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IL REATO DI REINGRESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO NAZIONALE.

I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DOPO IL PACCHETTO SICUREZZA

8.2 IL REATO DI REINGRESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLO STRANIERO NEL TERRITORIO NAZIONALE.

Tanto premesso in ordine all’attuale quadro normativo del diritto penale dell’immigrazione, l’indagine si sposta sul delitto di cui all’art. 13 comma 13 del T.U. 286/1998 ed in particolare sull'oggettività giuridica della norma.

L’articolo 13 comma 13 costituisce la figura generale della violazione del divieto di reingresso dello straniero, cui vanno affiancate le fattispecie previste dall’art. 13 comma 13 bis.

La disposizione in esame incrimina lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, che contravvenga al divieto di reingresso nel territorio nazionale, in assenza di apposita autorizzazione da parte del Ministro dell’Interno. La sanzione prevista è la reclusione ora variante da uno a quattro anni e una nuova espulsione mediante accompagnamento immediato alla frontiera129.

                                                                                                               

129  Qualora   non   sia   possibile   eseguire   immediatamente   l’espulsione   dello   straniero   che   ha  

trasgredito   al   divieto   di   reingresso,     il   Questore   dovrà   disporne   il   trattenimento   presso   un   Centro  di  identificazione  ed  espulsione,  in  base  all’art.  14  comma  1,  T.U.I.,  oppure,  quando  ciò   non  sia  possibile  o  siano  decorsi  inutilmente  i  termini  di  permanenza  senza  l’esecuzione  del   provvedimento   espulsivo,   gli   ordinerà   di   lasciare   il   territorio   nazionale   entro   7   giorni,   ai   sensi  dell’art  14  comma  5  bis.  

In base all’art.l, comma 1, del T.U.130, si evince che il destinatario di tale precetto penale può essere soltanto lo straniero extracomunitario o l’apolide colpito da un provvedimento di espulsione131.

Il D.l. 89/2011 interviene, in un certo senso, sul soggetto attivo del reato in esame, modificando la disposizione di cui all'art. 13 comma 13. Le parole "lo straniero espulso" sono sostituite dalla formula “lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione”; con ciò la norma vuole significare che è punibile non solo lo straniero che sia stato espulso coattivamente ma anche lo straniero che, dopo essere stato intimato ad allontanarsi con un decreto del Prefetto ai sensi dell'art 13, comma 2 TU, sia poi emigrato volontariamente dal territorio nazionale, sempreché abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato in violazione del divieto senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Venendo all’oggetto giuridico, come già osservato in dottrina, la fattispecie in esame mira a tutelare il bene giuridico ordine pubblico, da intendersi come “il buon assetto e l’ordinato vivere civile”132. Nel caso del reato in parola, la sanzione penale mira a garantire quel peculiare aspetto dell’ordine pubblico “connesso al presidio delle frontiere ed alla ordinata regolamentazione del flusso

                                                                                                               

130  Il   quale   recita   infatti   che   “il   presente   testo   unico,   in   attuazione   dell'articolo   I0,   secondo  

comma,  della  Costituzione,  si  applica,  salvo  che  sia  diversamente  disposto,  ai  cittadini  di  Stati   non   appartenenti   all’Unione   europea   e   agli   apolidi,   di   seguito   indicati   come   stranieri,  

precisando   al   comma   successivo   che   “il   presente  testo  unico  non  si  applica  ai  cittadini  degli  

Stati  membri  dell'Unione  europea,  se  non  in  quanto  si  tratti  di  norme  più  favorevoli,  e  salvo  il   disposto  dell'articolo  45  della  legge  6  marzo  1998,  n  40".  

