IL PERMESSO DI SOGGIORNO
3.1 IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN GENERALE.
L’evoluzione della normativa concernente il permesso di soggiorno è stata, in particolare nel corso degli ultimi anni, davvero impressionante; in effetti, si è passati dall’emissione di permessi di soggiorno in formato cartaceo e con procedure decentrate che andavano solo ad ingolfare il lavoro delle Questure, al rilascio, a partire dal 2006, di permessi di soggiorno in formato elettronico, con procedure di emissione centralizzate ed, al contempo, più snelle, stante la compartecipazione al procedimento di emissione di vari enti. La procedura di emissione, attualmente, è senz’altro più veloce rispetto al recente passato e prevede la partecipazione di vari attori, oltre alla Questura, quali l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che si occupa della materiale emissione dei permessi di soggiorno, le Poste italiane, presso i cui uffici è ora possibile presentare formalmente una domanda di rilascio dei permessi di soggiorno (andando, così, a snellire il lavoro delle Questure), e vari patronati a livello locale, che, invece, hanno un ruolo fondamentale nell’assistere lo straniero nella redazione della domanda di rilascio dei permessi in questione, al fine di evitare quei classici errori di compilazione che un individuo straniero potrebbe commettere e derivanti da una superficiale conoscenza della nostra lingua.
Inoltre, i permessi di soggiorno conformi alla suddetta normativa sono indiscutibilmente più sicuri rispetto ai precedenti documenti rilasciati in formato cartaceo; infatti, il nuovo permesso di soggiorno elettronico è rilasciato su un supporto plastico che, oltre a rispettare determinate caratteristiche di sicurezza, ha al suo interno un chip contenente i dati biometrici del titolare del documento stesso.
È evidente, pertanto, come, nel corso di pochissimi anni, la procedura di emissione dei documenti in questione sia diventata molto più rapida ed incredibilmente più sicura. Tutto ciò è dipeso, prima ancora che dalla volontà di
standardizzare e velocizzare le procedure di emissione, con conseguente abbassamento dei relativi costi, dalla necessità del legislatore italiano di conformarsi agli obblighi imposti dall’Unione Europea; a tal proposito, nei successivi capitoli, sarà posto l’accento sull’enorme influenza che la normativa comunitaria ha avuto sullo sviluppo della materia dei permessi di soggiorno in Italia (peraltro, il legislatore comunitario è intervenuto sulla materia in questione attraverso il proprio strumento legislativo più forte ed invadente, cioè il regolamento).
Preliminarmente, è da dire che il permesso di soggiorno ha natura di autorizzazione amministrativa; è rilasciato dal Questore della provincia in cui lo straniero si trova ed è il titolo che autorizza gli stranieri a soggiornare in Italia. Pertanto, il permesso di soggiorno è un provvedimento autorizzativo, soggetto a condizione e a termine, rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 5, co. 1. del T.U.I., possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di titolo di soggiorno in corso di validità; vi è, quindi, una stretta correlazione tra ingresso e soggiorno, in quanto la regolarità del soggiorno presuppone la regolarità dell’ingresso ed il permesso viene rilasciato per gli stessi motivi per cui è rilasciato il visto d’ingresso.
Così, in modo alquanto lineare, se il visto rilasciato dall’Ambasciata Italiana è per motivi di famiglia anche il titolo di soggiorno sarà per motivi di famiglia, mentre, se il visto è rilasciato per motivi di lavoro, il permesso sarà per motivi di lavoro. In tal modo avremo tipi diversi di permesso di soggiorno a seconda del motivo per cui è stato concesso il visto.
Pur essendo questa la regola generale, nella normativa sono previsti dei casi in cui il titolo di soggiorno viene rilasciato a prescindere dalla regolare entrata nel territorio italiano. Ci riferiamo ai casi previsti agli artt. 18, 19, 20 T.U.I ovvero se ricorrano «seri motivi» di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Per snellire il lavoro delle Questure, già da un po’ di anni si tentava di eliminare l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno nel caso di brevi permanenze (anche per evitare procedure d'infrazione comunitaria). Ecco, quindi,
che con L. n. 68 del 28-5-2007, il permesso di soggiorno deve venir richiesto solamente nel caso di soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. Diversamente, nel caso di soggiorni inferiori a tre mesi, per motivi di visita, affari, turismo, studio non è richiesto il permesso di soggiorno. In tali casi, il termine entro cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Stati dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente, all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
Secondo il D.M. 26 luglio 2007, lo straniero proveniente da Stati che non applicano l'Accordo di Schengen assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Diversamente, lo straniero proveniente direttamente da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si trova, su modulo specifico, allegato al decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Questa modifica normativa è chiaramente finalizzata a semplificare le procedure nel caso di stranieri che si trattengono in Italia per un breve periodo di tempo.
La dichiarazione di presenza rappresenta un obbligo giuridico; se lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato senza aver presentato tale dichiarazione - oppure avendo presentato la dichiarazione di presenza oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso-, viene espulso e non potrà entrare in Italia per un periodo di tempo definito.
Per capire se la dichiarazione di presenza è stata fatta nei termini previsti dalla normativa (8 giorni lavorativi), assume importanza il timbro d'ingresso nello spazio Schengen.
