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L’EVOLUZIONE NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ASILO.

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA

5.2 L’EVOLUZIONE NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ASILO.

Alla fine degli anni '80 si sviluppava la politica di cooperazione per l’abolizione dei controlli delle frontiere interne alla Comunità Europea.

Tali iniziative di collaborazione politica tra i Ministeri degli Interni dei vari Stati membri, in particolare tra Francia e Germania, si allargavano ai più piccoli Paesi del Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). In tale contesto veniva firmato il 14 giugno 1985, l’Accordo di Schengen, nato appunto dall’esigenza di creare una frontiera unica all’esterno della Comunità ed abolire le frontiere interne, con la graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni49.

                                                                                                               

47  La  legge  trattava  anche  i  casi  in  cui  il  trattenimento  non  era  obbligatorio  bensì  facoltativo  

ai  sensi  dell’art.  1  bis  comma  1  della  legge,  i  richiedenti  asilo  potevano  essere  trattenuti  nei   Centri  di  identificazione  nei  casi  in  cui:  doveva  essere  verificata  o  determinata  la  nazionalità   o  l’identità  dello  straniero  qualora  lo  stesso  non  era  in  possesso  di  documenti  di  viaggio  o  di   identità,  oppure  avesse,  al  suo  arrivo,  presentato  documenti  risultati  falsi;  dovessero  essere   verificati   gli   elementi   su   cui   si   basava   la   domanda   di   asilo   qualora   gli   stessi   non   fossero   immediatamente  disponibili;  lo  straniero  era  in  pendenza  del  procedimento  concernente  il   diritto  di  essere  ammesso  nel  territorio  dello  Stato.  

48  Corsi   di   alfabetizzazione,   di   inserimento   scolastico   per   minori,   corsi   di   formazione   e  

riqualificazione   professionale,   accompagnamento   alla   ricerca   di   concrete   possibilità   lavorative,  sostegno  nella  ricerca  di  soluzioni  abitative.  

49  L’accordo  mirava  a  disciplinare  quattro  punti:  1)  Controlli  alle  frontiere;  2)  Movimento  

 

Nel quadro di questo accordo i cinque Paesi tentavano di determinare, relativamente alle persone che chiedevano asilo, i problemi che dovevano ricevere una soluzione comune attraverso l’armonizzazione di alcuni aspetti della normativa sui rifugiati.

Si trattava, comunque, di principi abbastanza generali che per trovare applicazione concreta necessitavano di una Convenzione, che interveniva solo successivamente nel 1990.

In particolare, le disposizioni della Convenzione di applicazione in materia di rifugiati concernevano unicamente il tema della “competenza per

l'istruzione delle domande di asilo ” (Articoli 28- 38). La normativa perseguiva la

finalità di individuare lo Stato contraente da considerarsi competente ad esaminare la domanda di asilo presentata nel rispettivo ambito di riferimento, il principio base era che uno solo fosse lo Stato competente (Articolo 29 par.3), e che tale Stato fosse tenuto ad effettuare l’esame della richiesta di asilo e la effettiva istruzione (Articolo 29 par.l).

Parallelamente allo sviluppo del sistema previsto dalla Convenzione di Schengen, si elaborava il testo della Convenzione di Dublino del 1990 sulla

determinazione dello Stato competente all’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità50.

Tale Convenzione riproduceva da vicino, anche se con un sistema meglio precisato, più vincolante per gli Stati e maggiormente garantista per i richiedenti asilo, le disposizioni dettate in materia dall’Accordo prima e dalla Convenzione poi di Schengen del 1990.

Lo scopo era quello di evitare successive o parallele richieste di asilo in diversi Stati e quindi di prevenire il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato all’altro, non potendo sfociare altro che in un unico esame, svolto dallo Stato competente secondo i criteri indicati.

Pertanto, diventava importante, per garantire l’efficacia del meccanismo messo in piedi e per ottemperare agli obblighi internazionali di protezione, provvedere all’armonizzazione delle regole procedimentali in materia                                                                                                                

50  La  Convenzione  di  Dublino  del  1990  è  stata  aggiornata  e  modificata  nel  2003  con  il  

regolamento  n.  343/2003  del  Consiglio  europeo,  detto  “Dublino  II”  e  più  di  recente  dal   regolamento  “Dublino  III”  del  2013.    

  di asilo tra gli Stati europei in modo da garantire risultati simili per evitare incongruenze e discriminazioni a danno dei richiedenti asilo.

Ed è proprio in questa direzione e da questo momento in poi che si sarebbe orientato l’atteggiamento degli Stati membri della Comunità Europea.

A tal proposito è stato notevole il contributo dato dal Trattato di Maastricht del 1992, che prevedeva la nascita di quella struttura complessa chiamata Unione Europea.

Il Trattato elaborava una soluzione di compromesso tra chi si opponeva fermamente all’attribuzione di competenze specifiche all’Unione di asilo e immigrazione e chi, invece, riteneva necessario rafforzare il ruolo delle istituzioni comunitarie in materia abbandonando un approccio meramente intergovernativo.

