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Dalla formalizzazione della domanda all’esame delle Commissioni territorial

DELLE COMMISSIONI TERRITORIAL

R. MOROZZO DELLA ROCCA.

2.4 Dalla formalizzazione della domanda all’esame delle Commissioni territorial

A questo punto della trattazione occorre soffermarsi sul momento della formalizzazione della domanda31. Come già affermato in precedenza, della volontà di chiedere l’asilo è svolta verbalizzazione

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M. GIOVANNETTI, La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e

rifugiati in Italia in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo n. 1/2019.

31

Precede la fase della verbalizzazione le operazioni di fotosegnalamento, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 9 e 14 del regolamento 603/2013/Ue, c.d. regolamento Eurodac, che consistono nella raccolta delle generalità e delle impronte digitali del richiedente o dello straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ovvero rintracciato in posizione di irregolarità sul territorio nazionale. Le impronte digitali vengono poi trasmesse a una baca dati centrale, c.d. sistema Eurodac, al fine di determinare lo Stato competente all’esame della domanda di asilo.

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da parte delle questure, attraverso la redazione del “verbale delle

dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale”32 – i c.d. moduli C3 – approvati e sottoscritti dal richiedente.

La compilazione del modulo assume una rilevanza che va al di là di un semplice formulario, in quanto rappresenta il primo momento utile, nel quale è possibile far emergere le ragioni che stanno alla base della domanda di protezione. Dal punto di vista contenutistico, oltre ai dati personali del richiedente e dei suoi familiari33, sono richieste ulteriori informazioni relative all’accertamento della provenienza, al viaggio dal paese di origine, incluse le date di partenza e di arrivo, e soprattutto ai “motivi per i quali [il richiedente] ha lasciato il suo Paese d’origine e/o motivi per i quali

non intende o non può farvi ritorno”. A tal fine, si riconosce al

richiedente la possibilità di produrre, nella propria lingua, una memoria autografa in cui raccontare la propria storia personale34. Tale punto, che costituisce il cuore della domanda di protezione, si rileva particolarmente “insidioso”35, in quanto proprio attraverso di esso “la CT potrà svolgere una sommaria ricognizione sulla

situazione personale dei richiedenti la protezione internazionale, facendo così emergere le possibili situazioni di vulnerabilità di questi,

32

Art. 26, co. 2, d.lgs. n. 25/2008. 33

Punto 1 e 2 del relativo modulo. 34

Punto 16 “Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d’origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno” (su foglio da allegare, debitamente firmato, l’interessato scriva liberamente nella propria lingua originale ovvero in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tutti i motivi per i quali è stato spinto all’espatrio e alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, presentando eventuale documentazione in suo possesso e specificando, se del caso, condanne subite periodi e luoghi di detenzione).

35

Cfr. A. SCIURBA, Ai confini dei diritti. Richiedenti asilo tra normativa e prassi,

dall’hotspot alla decisione della Commissione territoriale in QUESTIONE GIUSTIZIA, 2018, n. 2.

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tra cui la prioritarizzazione dell’esame della domanda ex art. 28 co. 1, lett. b), decreto procedure”36.

Ad ogni modo, al fine di evitare discrasie tra quanto verbalizzato dagli uffici delle questure e quanto affermato dal richiedente, si riconosce a quest’ultimo il diritto di avvalersi di un interprete durante la compilazione del modulo C3.

Al verbale viene, altresì, allegata la documentazione prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 251/2007, e copia di tutto è rilasciata al richiedente37. Quest’ultima norma prevede, in capo al richiedente, l’obbligo di presentare, sin dal momento della presentazione della domanda di protezione, “tutti gli elementi e la documentazione

necessari a motivare la medesima domanda”. Dal combinato

disposto, di cui agli artt. 26 del decreto procedure e 3 del decreto qualifiche, potremmo affermare l’esistenza di tale obbligo giuridico sin dal momento della verbalizzazione. In realtà l’allegazione in questa fase si configura solo come eventuale, potendo la stessa avvenire “in ogni fase del procedimento” ex art. 31 del d.lgs. 25/2008 e comunque preferibilmente prima dell’audizione personale di fronte alle CT.

