra i progetti summenzionati:

— costruzione della nuova sede OMS 6 579 500

— costruzione e rinnovo edificio ONU 40 078 000

— pianificazione ampliamento sede UIT 5 416 900

Il minore fabbisogno rispetto al preventivo 2020 è dovuto alla aperiodicità delle spese per i progetti edilizi e si basa sullo stato attuale della pianificazione della FIPOI. Questa diminuzione è in parte attribuibile alla conclusione dei lavori di rinnovo della sede dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Basi giuridiche

L del 22.6.2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), art. 20.

Note

Cfr. anche E131.0105 Restituzione mutui FIPOI.

Crediti d’impegno «Mutuo costruzione OMS» (V0241.01), «UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra» (V0273.00) e «Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite» (V0278.00), vedi consuntivo 2019, volume 1, parte C numero 12.

202 DFAE

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2 DFAE / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A