LA DISCIPLINA DELL’ESPULSIONE
7.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE.
L’attuale disciplina relativa alle modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione è il frutto del recepimento, nella L. n. 129/2011, della c.d. “Direttiva rimpatri”. La stessa ha stabilito il principio della proporzionalità e della gradazione della misura, secondo un criterio di
96 Art. 15, co. 1. D.Lgs. n. 286/1998 . Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero c consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
97 Art. 16. co. 1, D.Lgs. n. 286/1998. il quale dispone che «il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale [...], può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni». L’espulsione è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile.
98 Art. 16, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998. ii quale dispone che «Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, [...], che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione». ASPRONE e MARTINI, L’espulsione dello straniero per la sicurezza dello Stato: excursus tra le pronunce più recenti, in Nuova rass.,
2009, n. 13-‐14, pp 1538-‐1542, nel riferire il disposto della sent. n. 10752/2009, della Cassazione penale, riportano che «l’espulsione è stata addirittura considerata per lo straniero
destinatario del provvedimento un “diritto ”, ove lo stesso è condannato ad una pena che non superi i due anni».
progressività che prenda le mosse da determinazioni meno restrittive per la libertà dell’interessato.
In ossequio al disposto della direttiva, l’allontanamento dello straniero entrato irregolarmente nel territorio dello Stato dovrebbe effettuarsi nel rispetto di una sequenza temporale che preveda in via prioritaria la concessione di un termine da 7 a 30 giorni99, su richiesta dell'interessato, - sempre che «non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera», per la sua partenza volontaria100 - con verifica del questore in ordine alla sussistenza in capo al soggetto espulso di mezzi e risorse economiche sufficienti al restante soggiorno e al rimpatrio101 ; in questo caso il Questore adotta, previa convalida da parte
dell’autorità giudiziaria, una o più delle nuove misure cautelari102 introdotte dalla
novella.
L’alternativa alla partenza volontaria consiste nell’adozione dell’accompagnamento coattivo103 nelle ipotesi di pericolo di fuga104, di
99 Art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per
un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, resistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-‐ter.
100 Come fa notare MOROZZO DELLA ROCCA, Chiaroscuri del decreto legge 23 giugno 2011 n.
89, come modificato dalla legge di conversione, 2 agosto 2011, n. 129, in Corr giur., 10/2011,
pp. 1345-‐1354, il rimpatrio volontario «può essere definito, in termini molto essenziali, come
un ordine di allontanamento da non eseguire coattivamente, mediante l'uso della forza pubblica, con l’immediato accompagnamento od il trattenimento in detenzione, ma dotato di un termine per lo spontaneo adempimento. Ai sensi della direttiva l’allontanamento coattivo dovrebbe costituire una misura residuale, facendo eccezione alla facoltà di rimpatrio volontario», tuttavia. ad apparire ordinarie, «sono le procedure di espulsione coattiva, relegando a casi tutto sommato marginali le ipotesi di rimpatrio volontario su richiesta dell’interessato e prive di un effettivo vantaggio per lo straniero, che entro sette giorni, salvo eventuali proroghe, dovrebbe a sue spese lasciare l'Italia senza ricevere da questo alcun vantaggio concreto», concludendo che «ciò che alla fine continuerà a prevalere, nella prassi, sarà dunque l’espulsione senza concessione del termine per la partenza volontaria, ma con l’ordine di allontanarsi con i propri mezzi per via dell'impossibilità dell'accompagnamento immediato e per mancanza di disponibilità ricettiva nei centri di identificazione e di espulsione»
101 Comprese “tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo”.
102Art. 13, co. 5.2, D.Lgs. n. 286/1998. Le misure cautelari previste sono: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
103 Art. 13,comma4, lettera a)-‐g), D.Lgs. n. 286/1998.
104 Ex art. 13, co. 4 bis, sussiste pericolo di fuga nei seguenti casi:
respingimento della domanda di soggiorno perché manifestamente infondata o fraudolenta, di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, qualora lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria o non lo abbia richiesto, nelle ipotesi di espulsione disposta dall’Autorità giudiziaria e nel caso di soggetto socialmente pericoloso o indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso, in caso di violazione delle misure cautelari disposte dal questore quando venga concesso il termine per la partenza volontaria oppure venga disposto il trattenimento nel C.I.E. ex art. 14, co. 1 bis (in entrambe le ipotesi le misure cautelari adottabili sono le medesime).
La procedura di allontanamento prevede poi il provvedimento di trattenimento presso i C.I.E105 - quando non sia possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento - in base ai nuovi presupposti introdotti dalla novella e relativi a situazioni che facciano presumere il pericolo di fuga, alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. Il trattenimento nei C.I.E. può, in determinati casi, essere sostituito dall’adozione di una misura cautelare106.
Il trattenimento dello straniero è possibile per un tempo complessivamente non superiore a 180 giorni o comunque non superiore a 18
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio
ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure cautelari disposte dal Questore.
105 Art. 14,comma1, D.Lgs n. 286/1998.
106 “Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-‐legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente”
mesi107, ed è tale da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità108.
Da ultimo troviamo l’ordine del questore109 di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 7 giorni qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero in un C.I.E., ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale. L’ordine è dato con provvedimento scritto con l’indicazione delle conseguenze sanzionatone in caso di inottemperanza. A quest’ultimo riguardo, la novella ha abolito l’arresto in flagranza e la pena detentiva, facendo conseguentemente venir meno le problematiche relative alla compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva rimpatri110 emerse in conseguenza dell’emanazione della sentenza El Dridi.
L'ordine può, inoltre, essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo paese in Italia, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza o nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio (novità introdotta al fine di non consentire allo straniero irregolare di poter addurre il giustificato motivo come scusante per la mancata partenza dal territorio dello Stato).
Le garanzie previste dalla normativa prevedono in primis l’obbligo di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria per le misure cautelari disposte dal Questore (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione), per il provvedimento di accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica e per il provvedimento che dispone il trattenimento presso i C.I.E.
107 La previsione è contenuta nell’art. 14. co. 5, il quale prevede che qualora, nei 180 giorni
precedenti, «non sia stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori 12 mesi”.
108 Art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 286/1998. 11 regolamento di attuazione del T.U.I, tuttavia, dispone
che «in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con
l’ausilio della forza pubblica» (art. 20, co. 3, D.P.R. n. 294/1999). Le modalità di trattenimento
sono meglio specificate nell’art. 21 del poc’anzi citato regolamento.
109 Art. 14,comma5 bis, D.Lgs. n. 286/1998.
110 Attualmente la violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale è punita «salvo che
sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro». La sussistenza del
giustificato motivo quale presupposto per non incorrere nella sanzione richiamata è frutto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale (sent. n. 359, del 17 dicembre 2010).
(procedimento di convalida che deve concludersi entro 96 ore, secondo l’usuale schema “48 più 48”).
Inoltre il provvedimento restrittivo della libertà dello straniero, oltre che debitamente motivato, deve essere scritto e tradotto (nella lingua madre o a scelta dell’interessato in inglese, francese o spagnolo) con indicazione espressa dei relativi mezzi di impugnazione (a tutela del diritto di difesa dello straniero).
Più in generale l’art. 19, co. 2 bis, stabilisce che «il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate».
In ogni caso lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha facoltà di accedere ai programmi di rimpatrio assistito previsti dall’art. 14 ter, con notevoli ricadute sui provvedimenti nel frattempo adottati nei suoi confronti111.