131  Le   ipotesi   di   espulsione   cui   allude   il   testo   legale   possono   essere   distinte   in   quelle   di  

competenza   prefettizia   e   in   quelle   di   prerogativa   ministeriale.   Queste   ultime   sono   previste   dall'art  13  comma  1  T.U.I.  (per  motivi  di  ordine  pubblico  e  di  sicurezza  dello  Stato)  e  dall’art.   3  del  D.l.  27  luglio  2005  n.  144  (per  motivi  di  prevenzione  del  terrorismo).  Le  prime,  invece,   sono   previste:   1)   dall’art.   13   comma   2   del   T.U.I.   (espulsione   per   ingresso   irregolare   nel   territorio  dello  Stato,  espulsione  per  mancata  richiesta  del  permesso  di  soggiorno  nei  termini   prescritti  ed  espulsione  dello  straniero  socialmente  pericoloso);  2)  dall’art  26  comma  7  bis   T.U.I.  (espulsione  dello  straniero  condannato  per  reati  di  contraffazione  di  marchi  industriali   e   di   opere   coperte   dal   diritto   d’autore);   3)   dagli   artt.   9   e  131  bis   T.U.I.   (espulsione   dello   straniero  titolare  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  rilasciato   dall’Italia   o   da   altri   Paesi   membri);   4)   dagli   artt.   4-­‐bis   comma   2   e   5   comma   7   (espulsione   dello  straniero  per  perdita  dei  crediti  derivanti  dall’accordo  di  integrazione  e  dello  straniero   titolare   di   un   permesso   di   soggiorno   o   di   altro   titolo   equipollente   rilasciato   da   altro   Paese   dell’UE).  

132  SINISCALCO,   Inosservanza   dei   provvedimenti   dell’autorità,   in   Enc.   Dir..   XXII.   p.   665;  

migratorio, dal momento che si vuole impedire in Italia il rientro di soggetti che sono stati già espulsi133.

La fattispecie serve allora a salvaguardare gli effetti di un precedente provvedimento di espulsione, altrimenti vanificati da reingressi non consentiti dalla legge. In tal modo, il legislatore intende tutelare la regolarità del fenomeno immigrazione oltre che i peculiari interessi sottostanti singole ipotesi di espulsione. Si pensi al caso di espulsione motivata da ragioni di ordine pubblico, dove la sanzione penale diviene strumento punitivo concorrente alla realizzazione dell’obiettivo di tenere lontani dal territorio nazionale soggetti che possano costituire una minaccia per la sicurezza statale.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, la previsione in esame punisce il rientro nel territorio nazionale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione e privo della speciale autorizzazione.

Tre i presupposti necessari per l’integrazione della fattispecie.

Il primo degli elementi richiesti risiede nella circostanza che lo straniero sia destinatario di un provvedimento legittimo di espulsione134.

Passando, invece, all'analisi del secondo presupposto, ovvero quello dell’avvenuta esecuzione dell'espulsione, deve rilevarsi come esso sia mutato in conseguenza delle modifiche apportate dall’art 3 comma 1, lett. c) n. 8 del D. 1.89/2011.

Con il D.L. 89/2011, l’Italia si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 11 della direttiva rimpatri di corredare ogni espulsione con un divieto di reingresso (salvo contenerlo nei limiti di cui al §2 dello stesso articolo). Sostituendo, infatti, le parole “lo straniero espulso” con la formula “destinatario di un provvedimento di espulsione”, si è inteso sanzionare qualsiasi straniero che ha lasciato il territorio nazionale, facendovi rientro prima della scadenza del divieto di reingresso, indipendentemente dalla tipologia dei provvedimento di espulsione adottato (volontaria o forzata) e, quindi, dalle modalità con cui io stesso è stato eseguito (con o senza accompagnamento coattivo).

                                                                                                               

133  CALLAIOLI,   sub  art.  13  cllgs.   286/1998,   in   PADOVANI,   Le  leggi  penali  d’udienza,  Milano,  

2007,  p.  1671.  

Negli intenti del legislatore, si legge che “... in tale modo, la sanzione penale per l’inosservanza per il divieto di reingresso viene comminata anche allo straniero espulso mediante l’intimazione a lasciare il territorio nazionale, in quanto destinatario di una decisione di rimpatrio135”.

Passando all’ultimo dei requisiti richiesti dalla fattispecie in esame, ovvero al reingresso nel territorio statuale dello straniero già espulso, è opportuno precisare che, con il D.L. 89/2011, il legislatore, seppur in ritardo, interviene, ridisegnando i termini di durata del divieto di reingresso. Ora, come prima annunciato, quest’ultimo opera “per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni”, determinato caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Dunque, la nuova disciplina prevede una determinazione discrezionale della durata del divieto, con un limite tendenzialmente pari a cinque anni.

8.3 IL REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI