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Criteri di attribuzione della responsabilità di soggetti privati nel di ritto internazionale generale

Nuove tendenze in materia di attribuzione e responsabilità per l’illecito internazionale derivante da violazione de

3. Criteri di attribuzione della responsabilità di soggetti privati nel di ritto internazionale generale

Escluso quindi che la legislazione nazionale possa essere ipso facto una condotta illecita13, pare opportuno considerare come l’eventuale condotta

11 In quella sede, la Corte ha sostenuto che «[a] wrongful act or offence is frequently pre- ceded by preparatory actions which are not to be confused with the act or offence itself. It is as well to distinguish between the actual commission of a wrongful act (whether instanta- neous or continuous) and the conduct prior to that act which is of a preparatory character and which ‘does not qualify as a wrongful act’» (Corte internazionale di giustizia, sentenza del 25 settembre 1997, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), punto 79). 12 Report of the International Law Commission on the work of its forty-fifth session (3 May-23 July 1993), in YILC, 1993, vol. II, Part Two, p. 1 ss., p. 57, punto 14.

13 Risulta di maggiore complessità, ma purtroppo ultroneo a questo studio, l’argomento di come l’imbarco di PMSC su navi mercantili possa costituire una condotta in contrasto con specifici obblighi internazionali legati alla navigazione, come il diritto al passaggio inoffensivo. A riguardo, si rimanda all’analisi di c. SymmonS, Embarking Vessel Protection

delle PMSC in contrasto con un obbligo internazionale dello Stato possa essere attribuita a questi.

Com’è noto, il diritto internazionale generale, codificato dal Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della CDI14, indica come elementi costitutivi della responsabilità internazionale una condotta in contrasto con un obbligo internazionale e l’attribuzione della medesima condotta ad uno Stato. Se il primo elemento non crea particolari difficoltà, maggiore atten- zione richiede il profilo dell’attribuzione delle condotte delle PMSC ad uno Stato. Infatti, il Progetto non attribuisce in via generale allo Stato la respon- sabilità delle condotte dei privati. A questo criterio generale fanno eccezio- ne, da un lato, le tre ipotesi di responsabilità diretta nel caso in cui il pri- vato stia esercitato i c.d. «elements of governmental authority» (art. 5), sia controllato o diretto dallo Stato (art. 8) o la sua condotta sia stata accettata

ex post dallo Stato (art. 11); dall’altro, la possibilità che lo Stato sia indiret-

tamente responsabile per non aver vigilato e prevenuto le azioni dei privati laddove sia sottoposto ad uno specifico obbligo di prevenzione o repressione di determinate condotte15.

Con riguardo alle ipotesi di responsabilità diretta, l’attribuzione allo Stato di condotte private dovrà necessariamente basarsi su un’analisi dei fatti speci- fici di una vertenza16. Tale approccio fattuale relativamente all’attribuzione di condotte di privati allo Stato è desumibile dalla giurisprudenza internazionale, tra cui vale la pena ricordare la decisione della Corte internazionale di giustizia nel caso relativo all’attività militare e paramilitare in e contro il Nicaragua17 e

Legal Consequences and Problems under the Law of the Sea, in ML&LWR, 2012, 21. 14 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARSIWA), in YILC, 2001, vol. II, Part Two, p. 31 ss.

15 Com’è noto, tale ipotesi sorse nel caso dei c.d. «Ostaggi di Teheran» (Corte internazionale di giustizia, sentenza del 24 maggio 1980, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)), in cui la Corte internazionale di giustizia dichiarò responsabile lo Stato iraniano per non aver prevenuto l’aggressione da parte di un gruppo di privati, i c.d. «Studenti islamici», all’ambasciata statunitense a Teheran. In generale, sulla responsabilità indiretta dello Stato nel caso di azioni di privati, o di responsabilità solidale per fatto di altro Stato ai sensi degli artt. 16-18 del Progetto di articoli, si veda J. fry, Coercion,

Causation, and the Fictional Elements of Indirect State Responsibility, in VJTL, 2007, 611. 16 Si veda in questo senso il commento all’art. 8 del Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale (DARSIWA, 47).

17 La Corte ha sostenuto che «there is no clear evidence of the United States having actually exercised such a degree of control in all fields as to justify treating the contras as acting on its behalf» (Corte internazionale di giustizia, sentenza del 17 giugno 1986, Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 62, par. 109).

quella del Tribunale penale per l’ex Yugoslavia nel caso Tadić18.

In base a tale approccio fattuale e, più in generale, all’alto standard di controllo richiesto, non si potrà presumere che lo Stato eserciti un controllo effettivo sui privati, ma sarà piuttosto necessario dimostrare che le singole condotte di questi ultimi erano effettivamente sottoposte al potere direttivo statuale19.

Su un piano diverso si pone l’ipotesi di una responsabilità indiretta dello Stato per le condotte di individui, non a lui direttamente attribuibili. Com’è noto: «a State may be responsible for the effects of the conduct of private

parties, if it failed to take necessary measures to prevent those effects. […] In this respect there is often a close link between the basis of attribution and the particular obligation said to have been breached»20.

Come si può evincere dal brano appena citato, tale forma di responsabili- tà è strettamente collegata alla norma che si assume sia stata violata da una condotta di privati. In sostanza, lo Stato potrà essere indirettamente respon- sabile solo quanto abbia specifici obblighi di prevenzione, come nel caso delle immunità diplomatiche21 o, come si vedrà22, in tema di diritti umani.

18 In tale sede, il Tribunale ha sostenuto che «[t]he requirement of international law for the attribution to States of acts performed by private individuals is that the State exercises control over the individuals. The degree of control may, however, vary according to the factual circumstances of each case» (TPI per l’ex Yugoslavia, sentenza del 15 luglio 1999, Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1, p. 48; corsivo nel testo).

19 Per un’analisi più puntuale di tale criterio e della giurisprudenza rilevante in materia, si vedano g. bArtolini, Il concetto di «controllo» sulle attività di individui quale presuppo-

sto della responsabilità dello Stato, in La codificazione della responsabilità internazionale cit., 25; v. tzevelekoS, Reconstructing the Effective Control Criterion in Extraterritorial

Human Rights Breaches: Direct Attribution of Wrongfulness, Due Diligence, and Concurrent Responsibility, in MicJIL, 2014, 129.

20 DARSIWA, 39, punto 4.

21 Ibidem. Si tenga inoltre conto che L’art. 22(2) della Convenzione di Vienna sulle re- lazioni diplomatiche dispone che «[t]he receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity» (Vienna Convention on Diplomatic Relations, Vienna, 18 aprile 1961; in vigore dal 24 giu- gno 1964; art. 22(2).

4. Disciplina generale della giurisdizione degli Stati sui propri natanti

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