IL PERMESSO DI SOGGIORNO
3.6 IL REGOLAMENTO (CE) n 380 DEL 18 APRILE 2008.
Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 18 aprile 2008, a Lus- semburgo, ha adottato il regolamento n. 380 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 (che ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi).
Nelle considerazioni preliminari del suddetto regolamento, viene sottolineato che l’utilizzazione di identificatori biometrici costituisce una tappa importante al fine di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento; viene altresì specificato che è opportuno tener conto delle specifiche tecniche definite nella parte terza del docu- mento n. 9303 dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) relativo ai documenti ufficiali a lettura ottica.
Il regolamento in questione si pone quale obiettivo principale quello di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici27 che gli Stati membri devono utilizzare nel modello uniforme per i permessi di soggiorno.
In particolare, viene inserito nel reg. 1030/02 il nuovo articolo 4 bis, ai sensi del quale il modello uniforme per i permessi di soggiorno deve comprendere un supporto di memorizzazione (dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati) contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare. È stato altresì creato nella stessa norma l’articolo 4 ter, in forza del quale devono essere rilevati i seguenti identificatori biometrici: (i) una fotografìa , fornita dal richiedente o scattata al momento della domanda; e (ii) due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente. Viene specificato, altresì, che le prescrizioni tecniche relative al rilevamento di identificatori biometrici sono fissate anche tramite le norme ICAO. Inoltre, il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.
27 II Consiglio Europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, ha rilevato che
occorre un approccio coerente dell’UE in tema di identificatori biometrici, al fine di adottare soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell’UE ed i sistemi d’informazione.
Il regolamento in questione ha inciso sostanzialmente anche sull’allegato del regolamento 1030/02; è stato, infatti, previsto che il permesso di soggiorno comprendente identificatori biometrici deve essere prodotto come documento separato ed utilizzerà le prescrizioni tecniche stabilite nei documenti ICAO sui visti a lettura ottica o sui documenti di viaggio a lettura ottica. Il permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo può essere rilasciato soltanto per due anni dall’adozione delle prescrizioni tecniche (da stabilire in base alla procedura prevista ai sensi del regolamento).
L’allegato specifica, altresì, che come supporto di memorizzazione deve essere utilizzato un “microprocessore RF” e che gli Stati membri possono memorizzare ulteriori dati, destinati ad usi nazionali, in un microprocessore “a
contatto” separato ed inseribile sul retro della carta (che, però, non deve in nessun
modo interferire con il microprocessore RF).
Agli Stati membri è fornita anche la possibilità di aggiungere elementi di sicurezza nazionali complementari, a condizione che siano inclusi nell’elenco istituito ai sensi del regolamento e che non sia ridotta l’efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.
Il permesso di soggiorno conforme al reg. 1030/02 contiene un chip a contatto nazionale, cioè leggibile e riconoscibile solo in Italia (infatti, l’inserimento del chip non era obbligatorio ai sensi del predetto regolamento). La caratteristica principale del nuovo modello conforme al reg. 380/08, invece, è la previsione un chip obbligatorio “a radio frequenza” contenente le immagini delle impronte digitali e del volto del possessore del documento. Inoltre, altra fonda- mentale peculiarità del nuovo modello è la cd. interoperabilità, in forza della quale ogni Stato membro sarà messo nelle condizioni di poter leggere/verificare i dati inseriti dagli altri Stati membri; pertanto, alla luce del nuovo principio di interoperabilità, diventerà fondamentale porre l’attenzione sulla qualità dei dati biometrici da inserire nel chip.
Dal punto di vista tecnico, il chip “a contatto” (che caratterizzava, come specificato, il modello conforme al reg. 1030/02) è stato rimosso e ora è di tipo “a radiofrequenza”, inserito direttamente nel supporto plastico. La foto da applicare sul documento sarà in bianco e nero (mentre nel chip sarà a colori), in
quanto è previsto che venga incisa con tecnica laser-engraving; quindi è indelebile e non la si può cancellare, come nel vecchio modello in cui veniva inserita sul supporto plastico tramite trasferimento termico (attraverso, cioè, in- chiostro incollato sulla superficie). Inoltre, come già accennato, il nuovo chip “a
radio frequenza” sarà conforme agli standards ICAO 9303 e sarà interoperabile,
cioè leggibile da tutti gli altri Stati membri.
È previsto anche che tutti i dati inseriti siano firmati digitalmente, verificabili e protetti con una procedura di sicurezza denominata BAC (basic
access control); per avere accesso alle impronte digitali, invece, è stata ideata una
forma di tutela ulteriore, chiamata EAC (extended access control), in forza della quale l’accesso sarà subordinato all’ottenimento di una autorizzazione temporanea, ma rinnovabile, da parte dello Stato membro che ha originato il dato.
Altra rilevante novità è rappresentata dal fatto che ogni individuo avrà un proprio documento elettronico a prescindere dall’età (per i minori di 6 anni, però, si acquisirà solo la foto del volto, mentre, da 6 anni in poi, anche le impronte digitali); attualmente, invece, le generalità dei minori vengono inserite nello stesso permesso di soggiorno dei genitori, nel campo “osservazioni”.
Stante il suddetto principio di interoperabilità, diventerà fondamentale inserire nel documento elettronico dati biometrici di elevatissima qualità; per quanto concerne l’acquisizione delle due impronte digitali, ad esempio, è previsto che ciascun dito venga apposto sul lettore tre volte, che il sistema verifichi automaticamente la relativa qualità (attraverso un’unità chiamata n-fic che attribuisce un punteggio, per ogni singola acquisizione, che parte da 1 - qualità migliore - ed arriva sino a 5 - qualità minima) e che scelga infine le impronte migliori. Dopo che il sistema avrà scelto le impronte migliori (la qualità minima è pari a tre per essere accettata) le stesse saranno compresse e memorizzate sul permesso di soggiorno in formato ISO.
Anche la foto del volto rappresenta un elemento biometrico primario di identificazione e dovrà essere acquisita in formato jpeg 2000 e non più vecchia di 6 mesi; a tal proposito, il sistema segnalerà automaticamente se è conforme agli
standards ICAO, ma all’operatore verrà riconosciuta comunque la facoltà di
senza di un eventuale copricapo potrà essere accettata, a condizione che il volto del soggetto interessato resti scoperto).