La fase della formalizzazione, dunque, costituisce un primo momento delicato all’interno della procedura di concessione della protezione internazionale, in quanto da una buona verbalizzazione discende la possibilità per la Commissione territoriale di svolgere una adeguata valutazione preliminare del caso sottoposto alla sua attenzione. Da questa prospettiva è utile interrogarsi sulle possibili implicazioni della verbalizzazione, ossia del modulo C3, nel

36

M. BENVENUTI (a cura di), La protezione internazionale degli stranieri in

Italia. Uno studio integrato sull'applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, Jovene,

2011. 37

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procedimento dinnanzi alle Commissioni territoriali, che rappresenta il segmento conclusivo della fase “amministrativa”. Nella prassi i moduli C3 vengono redatti dalle Questure, talvolta in modo approssimativo e inaccurato. L’inadeguatezza della verbalizzazione viene però superata dalle Commissioni territoriali nel corso dell’intervista con il richiedente asilo, in cui vengono, tra l’altro, approfondite in maniera analitica le varie tematiche già presenti all’interno del modulo C3, facendo salva la possibilità per il richiedente di modificare le dichiarazioni rese in sede di verbalizzazione38. Tuttavia, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla l. 132/2018, il modulo C3, e più in generale la fase della verbalizzazione, potrebbe assumere nel procedimento “amministrativo” una importanza non trascurabile ai fini della dichiarazione di inammissibilità ex art. 29, co. 1, lett. b) d.lgs. 25/2008, oltre che nei casi di prioritarizzazione dell’esame della domanda.

In base all’art. 29, decreto procedure, la Commissione territoriale può dichiarare inammissibile la domanda, escludendo il relativo esame, in due casi, ossia quando il richiedente “ è stato riconosciuto

rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione”39 ovvero “ha reiterato

identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine”40.

In entrambe le fattispecie la domanda è sottoposta a esame preliminare, da parte del presidente della Commissione territoriale,

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Tuttavia quando la modifica riguarda l’accertamento della provenienza, la Commissione chiede il motivo della divergenza al richiedente.

39

Art. 29, co. 1 lett. a), d.lgs. 25/2008. 40

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“diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”41. Con riferimento alla seconda ipotesi, il recente intervento normativo ha abrogato il periodo finale del co. 1

bis in cui si prescriveva alla Commissione territoriale, prima di

adottare la decisione di inammissibilità, di informare il richiedente della facoltà di presentare – entro 3 giorni dalla comunicazione – osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della domanda42. Inoltre la domanda così presentata è, ora, sottoposta alla procedura accelerata di cui al co. 1 bis dell’art. 28 bis, decreto procedure. A seguito di questo modifiche, il modulo C3 potrebbe rivestire un ruolo apicale nella procedura, ai fini del riconoscimento della protezione, essendo l’unico documento ufficiale a disposizione della CT per valutare l’inammissibilità o meno della domanda.

A seguito della verbalizzazione43, la Questura rilascia, ai sensi dell’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 142/2015, al richiedente “un permesso di

soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei

41

Art. 29, co.1 bis, d.lgs. 25/2008. 42

Tale modifica si pone in evidente contrasto con l’art 40 della direttiva procedure, che, in materia di domande reiterate prevede che “per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE”.

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Contestualmente alla verbalizzazione, viene rilasciata, dalla Questura, una ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale, la quale, specifica l’art. 4, co. 3, decreto accoglienza, costituisce permesso di soggiorno temporaneo. Al richiedente in possesso di tale ricevuta sono pertanto riconosciuti gli stessi diritti garantiti a colui al quale è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

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mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale”44.

In qualunque caso è la manifestazione di volontà di chiedere l’asilo che fonda il diritto al soggiorno regolare, e non il permesso di soggiorno di cui all’art. 4, co. 1, decreto accoglienza45.

Conclusa la verbalizzazione, la Questura, non potendo effettuare alcun vaglio di ammissibilità sulla domanda, è tenuta ad assicurare l’inoltro della stessa alla Commissione territoriale, unico soggetto competente a compiere una valutazione di merito sulla domanda di asilo, che “provvede al colloquio con il richiedente entro trenta

giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi”46.

44

Al richiedente protezione internazionale trattenuto nei CPR viene invece rilasciato un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale.

45

A differenza del passato, a seguito delle novità introdotte dalla l. n. 132/2018, il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica. Si veda in senso contrario l’ordinanza della Sez. IV Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 e la recente ordinanza del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019 con la quale il giudice ha affermato che “la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra i quali rientrano ad esempio quello all’istruzione e al lavoro” e che il decreto sicurezza “non contiene un divieto esplicito di iscrizione per i richiedenti asilo, bensì evidenzia come il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l’iscrizione all’anagrafe”.

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Art. 27, co. 2, d.lgs. n. 25/2008. Detti termini possono essere prorogati di sei mesi nel caso in cui si renda necessario acquisire nuovi elementi (art. 27, co. 3) e possono essere prorogati di ulteriori nove mesi se la decisione richiede valutazioni complesse, in caso di presentazione simultanea di un numero elevato di domande, ovvero se il ritardo è attribuibile all’inosservanza dell’obbligo di cooperazione che grava sul richiedente ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 25/2008. Infine, solo in casi eccezionali, il termine di nove mesi può essere ulteriormente prorogato di altri tre mesi (art. 27, co. 3 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008).

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2.5 Le “preclusioni” al riconoscimento della protezione