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IL PERMESSO DI SOGGIORNO

3.4 D.M del 3 AGOSTO 2004.

In data 3 agosto 2004, il Ministero dell’Interno ha adottato, di concerto con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, un decreto intitolato “Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno”. Il decreto in questione è stato emanato in quanto era stata rilevata l’indifferibile esigenza di modificare il modello di permesso di soggiorno usato in Italia, conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002.

Attraverso tale fonte normativa, si è scelto di introdurre nel nostro ordinamento giuridico un modello di permesso di soggiorno simile - quanto a caratteristiche tecniche e procedura di emissione - alla carta d’identità elettronica; il tutto, al fine di standardizzare le procedure in essere volte all’emissione di documenti elettronici e contenere i costi. Infatti, l’art. 4 del decreto in questione, intitolato appunto “Interoperabilità con CIE”, prescrive che “la compatibilità e

l'interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, sono assicurate con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni ".

Quanto agli aspetti materiali del documento di soggiorno, viene specificato che il supporto fisico, costituito da una carta plastica integrata da un supporto informatico, è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori; pertanto, è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento di soggiorno, visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.

Il supporto fìsico è dotato di una banda ottica al fine di memorizzare, con modalità informatiche di sicurezza, i dati riportati graficamente sul documento, nonché di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione

in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico.

La produzione del documento di soggiorno, infine, viene riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà in tal senso, ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento, elettroniche e non.

3.5

CIRCOLARE

DEL

MINISTERO

DELL’INTERNO

N

.

400

DEL7DICEMBRE2006.

Con la circolare in questione prende avvio, presso tutte le province del territorio nazionale, il progetto finalizzato alla semplificazione delle dinamiche operative connesse al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico.

Viene specificato l’innovativo e delicato impegno dei comuni e patronati per assicurare, a titolo gratuito e nell’ambito dei fini istituzionali, un’attività di informazione, consulenza ed assistenza a favore dei richiedenti, finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze amministrative.

Quanto alle modalità di inoltro delle istanze, ai sensi della circolare, le domande volte al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno26 nonché le richieste relative alla conversione del permesso di soggiorno (da altra tipologia a lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva), al duplicato permesso/carta di soggiorno ed all’aggiornamento del permesso/carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) devono, in via esclusiva, essere presentate presso gli uffici postali espressamente abilitati; è, tuttavia, stabilito che le istanze connesse a qualsiasi ulteriore tipologia                                                                                                                

26  In   particolare   dei   seguenti   permessi:   per   motivi   di   adozione,   affidamento,   attesa  

occupazione,   attesa   riacquisto   cittadinanza,   asilo   politico   -­‐richiesta   di   rinnovo   -­‐,   carta   di   soggiorno   per   stranieri,   famiglia,   famiglia   minore   14/18   anni,   lavoro   autonomo,   lavoro   subordinato,  lavoro  sub-­‐stagionale,  lavoro  ai  sensi  dell’art.  27  del  d.lgs.  286/98  e  successive   modifiche,   missione,   motivi   religiosi,   residenza   elettiva,   ricerca   scientifica,   status   apolidia   -­‐   richiesta  di  rinnovo  -­‐,  studio,  tirocinio,  formazione  professionale,  turismo.  

di soggiorno, della quale non è stata fatta esplicita menzione, debbano essere depositate presso le Questure, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia ai sensi dell’ art. 19 del d.l.gs. 286/98 e successive modifiche.

Inoltre, la circolare precisa che, all’atto dell’accettazione della pratica, sarà rilasciata dall’ufficio postale (previa identificazione dell’istante) una ricevuta, provvista di elementi di sicurezza, che consente allo straniero (munito della copia originale dell’autorizzazione) di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno secondo i limiti enunciati nella direttiva del Ministro dell’Interno sui “diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di

soggiorno” datata 5 agosto 2006. La ricevuta in argomento deve essere esibita

unitamente al passaporto o al titolo di viaggio equipollente ovvero, nelle ipotesi di rinnovo del titolo di soggiorno, congiuntamente al predetto titolo in scadenza o scaduto di validità.

È prevista l’adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (in base a quanto stabilito dal regolamento CE n. 1030/02) nei casi di autorizzazioni al soggiorno di durata superiore a tre mesi, ma viene al contempo specificato che resta in vigore il tradizionale modello cartaceo in alcune ipotesi specificate dalla circolare. In particolare, il permesso in formato elettronico non dovrà essere emesso nei casi di soggiorno di breve durata, giustizia, richiesta asilo politi- co/apolidia, nonché per cure mediche ed adozione di minore.

La circolare affronta anche la tematica dei minori, affermando che in favore dei figli minori di anni quattordici, da iscrivere sulla carta/permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori, è previsto il rilascio di una tessera complementare (denominata “carta minore”) che costituisce un allegato dell’autorizzazione del familiare; il menzionato "allegato” non è assimilabile ad un documento di viaggio o di riconoscimento e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia e/o per l’attraversamento delle frontiere; trattasi, in altri termini, di una tessera complementare al titolo elettronico del genitore, di cui riporta la medesima numerazione e scadenza. Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni dovrà essere, invece, rilasciato, qualora previsto, un documento in formato elettronico autonomo.