Il rilascio del permesso di soggiorno avviene a cura della Questura competente per territorio e non necessita di particolari adempimenti se l'entrata è conseguente ad un visto d'ingresso (salvo l'obbligo di sottoporsi a rilievi fotodattiloscopici). La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata entro 8 giorni: (a) allo Sportello Unico, presso la Prefettura, nei casi di ingresso per ricongiungimento familiare o per lavoro subordinato; o (b) al Questore della provincia in cui si risiede in tutti gli altri casi (a seguito della stipula di una convenzione tra Ministero dell’Interno e Poste italiane S.p.a., le istanze di rilascio e rinnovo di alcuni permessi di soggiorno vengono materialmente inoltrate presso gli uffici postali abilitati, mentre negli altri casi lo straniero deve rivolgersi direttamente in questura).
Come accennato, in caso di ricongiungimento familiare o d'ingresso per lavoro, l'interessato, entro otto giorni, deve recarsi presso lo Sportello Unico, ma rimane sempre la competenza della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno. In tal caso lo Sportello Unico si limita a:
- verificare il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici dello straniero;
- consegnare il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno (che verrà successivamente spedito tramite posta dal richiedente alla Questura competente);
- inoltrare alla Questura competente i dati per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica.
Nella richiesta di rilascio del permesso, lo straniero deve indicare:
a)
le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;b)
il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;c)
il motivo del soggiorno.a) il passaporto o altro documento equipollente, da cui risultino la nazionalità, la data - anche solo con l'indicazione dell'anno - e il luogo di nascita degli interessati;
b) il visto di ingresso, quando prescritto;
c) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.
A seconda delle motivazioni, può essere richiesta anche la dispo- nibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, oppure la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio. Naturalmente, per alcuni tipi di permesso, in particolare quelli per motivi umanitari, non è necessario dimostrare di avere mezzi sufficienti per rimanere in Italia.
Le procedure di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno dovrebbero concludersi entro il termine massimo di 20 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza; trattasi, tuttavia, di un termine ordinatorio, tant’è che nessuna conseguenza è prevista dalla legge nei casi di superamento del termine.
Oltre al pagamento delle spese della procedura di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ammontanti ad Euro 72,12 per il costo del permesso di soggiorno elettronico, bollo e raccomandata, a partire dal 30 gennaio 2012 è previsto anche il pagamento di un contributo24.
In linea generale la durata del permesso di soggiorno è pari a quella del visto d’ingresso, ad eccezione del permesso per motivi di lavoro (che può essere rinnovato finché lo straniero è regolarmente occupato). La legge determina la durata massima del permesso di soggiorno nei seguenti termini:
24 Il decreto interministeriale, promosso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal
Ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011 ha definito i seguenti parametri: a) euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Detto contributo serve, per una parte, a finanziare gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, per l'altra a finanziare il Fondo rimpatri istituito presso il Ministero dell’Interno.
- 3 mesi per visite, affari e turismo (in tali casi, come già specificato, occorre effettuare la dichiarazione di soggiorno, in sostituzione del permesso);
- 1 anno, per studio o formazione, rinnovabile annualmente in caso di corsi pluriennali;
- 9 mesi per lavoro stagionale;
- 12 mesi per contratto di lavoro a tempo determinato;
- 24 mesi anni per lavoro autonomo e per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- per la durata delle necessità specificatamente documentate, negli altri casi previsti dalla legge.
Con le modifiche apportate dalla legge c.d. “Bossi-Fini”, il permesso per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Ciò significa che lo stesso permesso di soggiorno è legato al contratto di lavoro e che deve sempre avvenire la stipula del contratto di soggiorno (eccetto per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso per lavoro autonomo, di titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti al lavoro).
Il contratto di soggiorno viene stipulato tra il datore di lavoro (è indifferente il fatto che il datore di lavoro sia italiano o straniero) e il lavoratore extra-comunitario presso lo Sportello Unico gestito dalla Prefettura territorialmente competente, ovvero dove risiede il datore di lavoro, dove ha sede legale la ditta o dove verrà espletata la prestazione lavorativa. Il contratto di soggiorno deve, secondo la normativa, avere un contenuto obbligatorio e necessario, in mancanza del quale il contratto non è valido. In particolare, il datore di lavoro, al momento della sottoscrizione, deve garantire al lavoratore la disponibilità di un alloggio idoneo rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e deve, inoltre, impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Nel caso di primo ingresso in Italia a seguito di autorizzazione, il lavoratore straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si deve recare presso lo Sportello Unico competente che - a seguito di verifica del visto
rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero - consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell’alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
Il permesso di soggiorno - come specificato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n.400 del 7 dicembre 2006 - può essere di tipo cartaceo o in formato elettronico. Il titolo di soggiorno viene ancora rilasciato su formato cartaceo nei seguenti casi:
- rilascio della carta di soggiorno per i familiari dei cittadini dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero per gli stranieri la cui posizione è ad essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e San Marino);
- rilascio di permessi di soggiorno di breve durata;
- rilascio di permessi per giustizia, richiesta asilo politico/apolidia, cure mediche e minore età (ciò è giustificato dal carattere temporaneo e socio-assistenziale di queste particolari autorizzazioni al soggiorno sul territorio italiano);
- rilascio di permessi per adozione (di minore con età inferiore al quindicesimo anno);
- rilascio di permessi dove non è consentito procedere al rilevamento delle impronte;
- rilascio del permesso in presenza di particolari presupposti di necessità ed urgenza, opportunamente documentati dagli interessati.
In tutti gli altri casi, il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico (introdotto per la prima volta nell’Unione Europea dal regolamento comunitario n. 1030/02).