Il Trattato suddivideva l’operato dell’Unione in tre principali ambiti secondo il complesso sistema dei c.d. “tre Pilastri": la Comunità Europea, la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), e la Cooperazione nel campo dei settori della Giustizia e degli Affari Interni.

Il tema dell’asilo veniva inserito nel Titolo VI del Trattato relativo proprio alla “Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni” nell’ambito del Terzo Pilastro del Trattato, tra le questioni di interesse comune degli Stati membri per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione Europea.

Per la prima volta si prevedeva cosi una politica comune in materia di asilo, qualificandola come mero “settore di comune interesse” da trattare con il metodo tradizionale della cooperazione intergovernativa. Si può dire che il Trattato di Maastricht costituiva un momento di svolta obbligata, inaugurando la seconda fase della cooperazione intergovernativa nelle politiche di asilo 51 attraverso la formalizzazione di tale cooperazione con l’inserimento nel Terzo Pilastro appunto.

L’obiettivo della comunitarizzazione della materia di asilo è raggiunto con il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, con il quale detta materia è diventata oggetto di una politica                                                                                                                

51  Il  Trattato  di  Maastricht  modifica  la  struttura  europea  arricchendola  di  un  terzo  pilastro  in  

cui   si   sarebbe   sviluppata   la   cooperazione   tra   Stati   in   materia   di   giustizia   e   sicurezza.   Nel   terzo  pilastro  rientravano  nove  settori  ritenuti  di  interesse  comune  tra  cui  l'asilo.  

comunitaria52. La materia dell’asilo veniva inserita in un nuovo Titolo, il IV, incluso direttamente nel Trattato CE che si intitolava: Visti, asilo, immigrazione

ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone.

Detta materia passava cosi dalla mera cooperazione intergovernativa alle competenze della Comunità, ossia al cosiddetto “primo pilastro”.

Il Trattato di Amsterdam stabiliva dunque per la prima volta una competenza della Comunità in materia di asilo gettando le basi per l’avvio di un’intensa stagione legislativa.

Sulla base di tali presupposti, si assisteva all’elaborazione degli strumenti legislativi indispensabili per favorire i processi di armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di asilo, introducendo standard minimi a cui i Paesi membri dovevano attenersi. In particolare, le misure adottabili in materia d’asilo, previste nell’art. 63 del Titolo IV del Trattato, concretizzatesi nei principali strumenti legislativi che saranno oggetto di esame in seguito, riguardavano diversi aspetti: l’individuazione dello Stato competente per le domande di asilo (Regolamento Dublino n. 343/2003), le condizioni per l’accoglienza dei richiedenti asilo (Direttiva 2003/9/CE), l’elaborazione di norme minime riguardanti l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (Direttiva 2004/83/CE), e infine, la definizione di norme minime sulle procedure di asilo (Direttiva 2005/85/CE).

Nell’acquisita consapevolezza dell’inarrestabilità del fenomeno migratorio in atto e della necessità di offrire protezione ai numerosi rifugiati presenti nel territorio degli Stati membri, si realizzavano i piani quinquennali di Tampere (1999-2004) al fine di fissare le linee guida e i principi per l’attuazione e la messa a regime dell’esercizio di tale nuova competenza comunitaria ponendo le basi per l’adozione dei nuovi strumenti legislativi. Esaurita dunque la prima fase, si apriva così la seconda fase europea del diritto di asilo durante la quale venivano adottate, infatti, le prime direttive e regolamenti sopra indicate.

                                                                                                               

52  L’obiettivo   del   Trattato   era   infatti:   “Conservare   e   sviluppare   l’Unione   quale   spazio   di  

libertà,  sicurezza  e  giustizia  in  cui  si  assicura  la  libera  circolazione  delle  persone,  insieme  a   misure  appropriate  per  quanto  concerne  l’immigrazione,  l’asilo,  i  controlli  alle  frontiere,  la   prevenzione  e  la  lotta  alla  criminalità”.  

Il successivo passo avanti verso un’effettiva costituzione del regime d'asilo è la pubblicazione del Libro Verde nel 2007 sul futuro regime comune europeo in materia d’asilo.

Con questa iniziativa, la Commissione intendeva lanciare un’ampia consultazione, i cui risultati hanno di fatto portato alla pubblicazione di un programma d’azione volto all’effettiva costituzione dei regime d’asilo europeo.

Così, il 17 giugno 2008, la Commissione adottava il “Piano strategico

sull’asilo, un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione Europea”

che definiva l’architettura della seconda fase del sistema europeo d’asilo53 proponendo di migliorare la definizione, a livello UE, degli standard di protezione, così da raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati dal programma dell'Aja, modificando gli strumenti giuridici esistenti.

Nell’ambito del Piano strategico, il 16 ottobre 2008, a Bruxelles, i capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione approvano il “Patto europeo

sull’immigrazione e l’asilo”.

Con l’adozione del Patto il Consiglio Europeo riteneva fosse giunto il momento di prendere ulteriori iniziative per completare l’istituzione del Sistema europeo comune di asilo, come previsto dal programma dell’Aja, e fornire in tal modo un livello di protezione più elevato.

Nell’ambito del Patto, il Consiglio conveniva di istituire un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo col compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze tra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete tra le amministrazioni incaricate dell’esame delle domande d’asilo.

Una terza fase, che rappresentava l’ultimo passaggio in questa lunga ed articolata, ma non ancora completa evoluzione verso un regime del diritto di

                                                                                                               

53  Al  riguardo  il  Vice  Presidente  dell’Unione,  responsabile  della  Commissione  giustizia  libertà  e  

sicurezza,  Jacques  Barrot,  ha  affermato:  "Con  questo  piano  strategico  la  Commissione  vara  la  

seconda   fase   del   sistema   europeo   comune   di   asilo,   i   cui   obiettivi   globali   sono   ribadire   e   rafforzare   la   tradizione   umanitaria   e   garantista   dell'Unione   e   creare   condizioni   di   parità   effettive   per   accedere   alla   protezione   nell'Unione   europea.   Questo   significa   che   dovremo   migliorare   le   norme   giuridiche   comuni,   accrescere   la   qualità   del   processo   decisionale,   intensificando  la  cooperazione  pratica  fra  i  sistemi  nazionali  d'asilo,  e  instaurare  maggiore   solidarietà  fra  gli  Stati  membri  e  fra  l’Unione  e  i  Paesi  terzi  nell’accoglienza  dei  rifugiati”.  

asilo comune, si può individuare in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.

Il Trattato stabiliva la piena armonizzazione della legislazione in materia d'asilo, in base ai principi enunciati a Tampere e all’Aja, non più semplicemente con l'istituzione di norme minime, ma attraverso la creazione di un Sistema comune vero e proprio.

In base a tali presupposti è possibile affermare quindi che il Trattato di Lisbona ha decretato il passaggio effettivo da un sistema di armonizzazione minima ad un regime uniforme nell’UE54.

In particolare, il Trattato modificava l’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione55 che stabiliva in base al nuovo testo che “L’Unione

Europea sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento".

Notiamo come alla generica espressione “misure” nella formulazione del Trattato previgente, si sostituiva la ben più impegnativa “politica comune”, che non riguardava più singoli settori, come fino ad oggi oggetto di singoli atti, ma un’organica legislazione per una disciplina comune in materia di asilo56.

L’attuazione dei principi del Trattato di Lisbona è stata prevista grazie al Programma di Stoccolma, piano politico-strategico approvato dal Consiglio Europeo nel dicembre 2009, per il periodo 2010-2014, che rappresenta l’ultima evoluzione nell’ambito del dispositivo comune comunitario in materia di asilo.

                                                                                                               

54  NASCIMBENE,  Il  Trattato  di  Lisbona:  l'Unione  europea  a  una  svolta?,  in  Il  corriere  giuridico,  

2008,  n.l,  pp.  137  e  ss.  

55  Il  TFUE  sostituiva  il  Trattato  CE  del  2007.  

56  Si  prevedeva  così  l'istituzione  di  un  Sistema  comune  europeo  di  asilo,  che  includeva  sette  

distinti  profili,  precisamente:  a)  uno  status  uniforme  in  materia  di  asilo  a  favore  di  cittadini   di   Paesi   terzi,   valido   in   tutta   l'Unione;   b)   uno   status   uniforme   in   materia   di   protezione   sussidiaria   per   i   cittadini   di   Paesi   terzi   che,   pur   senza   il   beneficio   dell'asilo   europeo,   necessitano   di   protezione   internazionale;   c)   un   sistema   comune   volto   alla   protezione   temporanea   degli   sfollati   in   caso   di   afflusso   massiccio;   d)   procedure   comuni   per   la   concessione  e  la  revoca  dello  status  uniforme  in  materia  di  asilo  o  di  protezione  sussidiaria;   e)  criteri  e  meccanismi  di  determinazione  dello  Stato  membro  competente  per  l’esame  di  una   domanda   d'asilo   o   di   protezione   sussidiaria;   f)   norme   concernenti   le   condizioni   di   accoglienza  dei  richiedenti  asilo  o  protezione  sussidiaria;  g)  il  partenariato  e  la  cooperazione   con  Paesi  terzi  per  gestire  i  flussi  di  richiedenti  asilo  o  protezione  sussidiaria  o  temporanea”.  

Il Programma di Stoccolma ha definito gli ulteriori passi verso la costruzione di un Sistema Comune Europeo di Asilo, prevedendo, tra l’altro, la revisione di tutta la normativa comunitaria emanata tra il 2000 e il 2005, di recente realizzazione grazie all'emanazione di nuovo strumenti giuridici facenti parte del nuovo “Pacchetto asilo’' del giugno 2013.

5.3 IL NUOVO REGOLAMENTO “DUBLINO III”